SENTENZA N.12
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 7
dicembre 1973, n. 45 (Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971,
n. 7, sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione
regionale), e degli artt. 56, 75 e 90 della legge della
stessa Regione 23 marzo 1971, n. 7, promosso con ordinanza emessa il 14
novembre 1974 dal Consiglio di giustizia amministrativa per
Visto
l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana e dell'Assessore
alla presidenza della detta Regione;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il
Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato
Carafa, per il Presidente della Regione siciliana e
per l'Assessore alla presidenza medesima.
Considerato
in diritto
1. - Il Consiglio di
giustizia amministrativa per
La questione non è
fondata.
2. - L'art. 14 dello
Statuto speciale per
Ma per quanto attiene
all'ordinamento degli uffici in generale la potestà legislativa
esclusiva è piena, incontrando il solo limite delle leggi costituzionali dello
Stato (art. 14, principio); per il secondo aspetto, che pure rientra in quello
della organizzazione degli uffici (sent. n. 40/1972), la medesima norma aggiunge che lo stato
economico deve essere < in ogni caso non inferiore a quello del personale
dello Stato >.
Non è dubbio, ad avviso
della Corte, che questo ulteriore limite, il quale
condiziona soltanto la legislazione concernente il personale regionale, operi
sol quando sia possibile effettuare fra i vari livelli del personale dello
Stato e della Regione una equiparazione per quanto concerne le funzioni da essi
espletate in conformità alle leggi sia statali sia regionali che disciplinano
l'assetto degli uffici e le mansioni del personale ad essi addetto.
E' nell'ambito di questo
principio che occorre esaminare la consistenza delle questioni di legittimità
costituzionale solleva te dal Consiglio di giustizia amministrativa per
3. - Con la accennata legge regionale n. 7/1971
Basti considerare, per
quel che riguarda la organizzazione amministrativa,
che la legge regionale n. 7 fa leva su organi completamente differenziati da
quelli propri della Amministrazione statale, e cioè sulle conferenze dei
dirigenti, sui consigli di direzione e, soprattutto, sui gruppi di lavoro, che
costituiscono gli elementi essenziali della organizzazione e formati da
personale appartenente ai diversi livelli, rappresentano nelle previsioni del
legislatore siciliano il momento centrale del funzionamento della
Amministrazione.
In coerenza con questo
nuovo assetto, la stessa legge dettò una disciplina anch'essa nuova per quel
che concerne lo stato giuridico ed economico del personale addetto, che risulta
ripartito nelle qualifiche di direttore regionale, dirigente, assistente,
archivista-dattilografo, agente tecnico, commesso, operaio. Solo per i
dirigenti è prevista la possibilità di conseguire, dopo 15 anni di servizio, la
qualifica di direttore regionale, mentre nell'ambito di ciascuna qualifica si
ha soltanto una progressione economica.
Due fra i dirigenti
assumono, per le funzioni ad essi affidate,
denominazione diversa e cioè quella di segretario generale della presidenza
della Regione e di ragioniere generale.
Per l'art. 12 della legge
il direttore regionale < esercita le funzioni demandategli dalle leggi e dai
regolamenti, provvede sulle materie a lui delegate dall'assessore e lo coadiuva
nello svolgimento dell'attività amministrativa; propone all'assessore i
provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza
dell'Amministrazione; coordina l'attività dei gruppi di lavoro, partecipa a
commissioni, comitati o collegi >. Il che sta ad indicare che al direttore
regionale sono affidate attribuzioni notevolmente diverse ed inferiori rispetto
a quelle proprie dei direttori generali dell'Amministrazione statale, i quali,
come è noto, assumono anche la qualità di organi esterni dell'Amministrazione
medesima.
Trova, allora, piena
giustificazione l'art. 90 della ripetuta legge n. 7, il quale ha stabilito che
< sono abrogate le disposizioni delle leggi regionali concernenti la
estensione ai dipendenti dell'Amministrazione regionale dei miglioramenti
economici dei dipendenti statali >.
La disposizione, che
peraltro non esclude in maniera assoluta la possibilità di equiparazioni
fra personale statale e regionale laddove, ovviamente, se ne presentino gli
elementi caratterizzatori, costituisce la logica
conseguenza della nuova disciplina: allontanandosi questa dalla
regolamentazione propria dell'Amministrazione statale, la disposizione ha
escluso la possibilità di una automatica estensione al personale regionale
delle norme sul trattamento economico proprie del personale statale, e cioè ha
escluso la ulteriore applicabilità del principio precedentemente seguito dalla
legislazione regionale, che invece trovava fondamento nella identità o, quanto
meno, somiglianza della regolamentazione dei due personali. Va ribadito, ad ogni modo, che l'art. 90, se esclude
l'applicabilità automatica delle norme statali in argomento, non esclude
certamente, come appare evidente dalla sua lettera e dalla sua ratio, la
possibilità di applicare al personale regionale un trattamento economico
analogo a quello del personale statale, sempre che si verifichi il accennato
presupposto per una tale applicazione.
Consegue che le denunciate
norme della legge regionale n. 7 del 1971 non violano l'art. 14, lett. q),
dello Statuto siciliano.
4. - In prosieguo di
tempo, come è noto, lo Stato, con il d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (emanato in
virtù della delega conferita al Governo con la legge 18 marzo 1968, n. 249 e
successive modificazioni), ha adottato nuove disposizioni che non hanno toccato
soltanto l'ordinamento del personale con la istituzione della c.d. dirigenza,
ma hanno riguardato anche la struttura medesima dell'Amministrazione dello
Stato.
Infatti, anche limitando
la indagine ai soli dirigenti generali, dall'art. 7 del d.P.R. n. 748 risulta
chiaramente che su costoro sono stati decentrati, dando ai relativi
provvedimenti carattere di definitività, compiti di
notevolissima importanza (fra i quali l'approvazione di progetti per lavori e
forniture, la conclusione di transazioni relative a detti Lavori e forniture,
la disapplicazione di clausole penali, la promozione di liti, l'adozione di
provvedimenti di concessione e autorizzazione, ecc.), già di competenza del
Ministro, tanto che si è ritenuto necessario (art. 3 del d.P.R. n. 748) creare
appositi istituti intesi a consentire al Ministro la possibilità giuridica di
revisione degli atti del dirigente generale e di loro eliminazione, seviziati.
Nulla di tutto ciò si
rinviene nell'ambito della Regione siciliana, la quale, in virtù
dell'amplissima potestà legislativa riconosciutale dalla citata lett. p)
dell'art. 14 dello Statuto era ed è pienamente libera di accogliere o meno
norme e principi simili a quelli propri dell'Amministrazione statale.
Ora, come emerge dagli
atti,
Sia o meno innovativa rispetto all'art. 90 della legge
regionale n. 7 del
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1
della legge regionale siciliana 7 dicembre 1973, n. 45 (< Norme
interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento
degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale >)o e degli
artt. 56, 75 e 90 della legge regionale siciliana 23 marzo 1971, n. 7 (<
Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale >)o
sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 14, lett.
q), dello statuto speciale siciliano.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/02/80.
Leonetto AMADEI –
Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni
VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria
il 15/02/80.