ORDINANZA N.85
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione
della disciplina del contenzioso tributario), e degli artt. 10, secondo comma,
n. 14, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (legge di delegazione), promossi
con ordinanza emessa il 25 novembre 1977 dalla Commissione tributaria di 1o
grado di Milano sul ricorso proposto da Ronchi Elena ed altri e con 4 ordinanze
emesse i1 15 maggio 1979 dalla Commissione tributaria di 2o grado di Oristano sui ricorsi proposti da Bozano
Luigi, rispettivamente iscritte ai nn. 539,848,849,850 e 851 del registro ordinanze
1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 9
settembre 1979 e n. 36 del 6 febbraio 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il
Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le
ordinanze di cui in epigrafe è stata sol levata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario);
che con le ordinanze nn. 848-851/1979 della
Commissione tributaria di secondo grado di Oristano è
stata altresì sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, n. 14, e
15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 44, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n.
Considerato
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del
che in particolare, anche per quanto concerne la
irreparabilità degli effetti della mancata proposizione dell'istanza per
fissazione di udienza,dato che i termini di decadenza e di prescrizione che à
sensi dell'art. 44, terzo comma, decorrono o riprendono a decorrere dalla data
di notificazione dell'ordinanza presidenziale di estinzione del processo, sono,
secondo la costante interpretazione della Commissione tributaria centrale,
unicamente quelli concernenti la realizzazione dell'obbligazione tributaria da
parte dell'amministrazione finanziaria, e non i termini processuali interni del
processo, concernenti impugnazioni ormai esaurite, la questione deve
dichiararsi infondata in base alle considerazioni già svolte nell'ordinanza 6
dicembre 1977, n. 144, in quanto la sanzione della estinzione del
procedimento per inattività del contribuente trova giustificazione nelle
speciali esigenze connesse alla prima attuazione della riforma, già illustrate
nella motivazione della sentenza di questa Corte, < mentre come precisato
nella ricordata ordinanza non integra ulteriore profilo di contrasto con l'art.
24 Cost. la circostanza che nel processo tributario, diretto all'annullamento
di atti di imposizione o di comportamenti equipollenti della pubblica amministrazione,
il termine per ricorrere sia sempre termine di decadenza, e non possa trovare
applicazione il principio sancito, per le azioni civili, dall'art. 310 del
codice di procedura civile >;
che infine, per quanto concerne la prospettata
violazione dell'art. 76 Cost., questa Corte ha già dichiarato che le norme
della legge di delegazione < non contengono alcuna determinazione specifica
rispetto alla quale possa ravvisarsi contrasto o esorbitanza nelle disposizioni
dei primi tre commi dell'art. 44 del decreto legislativo > (sentenza n. 63 del
1977); mentre per converso la ampiezza delle enunciative degli artt. 10,
secondo comma, n. 14, e 15 della legge di delegazione, in ordine alla riforma
del procedimento contenzioso davanti alle nuove commissioni tributarie, e alla
emanazione delle opportune disposizioni transitorie e di attuazione, non appare
tale da integrare inesistenza di principi e criteri direttivi, non potendosi
pretendere che la legge di delega, preordinata ad una generale riforma del
sistema fiscale, provvedesse alla puntuale specificazione della disciplina
processuale idonea a soddisfare l'esigenza di una ricognizione dello stato dei
numerosissimi giudizi pendenti;
che d'altra parte, per le considerazioni già svolte
nella ricordata sentenza, l'introduzione di un adempimento a carico dei
contribuenti per ottenere dalle nuove commissioni tributarie la trattazione di
giudizi in corso, evitandone la comminata estinzione, non confligge
con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, sancita dall'art. 24
della Costituzione; che nelle ordinanze non sono prospettati altri profili né
addotti motivi che possano indurre
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e degli artt. 10, secondo comma, n. 14, e 15
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevate con le ordinanze di cui in
epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, e già decise
con la sentenza
n. 63 e con l'ordinanza
n. 144 del 1977.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 05/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/06/80.