SENTENZA
N. 8
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 176 codice penale e dell'art. 1
legge 12 febbraio 1975, n. 6, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 19 aprile 1975 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano
sull'istanza di Cadeddu Giuseppe Raimondo, iscritta al n. 232 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202
del 30 luglio 1975;
2) ordinanza
emessa il 14 marzo 1976 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze
sull'istanza di Castellino Gaetano, iscritta al n. 331 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno
1976;
3) ordinanza
emessa il 15 dicembre 1975 dal giudice di sorveglianza del tribunale di
Oristano sull'istanza di Ghiro Adalgisa, iscritta al n. 445 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218
del 18 agosto 1976;
4) ordinanza
emessa il 19 aprile 1977 dalla Corte d'appello di Trento sull'istanza di
Pedroni Guglielmo, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 14 settembre 1977.
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ordinanza emessa in data 19 aprile 1975 il giudice di sorveglianza del
tribunale di Oristano sollevava questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 176 c.p., con riferimento agli artt. 3, prima parte, e
27, terzo comma, della Costituzione.
Il detenuto
Cadeddu Giuseppe Ralmondo, condannato alla pena complessiva di due anni e nove
mesi di reclusione, dopo aver scontato venticinque mesi e diciannove giorni
della pena, aveva presentato istanza di liberazione condizionale.
Il giudice a
quo, nel presupposto che l'art. 191 del r.d. 18 giugno 1931, n. 787
(Regolamento degli Istituti di prevenzione e pena), fosse tuttora in vigore,
rilevava che egli, non avendo il condannato scontato almeno trenta mesi della
pena inflittagli, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la istanza del
Cudeddu, e ciò in applicazione della norma contenuta nell'art. 176 del codice
penale.
Tale
articolo, ad avviso del giudice di sorveglianza, contrasterebbe però con gli
artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui dispone che
può essere ammesso alla liberazione condizionale solo il condannato che abbia
scontato almeno trenta mesi, o quattro anni, se recidivo.
Egli ritiene
infatti che irrazionalmente il legislatore abbia escluso dall'ambito di
applicazione del beneficio in questione tutti i condannati a pene inferiori
scaturenti da reati meno gravi, da considerarsi perciò più facilmente
recuperabili.
Vi sarebbe
pertanto una ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento tra persone
le quali, pur versando nella medesima situazione (ravvedimento, espiazione di
almeno metà della pena inflitta, residuo inferiore a cinque anni) possono, o
non, essere ammesse alla liberazione condizionale.
Tale
trattamento legislativo contrasterebbe anche, secondo l'ordinanza di
rimessione, con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto per il
detenuto che abbia già dato prova di avvenuto ravvedimento, la pena residua da
scontare rivestirebbe un carattere esclusivo di afflittività e sarebbe altresì
suscettibile di procurare danni all'individuo.
2. - Con
ordinanza in data 15 dicembre 1975, lo stesso giudice di sorveglianza del
tribunale di Oristano, chiamato a dare parere sull'istanza di liberazione
condizionale di Ghiro Adalgisa, condannata alla pena complessiva di mesi sei di
reclusione, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 176
c.p., con riferimento agli artt. 3, prima parte e 27, terzo comma, della
Costituzione, in termini analoghi a quelli sopra riportati, e facendo,
nell'ordinanza stessa, espresso riferimento a quanto osservato in relazione al
caso del Cadeddu.
Le dette
ordinanze venivano ritualmente notificate e comunicate.
3. - Con
ordinanza emessa il 14 marzo 1976, il giudice di sorveglianza del tribunale di
Firenze sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.
176 c.p. e dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, con riferimento agli
artt. 27, comma secondo, e 24 della Costituzione.
Il giudice a
quo, nell'esaminare l'istanza di liberazione condizionale proposta da
Castellino Gaetano, onde esprimere il prescritto parere, rilevava che, nella
specie, non sussistevano le condizioni oggettive previste dall'art. 176 c.p.,
non avendo l'istante scontato trenta mesi di detenzione, ed essendo, quanto
alla durata, la pena a lui inflitta inferiore a quella minima prevista dallo
stesso art. 176 per poter essere ammesso al beneficio della liberazione
condizionale. Pur avendo il Castellino scontato più della metà della pena a lui
inflitta, il giudice di sorveglianza, in applicazione dell'art. 191 del r.d. 18
giugno 1931, n. 787, avrebbe pertanto dovuto dichiarare inammissibile
l'istanza.
Tanto
premesso, il giudice a quo sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 176 c.p. laddove statuisce che il condannato non possa
essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale ove non abbia
espiato, a seconda dei precedenti penali, almeno trenta mesi o quattro anni di
detenzione.
Ad avviso del
giudice di sorveglianza, detta disposizione si porrebbe in contrasto con il
precetto di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, anche in base
al contenuto della sentenza n. 204 del
1974 della Corte costituzionale. Poiché, si dice nell'ordinanza di
rimessione, il fine rieducativo inerisce ad ogni pena, quale che ne sia la
misura, il diritto di essere ammesso alla liberazione condizionale dovrebbe sorgere
per ogni condannato, quale che sia l'entità della detenzione, a parità di
rapporto tra la misura della pena espiata e quella da espiare.
Nello stesso
contesto, il giudice a quo sollevava anche questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1975, n. 6 (Norme in tema di
liberazione condizionale), nella parte in cui attribuisce alla Corte d'appello
la competenza a decidere sulla concessione della liberazione condizionale, per
preteso contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Prendendo le
mosse ancora dalla citata sentenza n. 204 del
1974, il giudice di sorveglianza, nel rilevare che in quella occasione la
Corte ebbe ad individuare nel ricordato precetto costituzionale una esigenza di
tutela giurisdizionale, assumeva che tale tutela sarebbe stata attuata solo in
modo soggettivo e formale dalla norma impugnata, senza che il legislatore si
fosse dato carico di garantire "l'idoneità della garanzia giurisdizionale".
Solo ove,
sempre ad avviso del giudice a quo, l'organo giudiziario: possa procedere in
via diretta alla rilevazione dei dati di comportamento del soggetto istante;
possa territorialmente essere in contatto con il soggetto ed il luogo di
detenzione, sì da rendersi conto immediatamente delle condizioni dell'uno e
dell'altra; possa, "in ragione delle funzioni attribuitegli dalla legge
del processo esecutivo della pena, avere cognizione diretta della situazione
detentiva concreta", si potrebbe dire realizzato il precetto
costituzionale, quale chiarito nella citata sentenza della Corte
costituzionale. Essendo la Corte d'appello del tutto estranea alla rilevazione
dei dati sul comportamento del detenuto e non avendo tale organo contatto
alcuno con la situazione detentiva in cui lo stesso viene a trovarsi, appare
evidente, secondo il giudice a quo, che tale organo non é idoneo a garantire
sostanzialmente quelle esigenze di tutela giurisdizionale evidenziate dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del
1974. Organo idoneo, in base alle vigenti norme, sarebbe da ritenersi la
sezione di sorveglianza, già competente alla concessione degli altri benefici
che costituiscono il sistema delle misure alternative alla detenzione.
L'ordinanza
veniva ritualmente notificata e comunicata.
Spiegava
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiarasse infondate
entrambe le questioni sollevate dal giudice di sorveglianza del tribunale di
Firenze.
L'Avvocatura
osserva al riguardo che la liberazione condizionale é istituto volto a
sostituire al carattere strettamente retributivo della pena una funzione di rieducazione
del reo. La sua essenza si basa sul raggiungimento del ravvedimento del
condannato, per effetto del trattamento carcerario.
Se tale é la
ragione dell'istituto, non potrebbe ritenersi irrazionale la valutazione
attuata dal legislatore, secondo cui, perché si raggiunga tale scopo, occorre
che si sia scontata una misura minima della pena, ritenuta dal legislatore
stesso idonea al fine insito nella liberazione condizionale, a maggior ragione
ove si ponga mente al fatto che altri istituti, nell'attuale ordinamento,
soccorrono per le pene di minore entità, onde conseguire la medesima finalità.
Anche la
seconda questione, ad avviso dell'Avvocatura, attiene a problemi di politica
legislativa. Nel dare attuazione alla più volte citata sentenza n. 204 del
1974, il legislatore ha tenuto conto dei principi enunciati in quella
occasione. Il giudice a quo ritiene che al problema potesse essere data
soluzione migliore; tale avviso é opinabile, ma non per questo, secondo
l'Avvocatura dello Stato, può essere ritenuto irrazionale il sistema adottato
dal legislatore.
4. - Con
ordinanza in data l9 aprile 1977, la Corte d'appello di Trento, nell'esaminare
l'istanza di liberazione condizionale presentata da Pedroni Guglielmo,
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p. in
relazione agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
Il Collegio a
quo rilevava infatti che la condizione di aver espiato almeno trenta mesi
di detenzione potrebbe determinare una disparità di trattamento fra i
cittadini, "non risultando tale periodo proporzionale alla entità della
pena inflitta, per cui in concreto risultano esclusi dal beneficio tutti coloro
che debbono espiare una pena inferiore ai cinque anni", sicché potrebbe
risultarne una violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della
Costituzione.
Nell'ordinanza
di rimessione si rilevava anche che lo "svincolare il periodo minimo di
detenzione" ai fini della concessione della liberazione condizionale
"dal criterio proporzionale rispetto alla pena in concreto inflitta"
potrebbe essere in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in
quanto ai condannati a pene inferiori ai trenta mesi verrebbe tolto ogni
impulso psicologico ad emendarsi, rendendo così inattuale ogni riconoscimento
ai meritevoli.
Spiegava
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiarasse
infondata la questione sollevata dalla Corte d'appello di Trento.
Sotto il
primo profilo l'Avvocatura sostiene essere frutto di un equivoco l'affermazione
secondo cui della liberazione condizionale non potrebbero godere tutti coloro
che debbono espiare una pena inferiore ai cinque anni, atteso che anche costoro
potrebbero usufruire di tale beneficio, pur di aver scontato almeno trenta mesi
della pena inflitta.
Assume
altresì essere non irrazionale l'esigenza della avvenuta espiazione di almeno
trenta mesi di detenzione, sulla base di considerazioni analoghe a quelle
svolte a proposito dell'ordinanza di rimessione del giudice di sorveglianza del
tribunale di Firenze.
Nella
discussione orale, l'Avvocatura dello Stato ribadiva le tesi svolte nell'atto
di intervento.
Considerato in diritto
1. - Le
quattro ordinanze indicate in narrativa sollevano questioni in parte identiche,
in parte connesse e i relativi giudizi possono quindi essere riuniti e decisi
con un'unica sentenza.
2. - Deve
essere in primo luogo esaminata la questione dell'ammissibilità delle questioni
sollevate con le due ordinanze del giudice di sorveglianza del tribunale di
Oristano.
Questi,
chiamato ad esprimere parere su due domande di liberazione condizionale presentate
rispettivamente da un detenuto condannato a due anni e nove mesi di reclusione,
dei quali aveva scontato venticinque mesi e diciannove giorni (cioè meno del
minimo di trenta mesi stabilito nell'art. 176 c.p.) e da una detenuta
condannata a mesi sei di reclusione (e quindi egualmente esclusa dalla
possibilità della liberazione condizionale dopo l'espiazione di metà della
pena), riteneva che gli spettasse di dichiarare la inammissibilità delle
istanze, in quanto non consentite dall'art. 176 c.p., che ammette la
liberazione condizionale solo per il condannato che abbia espiato almeno trenta
mesi o quattro anni se recidivo qualificato. Ma opinando che tali condizioni
richieste dalla legge fossero in contrasto con gli artt. 3, prima parte, e 27,
terzo comma, della Costituzione, sollevava questione incidentale di
costituzionalità dell'art. 176 del codice penale.
Il giudice di
sorveglianza assume che la legge 12 febbraio 1975, n. 6, la quale attribuisce
alla Corte di Appello la competenza a concedere la liberazione condizionale,
non abbia "mutato l'autonomo potere- dovere del giudice di sorveglianza,
sancito dall'art. 191 del Regolamento degli Istituti di Prevenzione e Pena, di
fungere da filtro e dichiarare senz'altro inammissibile la istanza senza neanche
investirne la Corte di appello, quando ne difettino i presupposti", e che
in conseguenza esso giudice di sorveglianza "é obbligato a pronunciare un
provvedimento " di rito " di carattere definitivo, e ad applicare,
nel far ciò, proprio l'art. 176 c.p. che si ritiene viziato di
incostituzionalità": dal che "l'esistenza di quel minimo di
giurisdizionalità o di processualità richiesto dalla legge e dalla
giurisprudenza della Corte perché possa proporsi una questione di legittimità
costituzionale" (così l'ordinanza n. 232/1975 del tribunale di Oristano).
Va ricordato
che analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p. era
stata, con altre, sollevata dal giudice di sorveglianza di Oristano e da quelli
di Bolzano, di Nuoro e di Imperia e che, giudicando su di esse, la Corte
costituzionale con ordinanza n. 266
del 1976 ordinò la restituzione degli atti ai giudici a quibus
perché valutassero la rilevanza delle questioni proposte in riferimento alla
nuova disciplina della liberazione condizionale regolata dalla sopravvenuta
legge 12 febbraio 1975, n. 6.
3. - La Corte
rileva che il ragionamento attraverso il quale il giudice di sorveglianza di
Oristano si é attribuito la legittimazione a sollevare la questione di
costituzionalità é erroneo e viziato da equivoco. É vero, infatti, che
precedentemente alla legge 12 febbraio 1975, n. 6, quando in virtù dell'art. 43
delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale la liberazione
condizionale era conceduta con decreto del Ministro della Giustizia, secondo la
procedura fissata negli artt. 191 e 192 del Regolamento per gli Istituti di
Prevenzione e Pena, la domanda del condannato era trasmessa al giudice di
sorveglianza, il quale, se difettavano manifestamente le condizioni relative
alla pena inflitta da scontare..... doveva dichiarare "senz'altro
inammissibile l'istanza con provvedimento scritto, non soggetto a
reclamo"; e che, se l'istanza era giudicata ammissibile, la trasmetteva al
Ministero corredata del suo parere. E dunque il giudice di sorveglianza
esercitava certamente attività decisoria e giurisdizionale.
Ma la
richiamata legge n. 6 del 1975, emanata a seguito della sentenza n.
204/1974 della Corte costituzionale che dichiarava la illegittimità degli
artt. 176 c.p. e 43 delle Disp. Att. c.p.p., Iegge già in vigore quando le
ordinanze del giudice di sorveglianza di Oristano sono state emesse, ha determinato
(come si é espressa anche la Cassazione Penale) l'abrogazione integrale del
meccanismo processuale precedente. La liberazione condizionale é ora richiesta
alla Corte d'appello del distretto nel quale il condannato espia la pena, e la
Corte provvede su parere del giudice di sorveglianza, osservandosi nel
procedimento, in quanto applicabili, le disposizioni del c.p.p. per gli
incidenti di esecuzione.
E dunque:
l'intera attività giurisdizionale appartiene alla Corte d'appello; nessuna
competenza decisoria circa l'ammissibilità della domanda é attribuita al
giudice di sorveglianza; al parere di questi, dato alla Corte d'appello, cioè
ad una autorità giudiziaria, non appare possibile attribuire quel carattere di
giurisdizionalità che, del resto, il giudice di sorveglianza di Oristano aveva
desunto esclusivamente dal proprio ritenuto potere- dovere di pronunciarsi
definitivamente sull'ammissibilità dell'istanza.
Deve pertanto
concludersi che la questione incidentale di costituzionalità sollevata con le due
ordinanze del giudice di sorveglianza di Oristano é inammissibile.
4. - Ad
eguale conclusione deve giungersi per quanto riguarda la medesima questione di
legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p. sollevata dal giudice di
sorveglianza del tribunale di Firenze con riferimento al secondo comma
dell'articolo 27 della Costituzione. Anche tale giudice, infatti, erroneamente
si ritiene legittimato a sollevare la questione in conseguenza del supposto
sopravvissuto potere-dovere di dichiarare la inammissibilità, per difetto dei
presupposti di legge, della istanza di liberazione condizionale.
Né la
legittimazione potrebbe derivare dal fatto che nella stessa ordinanza il
giudice ha sollevato altra questione di costituzionalità impugnando l'art. 1
della legge 12 febbraio 1975, n. 6, nella parte in cui attribuisce alla Corte
d'appello anziché alla Sezione di Sorveglianza presso la stessa Corte, prevista
dall'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la competenza a concedere la
liberazione condizionale. Infatti (a parte che, come detto, la legittimazione é
stata anche dal giudice di Firenze desunta soltanto dall'errata opinione che
egli fosse tenuto a dichiarare la inammissibilità della domanda per difetto dei
suoi presupposti di legge) lo stesso giudice, ritenendo tale competenza da
attribuirsi alla Sezione di Sorveglianza e non a se medesimo, non sarebbe
nemmeno per questa via legittimato a proporre la questione di costituzionalità
dell'art. 176 c.p. per mancanza del presupposto della propria competenza.
5. - Il
giudice di sorveglianza di Firenze non é quindi legittimato neppure a proporre
la questione di legittimità dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, in
quanto é evidente che, fondata o infondata tale questione (che cioè appartenga
alla Corte d'appello o alla Sezione di Sorveglianza presso di essa la
competenza a concedere la liberazione condizionale), nessuna influenza la
soluzione di essa potrebbe esplicare sui poteri propri di quel giudice.
6. - Esclusa,
peraltro, per le ragioni dette, l'ammissibilità di tutte le questioni sollevate
dai giudici di sorveglianza presso i tribunali di Oristano e di Firenze, resta
egualmente da esaminare, perché ritualmente proposta dalla Corte d'appello di
Trento, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p. in
relazione agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
Afferma la
detta Corte d'appello che l'art. 176 c.p. col prescrivere, tra i presupposti
della liberazione condizionale, la espiazione di almeno trenta mesi, determinerebbe
una discriminazione tra i cittadini "non risultando tale periodo
proporzionale all'entità della pena inflitta, per cui in concreto risultano
esclusi dal beneficio tutti coloro che debbono espiare una pena inferiore a
cinque anni": dal che una violazione del principio di eguaglianza.
Aggiunge che
il rilevato difetto di proporzionalità, "in quanto toglie ai condannati a
pene inferiori ogni impulso psicologico ad emendarsi", "potrebbe
contraddire il principio della funzione educativa della pena stabilito
dall'art. 27 della Costituzione" e "rendere inattuale ogni
riconoscimento al meritevole".
7. - La Corte
rileva innanzitutto che, ritenendo esclusi dalla possibilità del beneficio
tutti i condannati a pene inferiori a cinque anni, la Corte d'appello di Trento
ha erroneamente supposto una condizione che nell'art. 176 c.p. non é esplicita
né implicita, ben potendo raggiungere i trenta mesi di espiazione e insieme
espiare oltre la metà della pena anche i condannati a pene inferiori a cinque
anni. Vengono pertanto meno i presupposti di una violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Sotto il
profilo della supposta violazione dell'art. 27, comma terzo, della
Costituzione, secondo il quale le pene debbono tendere alla rieducazione del
condannato, la questione non é del pari fondata.
Lo stesso
giudice a quo riconosce nell'ordinanza di rimessione che i limiti
temporali stabiliti nell'art. 176 c.p. potrebbero essere giustificati dalla
necessità di sperimentare per un tempo apprezzabile la condotta del condannato e
di non ridurre, nel caso di brevi condanne, per le quali peraltro é ammesso il
beneficio della sospensione condizionale, l'efficacia repressiva e
intimidatrice della pena; cioè riconosce l'opinabilità dei criteri adottati dal
legislatore. E infatti tali criteri possono essere e sono discussi dal punto di
vista dell'opportunità e della piena adeguatezza al fine dell'istituto cui
ineriscono, ma sempre sul piano della scelta legislativa. Tutti i parametri
dell'art. 176 C.p., e non solo quelli (si pensi alle condizioni per la
sospensione della pena stabilite nell'art. 163 C.p.), sono opinabili, ma tutti
appartengono all'ambito della politica legislativa e quindi della
discrezionalità del legislatore. Né é dato riscontrare nelle disposizioni che
attualmente regolano l'istituto della liberazione condizionale incongruenze e
irragionevolezze di rilievo costituzionale, soprattutto tenendo presente (e
così negando fondamento alla affermazione della Corte di appello di Trento che
il difetto di proporzionalità fra pena scontata e pena inflitta possa togliere
ai condannati a pene minori l'impulso ad emendarsi e rendere inattuale ogni
riconoscimento al meritevole) che il nuovo ordinamento penitenziario di cui
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede una serie di istituti (affidamento
in prova al servizio sociale, regime di semilibertà, licenza premio,
liberazione anticipata) i quali o si riferiscono alle pene minori o sono
indipendenti dall'entità della pena da espiare, e tutti hanno il fine di
favorire la rieducazione del reo e il suo reinserimento sociale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, primo
comma, c.p. sollevate dai giudici di sorveglianza dei tribunali di Oristano e
di Firenze, rispettivamente, per contrasto con gli artt. 3, prima parte, e 27,
terzo comma, e per contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione,
nonché la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12
febbraio 1975, n. 6, sollevata dal giudice di sorveglianza del tribunale di
Firenze per contrasto con l'art. 24 della Costituzione;
2) dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, primo
comma, c.p. sollevata dalla Corte d'appello di Trento in relazione agli artt.
3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Antonino DE STEFANO -
Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1979.