SENTENZA N. 88
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426
(compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per
le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso con
ordinanza emessa il 30 giugno 1968 dal giudice istruttore del tribunale di
Ferrara nel procedimento civile vertente tra Salvatori Antonio e Di Mella
Giancarlo, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22
aprile 1970 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi:
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento civile
vertente tra Antonio Salvatori e Giancarlo Di Mella davanti al tribunale di
Ferrara, il giudice istruttore, dovendo provvedere, a sensi dell'art. 24 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, alla liquidazione
del compenso al consulente tecnico ing. Guido Gargioni, nominato dal tribunale
con ordinanza collegiale del 21 dicembre 1966, sollevava, con ordinanza del 30
giugno 1968, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della
legge 1 dicembre 1956, n. 1426, in riferimento all'art. 36, comma primo, della
Costituzione.
Riteneva preliminarmente d'essere
legittimato ad elevare l'incidente in quanto il giudice istruttore civile ha
carattere giurisdizionale ed in quanto l'emittendo provvedimento (rientrante
nella di lui competenza funzionale ed esclusiva) ha natura decisoria (almeno
per quanto concerne il quantum debeatur).
Assumeva, quindi, che la sollevata
questione fosse rilevante.
Ed infine, a sostegno della asserita
non manifesta infondatezza, ricordava, riportandosi in particolare agli artt. 3
e 4 della citata legge n. 1426 del 1956, che le prestazioni del consulente
tecnico nell'interesse dell'ufficio debbono essere ragguagliate a vacazioni,
che per vacazione si intende un periodo lavorativo di due ore, che il
magistrato liquidatore, in caso di assistenza e collaborazione con l'ufficio
durante l'assunzione di prove, deve limitarsi a prendere atto dell'orario per
il quale il consulente tecnico ha prestato effettivamente la propria opera, e
comunque ed in ogni altro caso deve calcolare il numero delle vacazioni da
liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state
strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, e che il compenso
unitario per le vacazioni é di lire 1.000, 700 o 500 a seconda del titolo di
studio di cui il consulente tecnico sia munito, ed é aumentabile in ragione di
un quarto (per il solo procedimento civile). E da tali norme (posto che nella
prassi giudiziaria i termini per l'espletamento dell'incarico vengono assegnati
e le vacazioni calcolate con estrema larghezza al fine di ubbidire al precetto
dell'art. 36, comma primo, della Costituzione, e tenuto conto per altro che in
alcune ipotesi non giovano codesti espedienti, i quali, oltre tutto, sono
illegittimi ed inopportuni) ricavava la esistenza di una "intollerabile
situazione, per cui l'opera altamente qualificata di un ingegnere viene
retribuita nella migliore delle ipotesi, in misura inferiore a quella di un
modesto operaio qualificato, il muratore - (lire 500 all'ora per l'ingegnere di
fronte a lire 1.250 all'ora per il muratore)".
Osservava, infine, il giudice a quo
che la pratica assurdità della cosa sarebbe confermata attraverso la
comparazione delle anzidette tariffe con quelle professionali per gli ingegneri
approvate con D.M. 25 febbraio 1965 che prevedono un compenso di lire 3.000 per
ogni vacazione di una sola ora e che sarebbero applicabili nella specie ove le
norme che prevedono le prime dovessero essere dichiarate costituzionalmente
illegittime.
2. - L'ordinanza veniva regolarmente
notificata alle parti in causa, al consulente tecnico per le cui prestazioni
avrebbe dovuto essere liquidato il compenso, e al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati ed infine pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 12
ottobre 1968.
Davanti a questa Corte non si
costituiva nessuna delle parti.
Spiegava intervento, invece, il
Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, che, con l'atto di intervento e deduzioni depositato il 2 ottobre 1968,
e con memoria dell'8 aprile 1970, chiedeva che la questione fosse dichiarata
preliminarmente inammissibile ed in ogni caso non fondata.
Secondo l'Avvocatura dello Stato,
l'incidente di legittimità costituzionale non sarebbe ammissibile perché
l'orientamento, al riguardo, di questa Corte, espresso soprattutto nella sentenza n. 109 del
1962, si baserebbe sul modo in cui la questione deve essere proposta e
sulla competenza alle relative valutazioni le quali sarebbero riservate
"all'organo giudiziario come tale e cioè al Collegio e non all'istruttore,
a prescindere dalla specifica competenza di questo per specifici settori o per
singoli provvedimenti".
La questione, in ogni caso, sarebbe
infondata nel merito.
L'ordinanza de qua, in effetti, non
avrebbe denunciato la legittimità del sistema delle norme circa i compensi
spettanti ai consulenti tecnici ed agli altri ausiliari della giustizia stabilito
con la citata legge n. 1426 del 1956, ma solo la misura dei compensi fissi e
per vacazioni stabiliti dalla legge stessa; e l'illegittimità costituzionale,
per violazione dell'art. 36, della legge deriverebbe dall'avere questa
stabilito quei compensi "in misura del tutto irrisoria".
Senonché, ad avviso dell'Avvocatura,
la specie in esame non concretizzerebbe un rapporto di lavoro inquadrabile
nell'ambito del principio stabilito nel citato art. 36, comma primo, ma un
semplice rapporto di collaborazione tra il consulente tecnico, investito di un munus publicum, e l'organo giudiziario;
ed il compenso riconosciuto ai consulenti tecnici non sarebbe una
"retribuzione" per l'opera prestata e potrebbe quindi essere
differente da quello previsto dalle normali tariffe professionali, alle quali
inesattamente si sarebbe richiamata l'ordinanza.
Considerato in diritto
1. - In un procedimento civile
pendente davanti al tribunale di Ferrara il giudice istruttore ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1
dicembre 1956, n. 1426, in riferimento all'art. 36, comma primo, della
Costituzione, assumendo che in forza delle norme denunciate e sulla base delle
tariffe in esse previste si verifica "la intollerabile situazione, per cui
l'opera altamente qualificata di un ingegnere viene retribuita, nella migliore
delle ipotesi, in misura inferiore a quella di un modesto operaio qualificato,
il muratore", e che "la pratica assurdità della cosa é confermata
dalla comparazione delle tariffe adottate dalla legge in questione con le
tariffe professionali per gli ingegneri approvate con D.M. 25 febbraio
1965".
2. - L'Avvocatura generale dello
Stato ha eccepito la inammissibilità della questione in quanto la stessa
sarebbe stata sollevata dal giudice istruttore anziché dal collegio.
Dell'esame del problema si é fatto
carico il giudice a quo, il quale ha ritenuto la propria legittimazione al
riguardo, argomentando dal carattere di organo giurisdizionale del giudice
istruttore civile e dalla natura decisoria del provvedimento che sia
irrevocabile o non modificabile e sia logicamente pregiudiziale ed influente
sulla pronuncia che definisce il processo nel quale esso é inserito; ed in
particolare dal fatto che il provvedimento previsto dall'art. 24 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sarebbe riservato
al giudice istruttore (per sua competenza funzionale ed esclusiva), non sarebbe
revocabile, modificabile o impugnabile e concorrerebbe in modo vincolante alla formazione
della decisione collegiale finale in ordine alle spese (art. 90 e ss. C.P.C.) e
non avrebbe quindi carattere ordinatorio (ex art. 127 C.P.C.) o istruttorio.
L'eccezione di inammissibilità
dell'incidente non appare fondata.
Infatti, in sede di liquidazione del
compenso al consulente tecnico d'ufficio, il giudice istruttore civile é organo
giurisdizionale ed emette, nel caso, un provvedimento decisorio: e, poiché,
nell'emetterlo, doveva e deve applicare le norme impugnate, ha potuto
legittimamente denunciarle a questa Corte.
3. - Nel merito la questione non é
fondata.
La Corte non si nasconde la
possibilità che le tariffe previste dalle norme denunciate siano odiernamente considerate
inadeguate specie perché sono trascorsi vari anni dalla data in cui esse sono
entrate in vigore e nel frattempo non é rimasto inalterato il potere d'acquisto
della moneta, ma é dell'avviso che non ricorra il denunciato contrasto con
l'art. 36, comma primo, della Costituzione.
Il raffronto che con l'ordinanza di
rimessione é posto tra i compensi spettanti ai consulenti tecnici (ed in
particolare a quelli, come gli ingegneri, forniti di titolo di studio
universitario o equivalente) per le operazioni eseguite a richiesta
dell'autorità giudiziaria e quelli spettanti agli stessi professionisti sulla
base del D.M. 25 febbraio 1965 e per le stesse prestazioni, anche se denuncia
una non uniformità di trattamento (che nella specie per altro non é invocata
direttamente, ma solo come fonte di convincimento in ordine all'asserita
intollerabile e assurda situazione in cui verserebbero i consulenti d'ufficio),
pone in risalto che nell'ipotesi di cui si tratta il criterio o metodo di
valutazione delle singole operazioni e la misura unitaria del compenso sono
fissati per ragioni di politica legislativa: esse costituiscono il risultato di
scelte del Parlamento, che nella specie non sono irrazionali. I consulenti
tecnici d'ufficio sono soggetti estranei all'organizzazione degli uffici
giudiziari, ma sono ausiliari del giudice, in quanto tenuti e chiamati a
svolgere una funzione nell'ambito del processo.
Per tale qualità non possono essere
considerati, a proposito della valutazione delle loro prestazioni e della liquidazione
del relativo compenso, come dei puri e semplici lavoratori autonomi: la
diversità delle posizioni si riflette su quella dei rispettivi compensi.
D'altra parte, non é escluso che la differente e minore entità di quelli
spettanti ai consulenti di ufficio trovi riscontro nell'esigenza di carattere
pubblico che siano contenute le spese giudiziali, con l'implicita e sostanziale
imposizione di prestazioni personali a carico di categorie di persone
tipicamente individuate.
Il raffronto nei termini sopra
ricordati non é utilmente posto. E non lo é, del pari, l'altro tra i compensi
previsti dalle norme denunciate e le retribuzioni spettanti a dati lavoratori
subordinati: oltretutto, per la mancanza di omogeneità tra i due tipi di
prestazioni e per la diversità delle situazioni economico - sociali di coloro
che le pongono in essere.
4. - Infine l'art. 36, comma primo,
della Costituzione é male addotto innanzitutto, perché il lavoro svolto dai
consulenti tecnici d'ufficio non si presta a rientrare in uno schema che
involga un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e
quindi un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sufficienza di quest'ultima. Ed
in secondo luogo, perché non c'é modo di valutare in che misura quel lavoro
giochi nella complessiva attività di coloro che in concreto lo svolgono e come
i compensi per le relative operazioni (a parte l'impossibilità o difficoltà di
coglierne la totale entità) concorrano alla formazione dell'intero reddito
professionale del singolo prestatore.
La situazione in cui si trovano i
consulenti d'ufficio, e che non é dissimile da quella delle categorie dei
periti, degli interpreti e dei traduttori, potrebbe anche apparire tale da
suggerire iniziative o modifiche sul terreno legislativo nel rispetto delle
esigenze di carattere pubblico e privato concorrenti nello svolgimento del
processo civile. Ma essa non conduce, a proposito delle norme che la
comportano, ad alcuna violazione dell'art. 36, comma primo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956,
n. 1426 (sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e
traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria),
sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 36,
comma primo, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 10
giugno 1970.