ORDINANZA
N. 69
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1
dicembre 1956, n. 1426 (sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici,
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 3 aprile 1976 dal Giudice istruttore del tribunale di Isernia nel
corso del procedimento civile vertente tra Grande Bruno e Pallante Quintino,
sull'istanza proposta dal consulente tecnico di ufficio geometra Domenico
Manselli, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;
2) ordinanza
emessa il 14 dicembre 1976 dal tribunale di Milano nel corso del procedimento
civile vertente tra la S.A.P.I. e Giuseppino Giuseppe, sulla istanza proposta
dal consulente tecnico di ufficio ragioniere Franco Tarantola, iscritta al n.
210 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 148 del 1 giugno 1977;
udito nella
camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli
Ducci.
Ritenuto che
con ordinanza emessa il 14 dicembre 1976, il Giudice istruttore del tribunale
di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 della legge 1
dicembre 1956, n. 1426 e succ. modif., per la disparità retributiva che ne
deriva in ordine alla liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici
d'ufficio, sotto il profilo che il peggiore trattamento ad essi riservato -
rispetto a quelli nominati dalle parti, cui si applica, invece, la tariffa
professionale - appare ingiustificato in relazione alla maggiore responsabilità
del loro incarico;
che con
ordinanza emessa il 3 aprile 1976, il Giudice istruttore del tribunale di
Isernia ha sollevato la medesima questione sopra riportata, negli stessi
termini giuridici, in relazione all'intera legge 1 dicembre 1956, n. 1426,
limitatamente ai casi in cui dalla predetta liquidazione di compensi non ne
deriva onere finanziario per lo Stato;
considerato
che la sostanziale identità delle questioni rende necessaria l'unificazione dei
relativi giudizi per la definizione degli stessi con unica decisione;
che questa
Corte, con sentenza
n. 88 del 1970, ha dichiarato non fondata la medesima questione con ampia
motivazione pertinente anche la censura relativa all'art. 3 Cost. che, seppure
non proposta formalmente, era stata anche allora sostanzialmente prospettata;
che l'unico
nuovo argomento dedotto si traduce nella pretesa di ottenere una diversa
valutazione per il caso in cui, dalla liquidazione dei compensi, non derivino
oneri finanziari per lo Stato;
che tale
censura appare inconsistente attesoché il fine di contenere in giusti limiti le
spese giudiziali, già posto in luce nella citata sentenza n. 88 del
1970, vale in primo luogo nei confronti delle parti private;
che non
sussistono, quindi, elementi idonei a giustificare un mutamento di
giurisprudenza, anche se non si può nascondere che l'ulteriore decorso del
tempo ha reso inadeguate le tariffe fissate dalle norme impugnate, il che
richiederebbe un tempestivo intervento del legislatore, nell'esercizio della
sua discrezionalità politica.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1957, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della
legge 1 dicembre 1956, n. 1426, e succ. modif., già dichiarata non fondata con
la sentenza n.
88 del 1970, e sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
le ordinanze dei Giudici istruttori dei tribunali di Milano e di Isernia in
epigrafe indicate.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 4 luglio 1979.