SENTENZA
N. 76
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge 14 marzo 1961, n. 132 (Estensione delle norme sulla riversibilità delle
pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani
di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex
Stato libero di Fiume), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1974 dalla
Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - , sul ricorso proposto da Dipré
Ester, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 19 maggio 1976.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1979 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto in fatto
La Corte dei conti - sez. III pensioni civili - con ordinanza
emessa il 18 dicembre 1974 sollevava, in seguito a conforme istanza della
Procura generale, questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge 14
marzo 1961, n. 132, recante "Estensione delle norme sulla riversibilità
delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed
orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o
all'ex Stato libero di Fiume", dubitando che il mancato riconoscimento del
diritto a pensione di riversibilità dei collaterali dei dipendenti del cessato
regime austro-ungarico, nei casi in cui tale diritto é riconosciuto ai
collaterali dei dipendenti dello Stato italiano, fosse contrario al principio
di eguaglianza, dopo che il servizio prestato a favore di tale regime nei
territori annessi é stato ampiamente riconosciuto dalla normativa del primo
dopoguerra.
Nel caso di specie tale Dipré Ester aveva chiesto pensione di
riversibilità come sorella di insegnante elementare che aveva prestato servizio
a favore del cessato regime austro-ungarico richiamandosi all'art. 1 della
legge 14 marzo 1961, n. 132, che opera un rinvio alla normativa sulla pensione
di riversibilità dell'impiego pubblico e segnatamente all'art. 12 della legge 15
febbraio 1958, n. 46. La Corte dei conti osservava tuttavia che proprio l'art.
1 della legge n. 132 del 1961 fissa i limiti del rinvio alla normativa sugli
impiegati dello Stato, escludendo appunto implicitamente da tale rinvio
l'ipotesi di collaterali ed ascendenti; riteneva peraltro che la normativa,
così interpretata, fosse tale da suscitare gli accennati dubbi di
costituzionalità. Tale normativa, d'altra parte, dovrebbe ritenersi ancora in
vigore perché non investita dalla generica abrogazione stabilita con l'art. 254
del t.u. sulle pensioni militari e civili approvato con d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, la quale tocca solo le norme relative al trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato e non le norme relative
al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'impero austro-ungarico non
"assimilati" di cui al r.d. 18 febbraio 1923, n. 464, e successive
modificazioni.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1976, n. 132.
Nessuno si é costituito nel giudizio innanzi a questa Corte.
Considerato in diritto
É eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge 14 marzo 1961, n. 132, nella parte in cui esclude dalla riversibilità
delle pensioni, liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico o
dell'ex Stato libero di Fiume, i collaterali che si trovino nelle condizioni
previste attualmente dall'art. 84 del t.u. delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti militari e civili dello Stato (approvato con d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092).
La questione é fondata.
Infatti la disciplina delle pensioni liquidate in base alle
norme dell'ex regime austro-ungarico, quale si era andata configurando nel
periodo successivo alla prima guerra mondiale, era ispirata, quanto alla
determinazione dei congiunti che potevano fruire della pensione di
riversibilità, ad un criterio di puntuale parallelismo con la normativa
pensionistica per gli impiegati civili. Era dunque naturale che le pensioni
liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico potessero essere
riversibili soltanto a favore delle vedove e degli orfani, ove si trovassero
nelle condizioni particolari previste dalla normativa comune. Il parallelismo
era fondato su una valutazione, del tutto ragionevole, di prevalenza degli
elementi di omogeneità delle situazioni considerate rispetto ai caratteri di
differenziazione (rapporto d'impiego alle dipendenze di Stati diversi, mancanza
della cittadinanza italiana all'epoca della prestazione del servizio, diversità
nelle regole di liquidazione). Il legislatore del 1961, senza che ricorressero
in contrario valide ragioni, ha trascurato la nuova disciplina contenuta
nell'art.12, u.c., della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle
pensioni ordinarie a carico dello Stato), successivamente trasfusa nell'art. 84
del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Tale normativa estende il trattamento pensionistico alle sorelle
ed ai fratelli dell'impiegato defunto, quando non vi siano altri aventi diritto
(tra i quali i genitori, pure non considerati dal legislatore del 1961). Ma sia
i collaterali cui si riferisce l'articolo 12, u.c., ora citato, sia i
collaterali dei titolari di pensioni dirette liquidate dall'ex regime
austro-ungarico traggono titolo al trattamento di pensione dalla circostanza
che il dante causa fruisse di una pensione a carico del bilancio statale:
sicché l'esclusione della seconda categoria di collaterali dal conseguimento
della pensione di riversibilità determina, in violazione dell'art.3 Cost.,
un'ingiustificata disparità di trattamento.
Del resto, proprio nella fattispecie che ha dato origine alla
questione di legittimità (collaterale di una maestra elementare in pensione),
il legislatore ha considerato unitariamente le pensioni liquidate agli
insegnanti statali e quelle liquidate in base alle norme dell'ex regime
austro-ungarico, allorché ha disposto la soppressione del Monte Pensioni per
gli insegnanti elementari (d.lg. 7 maggio 1948, n. 1066).
Collocandosi in un ordine di idee non molto dissimile la Corte,
del resto, ha ritenuto contrario al principio di eguaglianza il mancato
riconoscimento in favore dei fratelli e delle sorelle, inabili ad un proficuo
lavoro e viventi a carico dell'impiegato deceduto, dell'indennità di
buonuscita, non essendo stati addotti e non ravvisandosi motivi idonei a
diversamente disciplinare la situazione dei medesimi; valutando inoltre la
diversità di disciplina ancor più ingiustificata dopo che la successiva legge
15 febbraio 1958, n. 46, ha esteso a tali collaterali il diritto alla pensione
di riversibilità (sentenza
n. 82 del 1973).
Pertanto deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, nella parte in cui non prevede
che, in mancanza degli aventi causa indicati negli artt. 8183 del t.u. 1973, n.
1092, ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa
spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, del pensionato dell'ex
regime austro-ungarico, purché siano inabili a proficuo lavoro o in età
superiore a sessanta anni, nonché conviventi a carico del dante causa e
nullatenenti (dovendosi applicare, per le condizioni di convivenza, quanto
disposto dall'art. 82, comma terzo, del testo unico).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
14 marzo 1961, n. 132 (estensione delle norme sulla riversibilità delle
pensioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani
di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex
Stato libero di Fiume) nella parte in cui non prevede l'attribuzione del
trattamento pensionistico ai collaterali venuti a trovarsi nelle condizioni di
cui all'art. 84 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1979.