Ordinanza n.159 del 1980
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ORDINANZA N.159

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59, primo comma, n. 4, e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1979 dal Giudice conciliatore di Grotte, nel procedimento civile vertente tra Ciraolo Calogero e Garifi Vincenzo, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1980.

Visto l'atto d; intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con l'ordinanza n. 809/79 è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59, primo comma, n. 4, e 61 della legge sull'equo canone n. 392 del 27 luglio 1978, nella parte in cui stabilisce che il diritto di recesso può essere esercitato immediatamente dal proprietario, nel caso intenda procedere a demolizione o trasformazione dell'immobile (art. 59, n. 4, cit. legge), mentre spetta solo dopo un biennio dall'acquisto, nel caso di destinazione dell'immobile per propria necessità ; per il dubbio che la normativa denunciata violi il principio di uguaglianza discriminando i conduttori a seconda che il recesso sia chiesto dal proprietario per demolire o trasformare l'immobile locato (nel qual caso l'obbligo del rilascio è immediato), oppure per propria necessità (con conseguente differimento del rilascio di un biennio dall'acquisto dell'immobile).

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata a questa Corte che, con la sent. n. 58 del 1980

, ne ha dichiarato l'infondatezza, per la diversità oggettiva delle situazioni poste in comparazione, atteso che il legislatore ha voluto tener conto, nel dettare la normativa impugnata, oltrechè del rapporto locatore-conduttore, anche degli interessi generali connessi alle esigenze di incremento e miglioria del patrimonio edilizio;

che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati nuovi profili né addotti motivi nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59, primo comma, n. 4, e 61 della legge 27 luglio l978, n. 392, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 58 del l980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15/12/80.