SENTENZA N.74
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 2, comma terzo, 163 e 164 cod. pen., in
relazione al d.l. 11 aprile 1974, n. 99, e dell'art. 628 cod. proc. pen., promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14
giugno 1975 dal Pretore di Alatri nel procedimento
per incidente di esecuzione proposto da Nobili Federico, iscritta al n. 467 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 313 del 26 novembre 1975;
2) ordinanza emessa il 21
maggio 1976 dal Pretore di Pescara nel procedimento per incidente di esecuzione
proposto da D'Alessandro Gino, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 20 ottobre
1976;
3) ordinanza emessa il 27
gennaio 1976 dal Pretore di Bologna nel procedimento per incidente di
esecuzione proposto da Fini Francesco, iscritta al n. 591 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294
del 3 novembre 1976;
4) ordinanza emessa il 26
novembre 1976 dal Pretore di Sessa Aurunca nel
procedimento per incidente di esecuzione proposto da Fusco Adelmo, iscritta al
n. 17 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977;
5) ordinanza emessa il 4
marzo 1977 dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento per incidente di
esecuzione proposto da Crinelli Roberto, iscritta al
n. 317 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 237 del 31 agosto 1977.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice relatore Livio Paladin;
udito l'avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Tutte le questioni di
legittimità costituzionale descritte in narrativa sono state sollevate per
mezzo di ordinanze emesse nel corso di giudizi
relativi ad incidenti di esecuzione, proposti da soggetti irrevocabilmente
condannati prima della pubblicazione del decreto-legge n. 99 del 1974 e della
relativa legge di conversione n. 220 del 1974 (ovvero della sentenza n. 95 del
1976, con cui questa Corte ha dichiarato la parziale illegittimità del
nuovo testo dell'art. 164 ultimo comma cod. pen.): i quali, tuttavia,
richiedono la concessione del beneficio della sospensione condizionale della
pena, secondo il novellato art. 164 cod. pen., o il ridimensionamento della
pena stessa (o, quanto meno, la valutazione del merito delle loro istanze da
parte del giudice dell'esecuzione).
Pertanto, i cinque giudizi
possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Su questa base comune
si innestano, pero, impugnative in parte diverse, sia per le norme di cui si
contesta la legittimità, sia per i parametri costituzionali invocati. I Pretori
di Alatri e di Sessa Aurunca
(ord. n. 467/1975 e 17/1977) ritengono infatti lesivi
del principio di eguaglianza tanto l'articolo 2 terzo comma, nella parte
concernente l'intangibilità del giudizio penale, quanto gli artt. 163 e 164
cod. pen., là dove essi riservano al giudice della cognizione il potere di concedere
la sospensione condizionale della pena. A sua volta, il Pretore di Pescara (ord. n. 587/1976) censura il solo articolo 164 cod. pen.,
sia pure in collegamento con l'art. 628 cod. proc. pen., per pretesa violazione
degli artt. 3 e 24 Cost. Per converso, il Pretore di Bologna e
Sennonché l'ultima serie
di questioni, così prospettate, non appare ammissibile. Come ha giustamente
sostenuto l'Avvocatura dello Stato, quanto all'ordinanza emessa dal Pretore di
Bologna, è vano che il giudice dell'esecuzione, per poter concedere la
sospensione condizionale (ovvero il ridimensionamento della pena, ipotizzato
dalla Corte d'appello di Napoli, in base all'ultima parte dell'art. 9 del d.l.
n. 99 del 1974), impugni la norma generale, per cui nei giudizi penali si
applica la legge < le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile >. Quand'anche una tale
impugnativa fosse accolta dalla Corte, né il Pretore di Bologna né
Per ciò stesso, risultano
invece ammissibili le congiunte impugnazioni degli artt. 2, 163 e 164 cod.
pen., promosse dai Pretori di Alatri e di Sessa Aurunca. Ed è rilevante, ai fini del giudizio a quo, anche
la questione sollevata dal Pretore di Pescara: sia perchè l'ordinanza di
rimessione, pur impugnando l'art. 164 (congiuntamente all'art. 628 cod.
proc. pen.) ma non l'art. 163 né l'art. 2 terzo comma cod. pen., chiede
esplicitamente che si conferisca al giudice dell'esecuzione il potere di
supplire al giudice della cognizione, in presenza di cause estintive
del reato che siano sopravvenute dopo il passaggio in giudicato della relativa
sentenza di condanna; sia perchè l'art. 164 ultimo comma detta precisamente la
norma che si tratterebbe di rendere applicabile al caso in esame, attraverso
una sentenza di accoglimento additivo, pronunciata da questa Corte.
3. - In sostanza, i pretori di Alatri, di Sessa Aurunca e di Pescara vorrebbero che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 164 (nonché dei connessi disposti degli articoli 163 e 2 terzo comma cod. pen.), in quanto il vigente ordinamento non prevede che la sospensione condizionale della pena possa essere ordinata anche dal giudice dell'esecuzione, limitatamente ai benefici suscettibili di essere concessi in occasione di una nuova condanna, secondo la disciplina introdotta dall'art. 12 del d.l. n. 99 e dalla relativa legge di conversione n. 220 del 1974, qualora il giudice della cognizione non sia stato in grado di ordinare la sospensione stessa, avendo deciso irrevocabilmente prima dell'entrata in vigore del testo così novellato (o prima del parziale annullamento dell'art. 164 ultimo comma, dovuto alla citata sentenza n. 95 del 1976
).
Ma, in tutti i
suoi aspetti, la questione deve ritenersi non fondata.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
08/05/80.