SENTENZA
N. 74
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 176 primo cpv. del codice penale,
promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1978 dal Giudice di sorveglianza
presso il tribunale di Nuoro, sull'istanza proposta da Marino Luigi, iscritta
al n. 299 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 257 del 13 settembre 1978.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
Il detenuto
Marino Luigi, ristretto nella Casa di lavoro di Mamone, in espiazione di una
pena complessiva di anni tre e mesi nove di reclusione, presentava in data 1
agosto 1977 istanza di liberazione condizionale.
Il giudice di
sorveglianza presso il tribunale di Nuoro, nell'esaminare tale istanza,
sollevava, con ordinanza in data 28 febbraio 1978, questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 176 del codice penale nella parte in cui
prevede che al recidivo qualificato possa essere concessa la liberazione
condizionale soltanto dopo che questi abbia scontato non meno di quattro anni e
comunque almeno i tre quarti della pena inflittagli, per preteso contrasto con
gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
Il giudice a
quo, premesso che il Marino era recidivo aggravato (art. 99 cpv. n. 2 c.p.)
e che non aveva scontato, al momento della domanda, quattro anni di reclusione
pur avendo scontato trenta mesi della pena inflittagli, sicché l'istanza dello
stesso Marino non era ammissibile a termini dell'art. 176 c.p sollevava la
riferita questione di legittimità costituzionale.
Ricordava il
magistrato a quo come la giurisprudenza della Corte di cassazione fosse
univoca nell'identificare in una maggiore capacità criminale da riconoscersi iuris
et de iure al recidivo aggravato o reiterato rispetto al primario od al
recidivo semplice, il motivo per cui é richiesto, ai fini della ammissibilità
della domanda di liberazione condizionale, un maggiore periodo di osservazione
in espiazione di pena.
Preso atto di
tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudice a quo, a
sostegno del dubbio di costituzionalità concernente la norma denunziata,
osservava che la valutazione della personalità del detenuto, ai fini
dell'accoglimento della domanda di liberazione condizionale, é vincolata dalla
legge a criteri di "assoluto rigore"; e che il periodo di trenta mesi
stabilito come minimo dall'art. 176 c.p., nella prima parte, é più che
sufficiente a fondare un giudizio razionale sul ravvedimento di qualsiasi
condannato. Tale considerazione appare poi avvalorata sia dall'attuale
"contesto normativo in materia penitenziaria, che consente l'utilizzazione
di molteplici strumenti di indagine sulla personalità del detenuto e sullo
sviluppo del suo trattamento rieducativo", sia dall'attuale indirizzo legislativo
che "mostra di legare ogni giudizio sulla pericolosità sociale del reo più
al potere discrezionale del giudice che non a presunzioni legali iuris et de
iure, come sarebbe dimostrato dalla presente formulazione degli artt. 99 e
69 del codice penale". Da tutto quanto sin qui esposto, deriverebbe la
prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che la diversità
di condizioni prevista dall'art. 176 c.p. per i recidivi qualificati si
appaleserebbe in contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge, sotto il "profilo della irrazionalità ed
ingiustificatezza di tale diversificazione".
Per ciò che
attiene invece all'asserita violazione dell'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, il giudice osservava che, premessa la congruità del termine di
trenta mesi al fine di formulare un razionale giudizio sulla personalità del
condannato, sussisterebbe un diritto del condannato stesso a vedere
"riesaminata la sua posizione in ordine alla prosecuzione della pena per
accertare se quella già espiata abbia assolto il suo fine rieducativo".
Tale diritto verrebbe frustrato, pur in presenza di prova certa di avvenuto
ravvedimento, in ragione del mancato decorso di un termine di espiazione
ingiustificatamente motivato da una presunzione assoluta di maggiore capacità
criminale, peraltro già focalizzata dalla maggiore misura della pena inflitta
donde il dubbio di conformità al citato art. 27 della Costituzione.
Spiegava
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di
costituzionalità suesposte fossero dichiarate infondate.
Osservava
all'uopo l'Avvocatura circa la questione sollevata con riferimento all'art. 3
della Costituzione, che il determinare in maniera differenziata il periodo
minimo di pena che deve essere espiata onde godere della liberazione
condizionale in ragione delle condizioni soggettive del condannato, risponde a
valutazioni di politica criminale, soggette a possibili mutamenti, ma comunque
non viziate da irrazionalità siccome scaturenti da differenziazioni suassunte
nell'attuale ordinamento.
Anche sotto
il profilo dell'art. 27, comma terzo, della Costituzione, sempre secondo
l'Avvocatura, la valutazione compiuta dal legislatore circa la necessità, in
presenza di particolari condizioni soggettive del condannato, di un più lungo
periodo di espiazione per poter ottenere la liberazione condizionale, risponde
a ragioni di politica criminale, non tali da determinare un problema di
legittimità costituzionale.
Considerato in diritto
La Corte
rileva che, nel sollevare, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo,
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, 1
cpv., c.p. nella parte in cui prevede che la liberazione condizionale non possa
essere concessa al recidivo qualificato se non previa espiazione di almeno
quattro anni di reclusione e di almeno tre quarti della pena inflitta, il
giudice di sorveglianza presso il tribunale di Nuoro ha tacitamente presupposto
la propria legittimazione a sollevare la questione stessa.
Tale
presupposto é errato.
La Corte ha
esaminato la questione in una recentissima sentenza (n. 8 del 1979)
decidendo su questioni di legittimità costituzionale sollevate con varie
ordinanze e relative alle condizioni fissate nell'art. 176 c.p. per la
concessione della libertà condizionale, condizioni che venivano assunte come in
contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.
E la Corte,
mentre ha ritenuto ammissibile (dichiarandola peraltro infondata) la questione
sollevata dalla Corte d'appello di Trento, competente a concedere la
liberazione condizionale in virtù della legge 12 febbraio 1975, n. 6, ha
dichiarato inammissibili le questioni sollevate, anche esse, dopo la entrata in
vigore della detta legge, da vari giudici di sorveglianza.
La Corte ha
rilevato che con l'entrata in vigore della citata legge n. 6 del 1975 é venuto
meno il potere-dovere del giudice di sorveglianza (nell'esprimere il parere al
Ministro della giustizia, competente a concedere la liberazione condizionale
secondo la normativa precedente alla legge n. 6 del 1975) di dichiarare
inammissibile l'istanza del condannato quando difettavano manifestamente le
condizioni dell'art. 176 c.p. relative alla pena da scontare: potere-dovere che
si concretava in un provvedimento decisorio non soggetto a reclamo, ritenuto di
natura giurisdizionale.
La nuova
normativa, infatti, ha trasferito alla Corte d'appello l'intera attività
giurisdizionale relativa alla concessione della liberazione condizionale,
abolendo ogni competenza decisoria del giudice di sorveglianza circa
l'ammissibilità della domanda e riservandogli solo un parere che egli deve dare
non più al Ministro, ma ad una autorità giudiziaria, cioè alla Corte d'appello.
Queste
considerazioni hanno portato e portano la Corte a dichiarare la inammissibilità
delle questioni incidentali di legittimità costituzionale sollevate dal giudice
di sorveglianza chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 2 della legge
n. 6 del 1975.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, primo
cpv., del codice penale sollevata dal giudice di sorveglianza presso il
tribunale di Nuoro per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
luglio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 16 luglio 1979.