ORDINANZA N.23
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 11 e 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n.
1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per
la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica), promossi con le seguenti ordinanze: 1. ordinanza emessa il 6 febbraio 1979 dal Pretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Emanueli Angelo contro l'Istituto Autonomo per le case
popolari della Provincia di Genova, iscritta al n. 362 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 4 luglio
1979; 2. ordinanza emessa il 15 marzo 1979 dal Pretore
di Brescia nel procedimento civile vertente tra Caliendo
Stefano e l'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Brescia,
iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 203 del 25 luglio 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il
Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di
Voltri, con ordinanza emessa il 6 febbraio
Considerato
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972 in riferimento agli artt. 3,24,
primo comma, 25, primo comma, 76 e 102, primo comma, Cost. è stata ritenuta non
fondata dalla sentenza
n. 100 del 1979; e che le stesse ragioni addotte in quell'occasione
dalla Corte, per escludere la violazione dell'art. 102 Cost. quanto ai decreti
di revoca delle assegnazioni di alloggi di edilizia
residenziale pubblica (previsti dall'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972),
valgono anche nei riguardi dei decreti di decadenza degli
assegnatari (previsti dall'art. 11 del medesimo decreto).
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 11 e 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n.
1035, rispettivamente sollevate dal Pretore di Voltri,
in riferimento all'art. 102 Cost., e del Pretore di
Brescia, in riferimento agli artt. 3,24, primo comma, 25,
primo comma, 76 e 102, primo comma, della Costituzione.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22/02/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni
VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria
il 27/02/80.