ORDINANZA N.86
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 6,14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643, modificato con d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, e dell'art. 8 della legge
16 dicembre 1977, n. 904 (Incremento di valore degli immobili) pro mossi con
sette ordinanze emesse il 20 e il 27 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Pistoia e con ordinanze emesse il 4 aprile 1979 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Milano, il 28 novembre 1978 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia ed ancora il 4 aprile 1979
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano, rispettivamente
iscritte ai nn. da
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il
Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le
ordinanze elencate in epigrafe sono state sollevate, in
riferimento agli artt. 3,53 e 42 della Costituzione, le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6,
14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (modificati dal d.P.R. 23 dicembre
1974, n. 688 e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694), e dell'art. 8
della legge 16 dicembre 1977, n. 904.
Considerato che le stesse
questioni di costituzionalità sono già state decise da questa Corte con sentenza 8 novembre
1979, n. 126, dichiarando la illegittimità
costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8
della legge 16 dicembre 1977, n. 904, < nella parte in cui le disposizioni
concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano
in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso ingiustificata
disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo >, e dichiarando
non fondate le questioni di costituzionalità degli articoli 2, 4, 6, 7, 15 e 16
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3,42,47
e 53 della Costituzione; e che nelle ordinanze non sono prospettati profili
nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre
che peraltro, successivamente alla decisione di
questa Corte, la disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto-legge
12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio
1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972,
sostituito l'articolo 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli
anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si
applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale
data non ancora definiti, < per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta
dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri
contenuti nelle norme precedentemente in vigore > (art. 3);
che conseguentemente si
ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti alle Commissioni
tributarie sopraindicate, perchè accertino se, ed in qual misura, le questioni
sollevate siano tuttora rilevanti.
PER
QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione
degli atti alle Commissioni tributarie elencate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 05/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/06/80.