Ordinanza n.23 del 1980
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ORDINANZA N.23

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promossi con le seguenti ordinanze: 1. ordinanza emessa il 6 febbraio 1979 dal Pretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Emanueli Angelo contro l'Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Genova, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 4 luglio 1979; 2. ordinanza emessa il 15 marzo 1979 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Caliendo Stefano e l'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Brescia, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 25 luglio 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Voltri, con ordinanza emessa il 6 febbraio 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, assumendo che esso affiderebbe ai presidenti degli istituti autonomi per le case popolari funzioni giurisdizionali, in violazione dell'art. 102 Cost.; e che il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 15 marzo 1979, ha d'altra parte impugnato l'art. 17 del citato d.P.R. n. 1035 del 1972, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 76 e 102, primo comma, Cost.; che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte adotti decisioni di rigetto delle proposte questioni ed anzi dichiari la manifesta infondatezza dell'impugnativa promossa dal Pretore di Voltri; che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972 in riferimento agli artt. 3,24, primo comma, 25, primo comma, 76 e 102, primo comma, Cost. è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 100 del 1979; e che le stesse ragioni addotte in quell'occasione dalla Corte, per escludere la violazione dell'art. 102 Cost. quanto ai decreti di revoca delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica (previsti dall'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972), valgono anche nei riguardi dei decreti di decadenza degli assegnatari (previsti dall'art. 11 del medesimo decreto).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, rispettivamente sollevate dal Pretore di Voltri, in riferimento all'art. 102 Cost., e del Pretore di Brescia, in riferimento agli artt. 3,24, primo comma, 25, primo comma, 76 e 102, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/02/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27/02/80.