SENTENZA
N. 32
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge
20 dicembre 1973, n. 830, e dell'art. 1, commi primo e secondo, del d.P.R. 22
dicembre 1973, n. 834, concernenti concessione di amnistia in materia di reati
finanziari, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 5 aprile 1974 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a
carico di Ferrari Vincenzo, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;
2) ordinanze
emesse il 22 febbraio 1974 dal tribunale di Palermo in tre procedimenti penali
rispettivamente a carico di Loriano Vincenzo, Loriano Rosolino e Loriano
Vittorio, iscritte ai nn. 304, 305 e 306 del registro ordinanze 1974 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;
3) ordinanza
emessa il 9 maggio 1974 dal giudice istruttore del tribunale di Lucca nel
procedimento penale a carico di Rughini Carlo, iscritta al n. 360 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284
del 30 ottobre 1974;
4) ordinanza
emessa il 12 giugno 1974 dal tribunale di Perugia nel procedimento penale a
carico di Fedele Pio, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 289 del 6 novembre
1974;
5) ordinanza
emessa il 10 maggio 1974 dal tribunale di Macerata nel procedimento penale a
carico di Vico Giuseppe, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre
1974;
6) ordinanza
emessa il 26 luglio 1974 dal giudice istruttore del tribunale di Pisa nel
procedimento penale a carico di Balazs Giorgio, iscritta al n. 477 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7
dell'8 gennaio 1975;
7) ordinanze
emesse il 10 dicembre 1974 dal tribunale di Prato nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Rossi Romano e di Coppini Moreno e Mauro, iscritte
ai nn. 25 e 26 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975.
Udito nella
camera di consiglio del 27 novembre 1975 il Giudice relatore Antonino De
Stefano.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ordinanza in data 5 aprile 1974, emessa nel corso del procedimento penale a
carico di Ferrari Vincenzo, imputato della contravvenzione prevista e punita
dagli artt. 17 e 243 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, per aver omesso di presentare la
dichiarazione unica dei redditi percepiti negli anni 1968 e 1969, il tribunale
di Ferrara, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla difesa, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 2 (recte 1), comma secondo, del d.P.R. 22
dicembre 1973, n. 834, avente ad oggetto "concessione di amnistia in
materia di reati finanziari", nella parte in cui implicitamente esclude
dalla applicabilità del beneficio le posizioni tributarie per i periodi di
imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1974, ma definite in regime diverso
da quello del condono tributario previsto dal d.l. 5 novembre 1973, n. 660.
Ad avviso del
tribunale non sussiste, invero, alcun ragionevole fondamento alla distinzione
di trattamento penale tra la posizione di chi abbia avuto la definizione del
suo rapporto tributario, come nel caso di specie, in regime ordinario e la
posizione di chi abbia invece definito la sua pendenza tributaria in regime
straordinario di condono; che, anzi, ogni beneficio accordato a chi abbia
profittato della più favorevole definizione del condono dovrebbe a fortiori
essere riconosciuto a chi abbia conseguito la definizione nel più oneroso
regime ordinario.
2. - Nei
riguardi dell'art. 1, comma primo e secondo, del citato decreto di amnistia n.
834 del 1973, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale,
sempre in riferimento all'art. 3 Cost., anche il tribunale di Palermo con tre
ordinanze, di identico contenuto, emesse il 22 febbraio 1974, in altrettanti
procedimenti penali rispettivamente a carico di Loriano Vincenzo, Rosolino e
Vittorio, tutti tratti a giudizio sotto la medesima imputazione per avere
omesso di presentare la dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 1969, redditi
che erano poi stati definitivamente accertati in sede di concordato raggiunto
con l'amministrazione finanziaria.
Ad avviso del
giudice a quo sarebbe evidente la disparità di trattamento dell'impugnata
norma, la quale estingue i reati relativi ad evasioni fiscali da accertare e
non ancora definite e non si applica, invece, ai soggetti evasori di imposta
che, come quelli di specie, abbiano comunque definito il loro debito
tributario. In realtà, la situazione fiscale in cui versa il contribuente che
abbia definito il suo reddito imponibile, rispetto a quello che non l'abbia
ancora definito o voglia regolarizzarlo, sarebbe solo apparentemente diversa,
giacché la definitività dell'accertamento può anche dipendere da diligenza o
efficienza degli organi amministrativi ed anche dalla coscienza fiscale del
singolo, mentre la mancata definitività o il mancato accertamento può trarre
origine da condotte opposte.
3. -
L'incostituzionalità, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 del
d.P.R. n. 834 del 1973 é stata sollevata, sulla base di identici motivi, con le
ordinanze 9 maggio 1974 e 26 luglio successivo, emesse rispettivamente dai
giudici istruttori dei tribunali di Lucca e di Pisa in sede istruttoria di due
procedimenti penali a carico di Rughini Carlo e Balazs Giorgio, entrambi
imputati della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 17 e 243 del t.u.
n. 645 del 1958 per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, il
primo, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e sulle società per i
bilanci chiusi nel 1971 e 1972 della s.r.l. Pharmaceutici Intercom; ed il
secondo, relativamente all'imposta complementare dovuta nel 1967, per i redditi
suoi e della moglie derivanti dalla compartecipazione a due società.
Nelle due
ordinanze i giudici a quibus, condividendo i rilievi formulati dai
pubblici ministeri in ordine all'incostituzionalità della norma, affermano che
la manifesta ingiustificata disparità di trattamento - derivante dall'aver
limitato il beneficio dell'amnistia a coloro che chiedono di definire il
proprio rapporto tributario pendente col regime più favorevole previsto dal
d.l. n. 660 del 1973 - finisce, in sostanza, col premiare i contribuenti
"più accorti".
4. - Identica
questione di legittimità costituzionale (contrasto dell'art. 1, comma secondo,
del d.P.R. n. 834 del 1973 con l'art. 3 Cost.) é stata sollevata:
a) con
ordinanza 12 giugno 1974 emessa dal tribunale di Perugià nel procedimento
penale a carico di Fedele Pio (rinviato a giudizio per aver omesso di
presentare la dichiarazione unica dei redditi prodotti nel 1969 - redditi poi
definiti mediante concordato), nella quale si osserva che la norma censurata
viene in concreto a realizzare una disparità di trattamento in relazione a
situazioni sostanzialmente uguali, e ciò alla stregua di elementi occasionali
quali, in particolare, la maggiore o minore rapidità della definizione delle singole
vertenze;
b) con due
ordinanze, di identico contenuto e di pari data (10 dicembre 1974), pronunciate
dal tribunale di Prato nei procedimenti penali a carico di Rossi Romano e
Coppini Moreno e Mauro (tutti imputati della stessa contravvenzione - omessa
presentazione della dichiarazione unica dei redditi prodotti nel 1969), nelle
quali si afferma che la disparità di trattamento non appare sorretta da
obiettive e ragionevoli diversità di situazioni; che, semmai, il beneficio
dell'amnistia si sarebbe dovuto accordare - a maggior ragione - al contribuente
che avesse definito la sua pendenza fiscale col più sfavorevole regime
ordinario.
5. - Con
ordinanza 10 maggio 1974, emessa nel corso del procedimento penale a carico di
Vico Giuseppe, imputato per aver omesso di presentare la dichiarazione unica
dei redditi prodotti nel 1969, il tribunale di Macerata ha prospettato dubbi di
incostituzionalità, per contrasto con l'art. 3 Cost., oltre che nei confronti
del ripetuto art. 1 del d.P.R. n. 834 del 1973, anche nei riguardi del
corrispondente art. 1, comma terzo (recte comma secondo), della legge 20
dicembre 1973, n. 830, contenente la "delegazione al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari",
affermando che tali norme, escludendo dal beneficio dell'amnistia le pendenze
regolarizzate secondo disposizioni anteriori al provvedimento di clemenza e
diverse da quelle stabilite dal d.l. n. 660 del 1973, creano disparità dì
trattamento proprio in danno dei contribuenti che hanno dimostrato maggiore
diligenza e che sarebbero, pertanto, più meritevoli del beneficio.
Considerato in diritto
1. - Per la
identità delle questioni che ne formano oggetto, i giudizi relativi alle
ordinanze in epigrafe si riuniscono per la decisione con unica sentenza.
2. - La Corte
é chiamata ad accertare se siano costituzionalmente illegittimi, per contrasto
con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, gli
artt. 1, comma secondo, della legge 20 dicembre 1973, n. 830 (delegazione al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati
finanziari), ed 1, primo e secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834
(concessione di amnistia in materia di reati finanziari), nella parte in cui -
subordinando l'applicabilità dell'amnistia alla condizione che le pendenze e le
situazioni tributarie siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni
del decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella
legge 19 dicembre 1973, n. 823 - implicitamente escludono l'applicabilità
dell'amnistia ai reati afferenti gli stessi periodi d'imposta ed i medesimi
tributi, le cui posizioni siano state definite secondo l'ordinario regime.
3. - Occorre
innanzi tutto precisare che l'ordinanza del tribunale di Ferrara, indicata in
epigrafe, denuncia la illegittimità costituzionale del comma secondo dell'art.
2 (e non dell'art. 1, indicato dalle altre) del citato d.P.R. n. 834 del 1973;
ma il tenore della motivazione fa palese che trattasi di errore materiale, e
che la norma denunciata é invece il comma secondo dell'art. 1 (mentre l'art. 2,
con unico comma, disciplina l'entrata in vigore del decreto presidenziale).
Del pari, a
tenore della motivazione, deve ritenersi che l'ordinanza del tribunale di
Macerata abbia per errore materiale denunciato la illegittimità costituzionale
del comma terzo (che concerne l'inapplicabilità dell'amnistia ai sostituti
d'imposta) anziché del comma secondo (che corrisponde quasi testualmente al
comma secondo del d.P.R. n. 834 del 1973, egualmente denunciato con la stessa
ordinanza) dell'art. 1 della citata legge n. 830 del 1973.
4. - La
questione non é fondata.
Giova
ricordare che la Corte, a proposito dell'istituto dell'amnistia, ha già avuto
occasione di sottolinearne il carattere eccezionale e la concomitante esigenza
di contenere nei più ristretti limiti l'esercizio della relativa potestà
conferita dall'art. 79 della Costituzione (sentenza n. 175 del
1971). E tali profili vanno ancor più ribaditi allorché l'effetto estintivo
proprio dell'amnistia debba spiegarsi nei confronti di reati finanziari, pur
sempre connessi, direttamente o indirettamente, alla inosservanza dei precetto
sancito dall'art. 53 della Costituzione, posto a tutela - come la Corte ha più
volte affermato - dell'interesse generale alla riscossione dei tributi siccome
interesse particolarmente differenziato che, attenendo al regolare
funzionamento dei servizi necessari alla vita della comunità, ne condiziona
l'esistenza.
In siffatta
prospettiva ben si colloca l'amnistia per reati in materia di imposte dirette,
nonché di tasse e imposte indirette sugli affari, concessa con il citato d.P.R.
22 dicembre 1973, n. 834, a seguito della legge di delegazione 20 dicembre
1973, n. 830. Essa invero, a tenore delle denunciate norme, si applica ai reati
"riferibili alle pendenze ad alle situazioni concernenti i tributi"
indicati negli artt. 1, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legge 5 novembre 1973,
n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze tributarie,
convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823; ed é
esplicitamente sottoposta "alla condizione che le pendenze e le situazioni
siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto legge
suindicato come modificato dalla legge di conversione".
L'ambito di
applicazione della concessa amnistia ne risulta così circoscritto; e la posta
delimitazione trae la sua ragion d'essere dallo scopo cui sono preordinate le
richiamate disposizioni. Si evince, infatti, dai lavori parlamentari che, nel
momento in cui diveniva operante la riforma tributaria, intesa ad apportare,
nella legislazione e nel costume, nuovi principi di coscienza tributaria ed un
diverso e più corretto rapporto tra fisco e contribuenti, si volle offrire a
questi ultimi il modo di chiudere le passate controversie. Donde i
provvedimenti per il cosiddetto condono tributario; donde, quasi necessaria
conseguenza, la estinzione anche dei reati connessi con le violazioni delle
leggi tributarie interessate alle procedure del condono.
Il decreto
legge 5 novembre 1973, n. 660, dianzi citato, si prefiggeva lo scopo di
favorire la sollecita risoluzione dell'ingente numero di controversie pendenti
innanzi le commissioni tributarie, o ancora in istruttoria presso gli uffici
finanziari, e la definizione di tutti quei rapporti tra fisco e contribuenti,
suscettibili di contestazione relativamente ai tributi soppressi o modificati
per effetto della riforma tributaria. Esso non poteva, peraltro, conseguire il
suo obiettivo - leggesi nella relazione al disegno di legge di delegazione al
Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia de qua -
"se non si fanno cessare anche gli effetti penali connessi con talune
violazioni delle leggi tributarie. Sarebbe vano, infatti, offrire ai
contribuenti la possibilità di porre termine alle loro controversie con il
fisco, per dare inizio a nuovi rapporti tributari improntati ad uno spirito di
maggiore fiducia e chiarezza, senza nel contempo rinunciare alla pretesa
punitiva per i reati da essi eventualmente commessi in relazione alle
situazioni oggetto di contestazione. Per questa considerazione il Governo
ritiene necessario un atto di clemenza nei confronti di tutti quei contribuenti
che vorranno profittare dell'occasione loro offerta di sistemare le loro
pendenze".
Appare dunque
manifesto il carattere strumentale del concesso provvedimento di clemenza, che
lo colloca al di fuori della categoria delle amnistie "celebrative";
e la enucleata motivazione consente di apprezzare la ragionevolezza della sua
strutturazione. Risulta, d'altronde, che lo stesso legislatore non volle
aderire a proposte avanzate per l'ampliamento dell'ambito di applicazione
dell'amnistia.
5. - Alla
luce delle esposte considerazioni, la Corte ritiene che le denunciate norme non
violino il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. La
disparità di trattamento, in ordine alla possibilità di beneficiare
dell'amnistia, tra contribuenti le cui posizioni tributarie siano state già
definite in base all'ordinario regime e che restano quindi esclusi
dall'amnistia, e contribuenti ammessi al beneficio per avere soddisfatto la
condizione di aver definito le loro posizioni avvalendosi del condono, non
appare razionalmente ingiustificata, se rapportata alla finalità perseguita dal
legislatore.
Alla
disparità di trattamento, d'altronde, corrisponde una diversità di situazioni.
Gli ammessi al beneficio sono soggetti che si trovano, potenzialmente o in
atto, in una posizione di contrasto con il fisco, e ad essi si richiede una
positiva manifestazione conciliativa, mediante la presentazione di domanda
irrevocabile per conseguire la definizione delle loro pendenze, secondo i
criteri automatici stabiliti dal decreto legge n. 660 del 1973 con ciò stesso
rinunciando a far valere le loro ragioni nelle competenti sedi. Gli esclusi
sono soggetti che non hanno più motivo di contrasto con il fisco, che hanno già
fruito della possibilità di far valere le loro ragioni, e che devono rispondere
penalmente del loro comportamento, secondo una norma che continua a vigere
anche nei confronti di quegli altri contribuenti che preferiscano non avvalersi
della possibilità loro offerta di fruire del condono tributario.
La Corte -
una volta accertato il rispetto del principio di uguaglianza, in cui si
concreta l'unico parametro del presente giudizio - riafferma l'estraneità alla
funzione di controllo sulla costituzionalità delle leggi, di una indagine che
fosse volta a sindacare l'ampiezza dell'uso fatto dal Parlamento della sua
discrezionalità in materia, sulla base di considerazioni d'ordine politico.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma
secondo, della legge 20 dicembre 1973, n. 830, di delegazione al Presidente
della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari,
ed 1, primo e secondo comma, del successivo d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834,
concessivo dell'amnistia in materia di reati finanziari, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 12 febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 19 febbraio 1976.