ORDINANZA N. 266
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
144 e 176 del codice penale, dell'art. 585 del codice di procedura penale e
dell'art. 43 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,
promossi con le seguenti ordinanze:
1.
- ordinanza emessa il 22 maggio 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale
di Oristano sull'istanza di liberazione condizionale di Pietro Sassu, iscritta al n. 335 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
277 del 23 ottobre 1974;
2.
- ordinanza emessa il 17 ottobre 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale
di Oristano sull'istanza di liberazione condizionale di Salvatore Sarais, iscritta al n. 503 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
14 del 15 gennaio 1975;
3.
- ordinanza emessa il 14 settembre 1974 dal giudice di sorveglianza del
tribunale di Bolzano sull'istanza di liberazione condizionale di Guglielmo, Pedroni, iscritta al n. 544 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
48 del 19 febbraio 1975;
4.
- ordinanza emessa il 27 novembre 1974 dal giudice di sorveglianza del
tribunale di Nuoro sull'istanza di liberazione condizionale di Antonio De Benedectis ed altri, iscritta al
n. 35 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;
5.
- ordinanza emessa il 31 gennaio 1975 dal giudice di sorveglianza del tribunale
di Imperia sull'istanza di liberazione condizionale di Teofilo Victor Ruiz Dejus, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 108 del 23 aprile 1975;
6.
- ordinanza emessa il 23 gennaio 1975 dal tribunale di Palermo sull'istanza di
liberazione condizionale di Paolo Di Caccamo,
iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975.
Udito
nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice relatore Angelo De
Marco.
Ritenuto
che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale:
a)
degli artt. 144 c.p. e 43 disp.
att. c.p.p., in riferimento
agli artt. 102 e 110 della Costituzione, in quanto
prevedono che la liberazione condizionale sia concessa dal Ministro della
giustizia anziché dal giudice di sorveglianza (ordinanza 22 maggio 1974 del
giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano);
b)
dell'art. 176 c.p., in
riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, nella parte in cui dispone che possa essere ammesso alla
liberazione condizionale soltanto il condannato che abbia espiato almeno 30
mesi di detenzione, in quanto irrazionalmente sarebbero esclusi dal beneficio i
condannati a pene meno gravi (ordinanze 22 maggio 1974 e 17 ottobre 1974 del
giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano; 14 settembre 1974 del
giudice di sorveglianza del tribunale di Bolzano; 27 novembre 1974 del giudice
di sorveglianza del tribunale di Nuoro; 31 gennaio 1975 del giudice di
sorveglianza del tribunale di Imperia);
c)
dello stesso art. 176 c.p.,
in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,
nella parte in cui dispone che possa essere ammesso alla liberazione
condizionale, se recidivo qualificato, soltanto il condannato che abbia espiato
almeno 4 anni di detenzione, in quanto l'enorme sopravalutazione della recidiva
annullerebbe ingiustificatamente quasi del tutto, per i recidivi, il campo di
applicazione dell'istituto (ordinanza 17 ottobre 1974 del giudice di sorveglianza
di Oristano) e sarebbe irrazionale che chi sia recidivo ed abbia ottenuto una
condanna inferiore a 4 anni venga ad essere trattato in maniera deteriore
rispetto a chi abbia ottenuto una pena maggiore e sarebbe
ingiustificato che ai fini della concessione del beneficio si tenga conto della
condotta tenuta durante l'esecuzione della pena (ordinanza 23 gennaio 1975 del
tribunale di Palermo);
d)
dello steso art. 176 e dell'art. 144, secondo comma, c.p., nonché dell''art. 585 c.p.p.,
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nelle parti in cui non prevedono
assistenza o intervento obbligatorio del difensore nel corso della procedura
diretta ad ottenere la liberazione condizionale.
Considerato
che i giudizi, come sopra promossi, avendo oggetto in tutto o in parte
identico, vanno riuniti per formare oggetto di unica pronuncia;
che,
in seguito alla sentenza di questa Corte n. 204 del 1974,
con la quale é stato dichiarato illegittimo l'art. 43 del r.d. 28 maggio 1931,
n. 602, contenente disposizioni di attuazione del c.p.p.,
con il quale veniva attribuita al Ministro della giustizia la facoltà di
concedere con proprio decreto la liberazione condizionale preveduta
e regolata dall'art. 176 c.p., con legge 12 febbraio
1975, n. 6, é stato disposto che "la liberazione condizionale é chiesta
alla Corte d'appello" (art. 1), che "
che,
pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a quibus perché, in
riferimento alla predetta nuova disciplina, valutino la rilevanza delle
questioni proposte.
PER QUESTI MOTIVI
ordina
la restituzione ai tribunali di Oristano, Bolzano, Nuoro, Palermo ed Imperia
degli atti relativi alle ordinanze rispettivamente emesse ed indicate in
epigrafe.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo del
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 29 dicembre 1976.