SENTENZA
N. 95
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 164 del codice penale, come
modificato dall'art. 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7
giugno 1974, n. 220, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 18 aprile 1974 dal pretore di Gubbio nel procedimento penale a carico
di Mannucci Ramiro, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974;
2) ordinanza
emessa il 27 novembre 1974 dal tribunale di Locri nel procedimento penale a
carico di Moio Sebastiano, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975;
3) ordinanza
emessa il 10 giugno 1974 dal tribunale di Biella nel procedimento penale a
carico di Minganti Emilio, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975;
4) ordinanza
emessa il 5 maggio 1975 dal tribunale di Lucera nel procedimento penale a
carico di Cicilano Antonio, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre
1975.
Visti gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ordinanza emessa il 18 aprile 1974 nel procedimento penale a carico di Mannucci
Ramiro, già condannato in precedenza a pena detentiva per delitto non sospesa,
il pretore di Gubbio ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione
questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice
penale (concernente i limiti entro i quali può essere concessa la sospensione
condizionale della pena), nel nuovo testo risultante dall'art. 12 dcl d.l. 11
aprile 1974, n. 99.
Secondo il
giudice a quo la norma impugnata consentirebbe di concedere la
sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente
condanna a pena detentiva per delitto solo nel caso in cui l'esecuzione della
predetta condanna sia stata già sospesa ed opererebbe, conseguentemente,
un'irragionevole discriminazione in danno di coloro che hanno subito una
precedente condanna senza fruire del beneficio.
Nel giudizio
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, assistito
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata in quanto non vi sarebbe uguaglianza di posizioni tra colui cui sia
stata già concessa la sospensione condizionale della pena e colui cui tale
beneficio sia stato negato.
2. - Analoga
questione é stata sollevata dal tribunale di Biella nel corso del procedimento
penale a carico di Minganti Emilio, dal tribunale di Locri e dal tribunale di
Lucera nel corso di procedimenti penali rispettivamente a carico di Moio
Sebastiano e Cicilano Antonio, tutti già condannati, in precedenza, per delitto
a pena detentiva la cui esecuzione non era stata sospesa. La questione
sollevata dal tribunale di Biella, al pari di quella del pretore di Gubbio, ha
riferimento al testo dell'art. 164 codice penale così come modificato dall'art.
12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99. Le ordinanze del tribunale di Locri e del
tribunale di Lucera riguardano invece il predetto art. 164 codice penale nella
formulazione risultante dagli emendamenti apportati dalla legge 7 giugno 1974,
n. 220 che ha convertito in legge il decreto legge n. 99 del 1974 sopra citato.
In tutti i
giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza
delle questioni sollevate.
Considerato in diritto
1. - Le
quattro ordinanze in epigrafe sollevano questioni di legittimità costituzionale
identiche o comunque connesse: si ravvisa pertanto utile la riunione dei
rispettivi giudizi onde dar luogo a decisione con unica sentenza.
2. - L'art.
164 del codice penale prima della riforma attuata con il d.l. 11 aprile 1974,
n. 99 (poi convertito, con emendamenti, nella legge 7 giugno 1974, n. 220),
vietava, fra l'altro, la concessione della sospensione condizionale della pena
a chi avesse già riportato una condanna a pena detentiva per delitto.
La
sospensione non poteva essere concessa più di una volta salvo che nel caso di
condanna a pena detentiva preceduta da condanna a pena pecuniaria sospesa.
Con sentenza n. 86 del
1970 questa Corte ammise la possibilità della concessione quando il secondo
reato si legasse con vincolo della continuazione a quello già precedentemente
punito con pena sospesa. Quindi con altra sentenza n. 73 del
1971 ritenne tale possibilità anche nel caso di nuova condanna per un
delitto commesso anteriormente alla precedente e sempre che la pena da
infliggere, cumulata con quella già sospesa, non sorpassasse i limiti stabiliti
per l'applicabilità del beneficio.
Con l'art. 12
del sopra citato decreto legge, l'art. 164 venne riformulato. Nel nuovo testo
si mantenne il divieto di concedere la sospensione condizionale a chi avesse
già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, ma
nell'ultimo comma, dopo aver ribadito il principio per cui il beneficio in
questione poteva essere concesso solo una volta, si stabilì testualmente:
"Tuttavia nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata
la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova
condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a quella
precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti nell'art. 163". E, cioè,
i limiti che nella nuova disciplina risultante dalle innovazioni apportate
nell'art. 11 del citato decreto legge, tuttora in vigore, sono, in via
generale, di due anni di pena detentiva, originariamente irrogata o risultante
dalla conversione di pena pecuniaria; limiti elevati a tre anni per i minori
degli anni diciotto e a due anni più sei mesi per gli ultrasettantenni e per le
persone di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno.
In sede di
conversione vennero apportati emendamenti all'ultimo comma del predetto art. 12
ed il suo testo definitivo, tuttora vigente, risultante dalla citata legge n.
220 del 1974, é il seguente:
"La
sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.
Tuttavia il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la
sospensione condizionale della pena, qualora la pena da infliggere, cumulata
con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i
limiti stabiliti dall'art. 163".
3. - Le
ordinanze del pretore di Gubbio e del tribunale di Biella sono antecedenti alla
conversione del decreto legge e quindi non tengono conto delle modifiche
apportate con la legge suddetta.
Quelle del
tribunale di Locri e del tribunale di Lucera sono state invece emanate dopo la
pubblicazione della legge di conversione ed hanno quindi riferimento al testo
dell'art. 164 codice penale attualmente in vigore.
Tutte le
predette ordinanze riguardano procedimenti penali a carico di soggetti già
condannati per delitto a pena detentiva non sospesa sia perché, come nel caso
sottoposto all'esame del pretore di Gubbio, la sua durata eccedeva il limite
stabilito dalla legge allora in vigore, sia perché, come nella fattispecie
relativa alle tre altre ordinanze, il giudice non aveva ritenuto di applicare
il beneficio. I giudici a quibus muovono dal presupposto che, secondo la
nuova disciplina, chi ha subito una precedente condanna a pena detentiva per
delitto, può fruire del beneficio della sospensione condizionale, in occasione
della seconda condanna, solo se l'esecuzione della prima é stata sospesa e
assumono che ciò determini un irragionevole disparità di trattamento, lesiva
del principio di uguaglianza, in pregiudizio di coloro che hanno già subito una
condanna a pena detentiva per delitto senza però fruire del beneficio.
L'Avvocatura
dello Stato osserva, nell'atto d'intervento relativo all'ordinanza del
tribunale di Lucera (reg. ord. n. 303/75), che, a seguito delle modifiche
apportate con la legge di conversione n. 220 del 1974, e tenuto conto dei
lavori preparatori, si potrebbe, nel concorso degli altri presupposti stabiliti
dalla legge, concedere la sospensione condizionale anche all'imputato già
condannato per delitto ad una pena detentiva la cui esecuzione non sia stata
sospesa. E con tale interpretazione sarebbero dissolti i dubbi delle ordinanze,
risultandone per tal verso, infondata la questione.
4. - Orbene é
certo esatto che il testo dell'ultimo comma dell'art. 164 codice penale oggi
vigente é diverso da quello di cui all'art. 12 del d.l. sopra citato ed é
altrettanto vero che gli emendamenti, in sede di conversione, furono apportati
proprio al fine di allargare la portata della norma onde rendere possibile la
concessione della sospensione condizionale della pena anche a chi avesse
riportato una condanna per delitto a pena detentiva e tale condanna non fosse
stata oggetto di sospensione.
Non può
negarsi, peraltro, che la dizione finale della norma presenti delle ambiguità
tali da legittimare il dubbio che il suo significato originario, non ostante le
modifiche apportate, sia rimasto immutato.
Infatti la
proposizione normativa del cui significato si discute, e che letteralmente
riguarda la possibilità di concedere la sospensione in caso di una nuova
condanna, non solo non é separata in un comma autonomo da quella che enuncia il
principio per cui la sospensione condizionale non può essere concessa più di
una volta ma é anzi ad essa collegata dall'avverbio avversativo
"tuttavia".
Sicché,
accordandosi prevalenza all'elemento letterale e non riconoscendo efficacia
decisiva ai lavori preparatori, potrebbe ritenersi, come si fa nelle ultime due
ordinanze, che il beneficio per chi abbia riportato una precedente condanna per
delitto non possa essere concesso che nell'ipotesi in cui l'esecuzione di detta
condanna sia stata sospesa, mentre nel caso di mancata sospensione opera il
limite di cui al secondo comma, n. 1 (impedimento derivante da precedente
condanna per delitto a pena detentiva).
5. - La Corte
ritiene di prendere atto di quest'ultima interpretazione basata sul senso fatto
palese dal significato proprio delle parole usate dal legislatore secondo la
connessione di esse (art. 2 preleggi) in quanto risulta espressamente accolta
dalla Corte di cassazione in una recente decisione, fra l'altro in base al
rilievo che se la sospensione non era applicabile in occasione della prima
condanna, tanto meno poteva ritenersi che lo fosse in occasione della seconda.
Orbene le
norme vivono nell'ordinamento nel contenuto risultante dall'applicazione
fattane dal giudice, come più volte ha ritenuto questa Corte.
Ma se il
significato dell'art. 164 cod. pen., anche nel testo attualmente in vigore, é
quello surriportato non può non riconoscersi la fondatezza della questione
sollevata dal tribunale di Locri e dal tribunale di Lucera.
Non si
comprende infatti come possa essere giustificata la mancata previsione della
possibilità di concedere la sospensione condizionale a chi ha riportato una
precedente condanna per delitto a pena detentiva, la cui esecuzione non sia
stata sospesa, quando tale possibilità é invece prevista nell'ipotesi in cui la
precedente condanna alla reclusione sia stata sospesa.
A
giustificarla non é certo idonea l'affermazione che nel secondo caso già esiste
una valutazione prognostica positiva che spetta al nuovo giudice verificare,
alla luce del nuovo fatto intervenuto, mentre nel primo caso esiste, al
contrario, un giudizio negativo che potrebbe ritenersi convalidato e confermato
dai fatti successivamente intervenuti.
La
commissione di un nuovo reato da parte di chi ha riportato una precedente
condanna, potrebbe semmai dimostrare, coi fatti, l'erroneità della valutazione,
compiuta dal primo giudice, di non recidività del reo e che quest'ultimo non
merita un trattamento più favorevole di quello riservato a chi di tale
valutazione non abbia a giovarsi.
D'altra
parte, e ciò sembra decisivo, poiché la personalità umana é soggetta ad
evoluzione e cambiamenti, non appare ragionevole condizionare l'apprezzamento
sulla proclività al delitto del colpevole da formularsi in occasione della
seconda condanna, alla valutazione effettuata in tempo precedente o addirittura
remoto da altro giudice. E non é da escludersi che l'esecuzione di una
precedente condanna possa avere determinato l'evoluzione in senso positivo
della personalità del condannato.
6. - Quanto
infine alla questione sollevata dal pretore di Gubbio e dal tribunale di Biella
(che, come si é già detto, ha riferimento al testo dell'art. 164 c.p.
risultante dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99, prima della conversione) appare
evidente che essa é assorbita da quella appena esaminata e proposta dal
tribunale di Locri e dal tribunale di Lucera attesi gli effetti novativi e
sostitutivi della legge di conversione rispetto alla norma del decreto legge.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale
(così come modificato dall'art. 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito
in legge 7 giugno 1974, n. 220), nella parte in cui non consente la concessione
della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente
condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da
infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i
limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 28 aprile 1976.