SENTENZA N.79
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (concessione di amnistia in materia di reati
finanziari) promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dalla Corte
d'appello di Roma, nel procedimento penale a carico di Lolli
Giuliana, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978.
Visti l'atto di
costituzione di Lolli Giuliana e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 i1
Giudice relatore Leopoldo Elia;
uditi l'avv. Vincenzo Greco, per Lolli
Giuliana e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
La questione non è
fondata.
Nei termini assai ampi e
generici in cui essa è proposta dall'ordinanza della Corte d'appello di Roma non può negarsi, come rileva esattamente l'Avvocatura dello
Stato, che la questione venga a coincidere con quella già risolta dalla
sentenza di questa Corte n. 32 del
1976.
Ciò è del tutto evidente
se ci si attiene alla motivazione dell'ordinanza, nella quale la normativa
sull'amnistia contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, viene censurata in quanto esclude dalle sue previsioni i
contribuenti, i cui redditi risultino < definitivamente accertati >
dall'amministrazione finanziaria; sembra, in effetti, che ci si trovi di fronte
a situazioni simili a quelle che erano all'origine della pronuncia n. 32 del
1976, cioè a situazioni definite in base al regime ordinario, prima che si potesse
usufruire di quello previsto nel d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito con
modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823).
Ma la conclusione non cambia, anche se si pone
l'accento sul dispositivo dell'ordinanza della Corte d'appello, che solleva la
questione di costituzionalità dell'art. 1 del d.P.R. n. 834 del 1973, <
nella parte in cui consente che possono fruire del l'amnistia solo coloro le
cui posizioni fiscali siano definite secondo le
disposizioni del d.l. n. 660 del 1973, escludendo in tal modo
dall'amnistia i cittadini i cui redditi siano stati definiti in modo diverso
>.
Le ragioni addotte dalla
Corte nella sentenza
n. 32 del 1976 per respingere ogni censura di violazione dell'art. 3 Cost.
(le differenze di trattamento tra contribuenti non apparendo razionalmente
ingiustificate, se riferite alle peculiari finalità perseguite dal legislatore)
sono invero egualmente valide, ove si specifichi come si sottolinea
nella memoria di costituzione della parte privata che la situazione del
contribuente era nella fattispecie ancora da definire e che il relativo
accertamento del reddito fu concordato il 2 dicembre 1974 con l'Ufficio delle
Imposte. In realtà, tale situazione era stata già esaminata nella sentenza n. 32 del
1976, allorché, al n. 5 del considerato in diritto, si era affermato in
modo assolutamente chiaro che la norma penale < continua a vigere anche nei
confronti di quegli altri contribuenti che preferiscano non avvalersi della
possibilità loro offerta di fruire del condono tributario >; a nulla rileva infatti la distinzione tra prima e dopo l'emissione del
decreto-legge contenente norme per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria, se il contribuente non ha utilizzato il regime
straordinario di definizione o regolarizzazione delle pendenze e situazioni che
lo riguardano; e meno ancora, se possibile, rilevano i motivi, di maggiore o
minor convenienza, che abbiano indotto il contribuente ad astenersi, mediante
la presentazione di domanda irrevocabile, dalla richiesta manifestazione di
volontà conciliativa.
Anche a voler considerare,
infine, il profilo del tutto nuovo contenuto nella memoria finale della parte
privata (che conclude per una pronuncia di contenuto
diverso rispetto a quelle prospettate nell'ordinanza della Corte d'appello e
nella stessa memoria di costituzione), non può ammettersi una <
impossibilità giuridica > del contribuente, nella sua qualità di
amministratore di società, a presentare la domanda del c. d. condono:
in nessun caso, infatti, un comportamento espressamente consentito da lex posterior
potrebbe dar luogo a situazioni di impossibilità giuridica, e tanto meno di
illecito, per un danno sociale che e suscettibile di valutazione (rispetto alla
definizione del reddito mediante condono) solo in quanto si sia in precedenza
rinunziato ad avvalersi del condono stesso.
Del resto, a prescindere
dalle peculiarità della particolare vicenda tributaria che ha dato origine a
questa sentenza (e che non presentano interesse in questa sede), è da sottolineare che, come emerge dalla presente fattispecie,
non sempre il regime ordinario di definizione conduce a risultati economicamente
più sfavorevoli al contribuente rispetto a quelli conseguibili mediante il
condono.
Tale considerazione, in
aggiunta alle altre fondamentali formulate nella citata sentenza n. 32 del
1976, vale a confermare il fondamento razionale dei limiti di applicazione previsti per questo provvedimento di
amnistia.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, concessivo
dell'amnistia in materia di reati finanziari, sollevata, in riferimento all 'art . 3 della Costituzione ,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 05/06/80.
Leonetto AMADEI – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria
il 11/06/80.