SENTENZA
N. 54
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale del r.d. 30 giugno 1870, n. 5726,
promossi con le seguenti ordinanze:
1. -
ordinanza emessa il 17 febbraio 1977 dalla sezione istruttoria della Corte
d'appello di Trieste nel procedimento per estradizione a carico di Cuillier Guy
Georges, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 dell'11 maggio 1977;
2. -
ordinanza emessa il 6 luglio 1977 dalla sezione istruttoria della Corte
d'appello di Torino nel procedimento per estradizione a carico di Ciamborrani
Paul Antoine, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 12 ottobre 1977;
3. -
ordinanza emessa il 16 gennaio 1978 dalla sezione istruttoria della Corte
d'appello di Genova nel procedimento per estradizione a carico di Vallon
Daniel, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1978.
Visto l'atto
di costituzione di Cuillier Guy Georges nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi
l'avvocato Mauro Mellini, per Cuillier Guy Georges e il vice avvocato generale
dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Chiamata
a pronunciarsi sull'estradizione del cittadino francese Cuillier Guy Georges,
imputato di un reato commesso in Francia per cui l'ordinamento dello Stato
richiedente prevede la pena capitale, la sezione istruttoria della Corte
d'appello di Trieste - con ordinanza del 17 febbraio 1977 - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del r.d. 30 giugno 1870, n. 5726.
Secondo l'ordinanza di rinvio tale decreto, nella parte in cui rende esecutivi
gli artt. 1, 2 e 7 della relativa convenzione italo - francese, anche quando
consentono l'estradizione per reati puniti con la morte, contrasterebbe con gli
artt. 3, 10, primo comma, e 27 della Costituzione.
Il giudice a
quo premette che l'Italia e la Francia hanno sottoscritto la convenzione
europea di estradizione; ed aggiunge che in quell'occasione il rappresentante
italiano ha formulato un'espressa riserva (poi ribadita all'atto del deposito
dello strumento di ratifica, operato sulla base della legge 30 gennaio 1963, n.
300), nel senso che in nessun caso il nostro Stato avrebbe accordato
l'estradizione per reati puniti dalla legge dello Stato richiedente con la pena
di morte. Mancando però la ratifica dello Stato francese, nei confronti di esso
sarebbe tuttora in vigore la convenzione bilaterale del 1870.
Nella parte
in questione, tuttavia, il decreto esecutivo della convenzione stessa sarebbe
anzitutto incompatibile con l'art. 27, quarto comma, Cost.: dal momento che non
potrebbe porsi in dubbio "la volontà del legislatore costituente non solo
di vietare la pena di morte in Italia, ma altresì di non consentire che organi
dello Stato italiano" concorrano "ad un'eventuale condanna capitale
all'estero attraverso l'estradizione".
D'altro canto
il principio di eguaglianza, sia pure in forme diverse ed attenuate, dovrebbe
essere esteso anche ai non-cittadini, quanto ai diritti ed alle libertà
fondamentali: il che confermerebbe - in particolar modo - che l'abolizione
della pena di morte vada concepita "come principio di validità
universale", almeno per ciò che riguarda le decisioni imputabili allo
Stato italiano.
Inoltre la
convenzione europea sull'estradizione, essendo stata ratificata dalla maggior
parte degli Stati d'Europa (ed essendo aperta all'adesione di tutti gli altri
Stati) conterrebbe principi ormai generalmente riconosciuti nel diritto
internazionale; sicché il r.d. n. 5726 del 1870, contrastando con l'art. 11
della convenzione (sulle condizioni cui l'estradizione può esser sottoposta per
i reati puniti con la pena capitale da parte del solo Stato richiedente),
verrebbe a contraddire lo stesso art. 10, primo comma, della Costituzione.
2. - Nel
giudizio dinanzi a questa Corte si é costituito l'imputato estradando, per
sostenere l'illegittimità dell'atto impugnato, con motivazioni analoghe a
quelle del giudice a quo.
Per contro, é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza
della questione sollevata.
Secondo
l'Avvocatura dello Stato, il giudice a quo non avrebbe considerato che
il problema é risolto in partenza, proprio in vista dell'avvenuta codificazione
del principio di diritto internazionale consuetudinario, per cui l'estradizione
può esser rifiutata ogni qualvolta lo Stato richiedente non si impegni a non
eseguire - in caso di condanna - la pena capitale non prevista dallo Stato
richiesto: la consuetudine recepita dalla convenzione europea di estradizione
avrebbe infatti operato l'automatico adattamento dell'originario atto di
ratifica della convenzione italo - francese del 1870, rendendolo conforme al
vigente ordinamento costituzionale.
3. - La
stessa questione già sollevata dalla sezione istruttoria della Corte d'appello
di Trieste é stata, per altro, riproposta dalla sezione istruttoria della Corte
d'appello di Torino - con ordinanza del 6 luglio 1977 - nel procedimento di
estradizione del cittadino francese Ciamborrani Paul Antoine. La ordinanza
stessa riproduce sinteticamente le medesime argomentazioni svolte dal primo
giudice a quo, con riferimento ai medesimi articoli della Costituzione. Anche
per questo giudizio é intervenuto, concludendo nel senso dell'infondatezza, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato.
4. - Da
ultimo, il r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, é stato impugnato dalla sezione
istruttoria della Corte d'appello di Genova - con ordinanza del 16 gennaio 1978
- nel corso del procedimento di estradizione del cittadino francese Vallon
Daniel, imputato in Francia di un reato passibile della pena di morte. In
questo caso, però, la questione é stata sollevata con riferimento al solo art.
27, ultimo comma, della Costituzione.
É intervenuto
qui pure il Presidente del Consiglio dei ministri, riproponendo le medesime
tesi già sostenute nei due precedenti giudizi.
5. - Con
memoria depositata il 19 aprile 1979, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ha però comunicato che, a seguito d'intesa con le autorità francesi, si é
provveduto alla formulazione del testo di una nuova convenzione
sull'estradizione fra l'Italia e la Francia, attualmente all'esame dei
rispettivi governi "per la definitiva sottoscrizione". In
particolare, nell'art. 11 del testo in questione si consente il rifiuto della
estradizione quando "il reato sia punito con la pena di morte soltanto da
parte di uno degli Stati contraenti"; ma in tale ipotesi lo Stato
richiesto "é tenuto a sottoporre il caso alla propria autorità giudiziaria
per l'esercizio penale".
Si aggiunge
nella memoria che il Governo italiano, con nota del 13 gennaio 1978, ha
comunicato al Governo francese che l'art. 11 del progetto di convenzione
"può trovare immediata applicazione". Da ciò si evincerebbe in modo
inequivocabile la volontà di non estradare imputati suscettibili di condanna
capitale da parte della Francia. Ferma restando la tesi dell'infondatezza della
questione sollevata, l'Avvocatura dello Stato suggerisce pertanto - in via
subordinata - il rinvio degli atti ai giudici a quibus perché
riconsiderino la rilevanza della questione stessa.
Considerato in diritto
1. - I tre
giudizi si prestano ad essere riuniti e decisi con unica sentenza, poiché
comportano tutti che si risolva la questione di legittimità costituzionale del
r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, sull'estradizione fra l'Italia e la Francia,
nella parte in cui consente che vengano estradate persone imputate di reati
sanzionati dall'ordinamento dello Stato richiedente con la pena edittale della
morte.
2. - Nelle
ordinanze di rinvio si ritiene sottinteso, pur senza offrirne la dimostrazione,
che l'atto con il quale é stata data "piena ed intiera esecuzione... alla
Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori tra l'Italia e la
Francia, sottoscritta a Parigi il 12 maggio 1870", sia sindacabile da
questa Corte, in quanto dotato della forza e del valore propri delle leggi.
A prima
vista, l'implicita premessa delle argomentazioni svolte dai giudici a quibus
parrebbe smentita dalla circostanza che si tratti di un regio decreto, cioè di
una fonte che durante la vigenza dello Statuto Albertino veniva utilizzata - in
linea di massima - per l'esercizio di potestà regolamentari e non di potestà
legislative. Ma l'ostacolo formale dev'esser superato, in vista della prassi
che allora si seguiva nell'adeguamento del diritto interno alle convenzioni
sull'estradizione, della funzione assolta dalle convenzioni stesse e dai
rispettivi ordini di esecuzione, del rango riconosciuto a tali fonti da parte
delle disposizioni generali che erano e sono dettate dai codici penali e di
procedura penale per regolare l'estradizione passiva.
In effetti,
non solo nei primi decenni del Regno d'Italia, nel corso dei quali si
considerava che quelli pertinenti all'estradizione fossero affari
amministrativi (in quanto riservati alle deliberazioni del Governo), ma anche
in seguito all'entrata in vigore del codice penale del 1889 (che introdusse in
tal campo la garanzia giurisdizionale), numerose convenzioni hanno ricevuto
esecuzione nel nostro ordinamento per mezzo di regi decreti, anziché nella
forma della legge. Ciò é costantemente avvenuto fino a quando la legge 11
agosto 1897, n. 379, ha reso operante la convenzione fra l'Italia e San Marino;
ed ha continuato a verificarsi in vari casi (come risulta - ad esempio - dal
r.d. 13 dicembre 1923, n. 3181, sull'estradizione fra l'Italia e l'Austria, o
dal r.d. 19 luglio 1924, n. 1559, relativo alla Cecoslovacchia), allorché in
dottrina si era già diffusa l'opinione che i trattati dovessero eseguirsi
mediante leggi formali, ogni qualvolta richiedessero un adattamento consistente
nell'emanazione, nell'abrogazione o nella modificazione di norme legislative.
Ora, poco
importa fissare in questa sede la ricostruzione dogmatica di tali fenomeni: verificando
se i decreti esecutivi di convenzioni sull'estradizione trovassero diretto
fondamento nell'art. 5 dello Statuto Albertino, al quale fa esplicito
riferimento anche l'atto di cui presentemente si discute; oppure se tali
decreti non intendessero effettuare altro che la promulgazione o la
pubblicazione di convenzioni aventi per se stesse forza e valore di legge, come
si tendeva a ritenere nel secolo scorso. É significativo, in ogni caso, che sin
d'allora le norme pattizie sull'estradizione incidessero in una materia
altrimenti regolata da norme interne di rango legislativo: rispetto alle quali
i corrispondenti decreti esecutivi non potevano, dunque, non porsi come fonti
equiparate alle leggi formali, a pena di vedersi privati di qualunque effetto.
Ed ancora più probante é il dato - sottolineato dalla dottrina dell'epoca - che
l'art. 6 del codice penale del 1889 e l'art. 635 del codice di procedura penale
del 1913 (specificando il disposto dell'art. 855 del codice di procedura penale
del 1865) rinviassero esplicitamente, al pari dell'art. 13 del codice penale
oggi in vigore, ai trattati di estradizione: considerandoli atti a derogare al
comune ordinamento legislativo, senza affatto distinguere secondo che l'ordine
di esecuzione dei trattati stessi fosse contenuto in leggi formali oppure in
regi decreti.
3. -
L'ammissibilità delle questioni sollevate dai giudici a quibus é stata
però messa variamente in dubbio, sotto altri profili, nell'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri e nella successiva memoria
dell'Avvocatura dello Stato.
In primo
luogo, si assume che l'art. 11 della convenzione europea, prevedendo che
l'estradizione possa essere negata quando si tratti di reati puniti con la pena
capitale dall'ordinamento dello Stato richiedente e questo non offra allo Stato
richiesto adeguate garanzie che la pena medesima non verrà eseguita, avrebbe
semplicemente recepito e codificato una preesistente consuetudine
internazionale: cui l'atto esecutivo della convenzione italo - francese del 1870
si sarebbe conformato, in forza del dispositivo di adattamento automatico alle
"norme del diritto internazionale generalmente riconosciute",
stabilito dal primo comma dell'art. 10 Cost. Da questo assunto deriverebbe non
tanto l'infondatezza delle questioni in esame, come é stato sostenuto
dall'Avvocatura dello Stato; bensì, prima ancora, ne discenderebbe appunto che
tali questioni si sottraggono al giudizio della Corte, in quanto concernenti
norme caducate - ad un tempo - nell'ordinamento internazionale come
nell'ordinamento interno.
Ma la tesi
non regge, poiché non risulta - e non ha ricevuto dimostrazioni di sorta da
parte dell'Avvocatura dello Stato - che la clausola contenuta nell'art. 11
della convenzione europea corrisponda ad una norma internazionale generalmente
riconosciuta: né cogente per tutti gli Stati richiedenti o richiesti, né
facoltizzante per i soli Stati che abbiano abolito la pena di morte. In
contrasto con siffatte concezioni universalistiche dell'estradizione, sta
invece una realtà rappresentata da convinzioni e da comportamenti diversi
secondo i singoli Stati interessati. Del resto, lo stesso Stato italiano ha
concorso a smentire quelle concezioni, dal momento che ha invece sentito -
anche e soprattutto negli anni più recenti (art. 17 della convenzione Italia -
Libano del 10 luglio 1970; art. 31 della convenzione Italia - Marocco del 12
febbraio 1971; art. 35 della convenzione Italia- Romania dell'11 novembre 1972;
art. 8 della convenzione Italia - U.S.A. del 18 gennaio 1973; art. 30 della
convenzione Italia - Spagna del 22 maggio 1973; art. 3 della convenzione Italia
- Australia del 28 novembre 1973) - l'esigenza di concludere appositi accordi
bilaterali con gli Stati nei quali si commina la pena capitale, per poterne
ottenere l'uno o l'altro tipo di garanzie preventive a vantaggio degli imputati
o dei condannati estradandi.
4. - In
secondo luogo, l'Avvocatura dello Stato ha prospettato l'ipotesi che i giudici a
quibus debbano considerare nuovamente la rilevanza delle questioni sollevate,
dato l'atteggiamento tenuto dalla delegazione italiana nei confronti di quella
francese - con una nota datata 13 gennaio 1978 - al termine della stesura di un
nuovo progetto di convenzione, destinato a sostituire il precedente accordo.
In
quell'occasione, da parte italiana s'é infatti comunicato ai rappresentanti
della Francia che le competenti autorità del nostro Stato potrebbero applicare
fin d'ora l'art. 11 del progetto stesso, esercitando senz'altro l'azione penale
contro coloro la cui estradizione sia stata negata, in quanto imputati o
condannati per delitti puniti con la morte dall'ordinamento dello Stato
richiedente; sicché ne verrebbe confermato che il nostro Governo ritiene ormai
superata, sotto questi aspetti, la convenzione italo- francese del 1870.
Sta di fatto,
però, che la delegazione francese ha replicato di non poter ammettere
l'applicazione provvisoria del progetto di accordo sull'estradizione, senza il
preventivo compimento delle procedure costituzionalmente necessarie. Ciò che
più conta, al di là delle comunicazioni intercorse fra i rappresentanti dello
Stato italiano e dello Stato francese, nessuna modificazione si é prodotta
nell'ordinamento interno, per cui l'originaria rilevanza delle questioni
proposte dai giudici a quibus sia venuta meno.
Al contrario,
la tesi che il regio decreto 30 giugno 1870, n. 5726, non possa più ricevere
applicazione, nella parte in cui consente l'estradizione per delitti che
l'ordinamento dello Stato richiedente sanzioni con la pena di morte, collide
con una recentissima giurisprudenza della Corte di cassazione: la quale ha più
volte affermato che l'estradizione dev'essere concessa nelle stesse ipotesi in
esame, in quanto tuttora regolate dalla convenzione italo- francese del secolo
scorso.
D'altronde,
anche ad ammettere che fin dall'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana fosse intervenuta l'abrogazione dell'atto impugnato, sotto i
profili denunciati dalle ordinanze di rinvio, ciò non varrebbe a precludere il
sindacato spettante a questa Corte. A partire dalla sentenza n. 1 del
1956, la Corte ha costantemente ritenuto - infatti - la propria competenza
a giudicare sulla compatibilità fra la Costituzione e le leggi anteriori,
astraendo dagli eventuali effetti abrogativi che i giudici a quibus non
abbiano autonomamente accertato.
5. - Nel
merito, é vero che la condizione giuridica dello straniero - secondo il
capoverso dell'art. 10 Cost. - "é regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali"; ma ciò non significa che si debba
presumere la legittimità costituzionale di tutte le leggi ordinarie emanate in
esecuzione dei trattati stessi. Né la prevalenza della Costituzione può essere
affermata limitatamente a quei soli disposti che si riferiscono esplicitamente
agli stranieri in genere ed all'estradizione in specie: come nel caso dell'art.
26, secondo comma, Cost., che esclude l'estradizione "per reati
politici". Anche in questo campo invece, qualora non vengano in
considerazione "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute",
s'impone la comune esigenza di verificare la conformità delle leggi e delle
fonti equiparate rispetto ad ogni norma o principio costituzionale: con
particolare riguardo agli atti esecutivi di accordi sull'estradizione così
remoti nel tempo, da far supporre che la fondamentale corrispondenza delle
concezioni punitive, già proprie degli ordinamenti dello Stato richiedente e
dello Stato richiesto, sia stata in qualche punto compromessa con l'entrata in
vigore della nuova Costituzione.
Effettivamente,
poteva esser logico che la convenzione italo - francese del 1870 non contenesse
nessuna riserva relativa alla pena capitale, allorché questo tipo di sanzione
era previsto dalle legislazioni penali di entrambi gli Stati contraenti; mentre
l'equiparazione dei delitti sanzionati con la morte a tutti gli altri reati per
i quali si ammette l'estradizione non é più legittima allo stato attuale del
nostro ordinamento, da quando l'abolizione della pena capitale é stata
riaffermata nell'art. 27, quarto comma, della Costituzione.
Malgrado
l'evidente divario che separa il caso dei soggetti punibili in Italia da quello
dei soggetti per i quali sia stata richiesta l'estradizione, non può
consentirsi che in tema di beni e di valori fondamentali per l'ordinamento interno
le autorità italiane attuino discriminazioni, sia pure cooperando con le
autorità dello Stato richiedente. Per conseguenza, deve considerarsi lesivo
della Costituzione che lo Stato italiano concorra all'esecuzione di pene che in
nessuna ipotesi, e per nessun tipo di reati, potrebbero essere inflitte in
Italia nel tempo di pace, se non sulla base di una revisione costituzionale.
Non va
trascurato, in questo senso, che la "garanzia giurisdizionale"
derivante dall'art. 662 cod. proc. pen. implica la "previa deliberazione
favorevole" della sezione istruttoria presso la competente Corte
d'appello: deliberazione favorevole che non rende "obbligatoria
l'estradizione", in base al terzo comma dell'articolo stesso; ma
indipendentemente dalla quale non sono esercitabili i poteri ministeriali di
concessione del soggetto estradando. Ai fini di tale deliberazione occorre
accertare - in particolar modo - la compatibilità dell'estradizione con i
principi cui s'informano, secondo Costituzione, reato e pena nell'ordinamento
interno.
E questo
aspetto essenziale della garanzia rimarrebbe svuotato, se i giudici italiani
potessero vedersi legittimamente obbligati - data la generica formulazione
dell'accordo italo - francese del 1870 - a decidere che vengano estradati
soggetti passibili della pena capitale, in quanto condannati od imputati
all'estero.
6. - Resta
poi fermo che la disposizione dell'art. 27, quarto comma, non dev'essere
isolatamente concepita, ma va interpretata ed applicata alla luce della
complessiva disciplina costituzionale, collegandola principalmente a quella
indispensabile eguaglianza di tutti i soggetti davanti alla legge, che le
sezioni istruttorie delle Corti d'appello di Trieste e di Torino hanno invocato
mediante il richiamo all'art. 3 Cost. Il testuale riferimento dell'art. 3,
primo comma, ai soli cittadini non esclude, in effetti, che l'eguaglianza
davanti alla legge sia garantita agli stessi stranieri, là dove si tratti di
assicurare la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (come questa Corte ha precisato,
nelle sentenze
n. 120 del 1967, n. 104 del 1969
e n. 144 del 1970);
e tale é appunto il diritto alla vita, specificamente protetto - in sede penale
- dall'art. 27, quarto comma. Entro questi limiti, valgono anche nel caso in
esame gli assunti della sentenza n. 25 del
1966, con cui la Corte ha definito l'eguaglianza come un "principio
generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva
struttura": ossia come un divieto "che la legge ponga in essere una
disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata
disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla
natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengano
imputate".
Ciò é tanto
più vero, in quanto un'essenziale parità di trattamento dev'esser mantenuta
negli stessi rapporti fra stranieri e stranieri, quand'anche appartenenti a
Stati diversi. Sotto quest'ultimo profilo, assumono una determinante importanza
la ratifica della convenzione europea di estradizione (autorizzata dalla legge
30 gennaio 1963, n. 300) e la contestuale riserva con cui l'Italia ha
manifestato la volontà di non concedere l'estradizione per delitti puniti con
la morte dall'ordinamento dello Stato richiedente. Mediante quegli atti, lo
Stato italiano ha assunto un impegno che indirettamente garantisce i cittadini
degli stessi Stati i quali non abbiano ratificato la convenzione europea;
giacché non troverebbero una giustificazione di ordine costituzionale
comportamenti diversi delle nostre autorità, che in tal campo assoggettassero
ad opposti trattamenti gli uni rispetto agli altri soggetti interessati,
secondo le varie relazioni internazionali esistenti fra l'Italia e i rispettivi
Stati di provenienza.
Un tale
impegno é stato d'altra parte rafforzato, per effetto delle ricordate
convenzioni bilaterali sull'estradizione, recentemente concluse fra l'Italia ed
altri Stati nei quali si prevede la pena capitale. Sia pure in forme diverse -
ora disponendo che l'estradizione sia concessa per gli stessi reati puniti con
la morte, sempre che lo Stato richiedente offra "garanzie ritenute
sufficienti", ora affermando senz'altro che la pena in questione "non
verrà applicata", ora giungendo a stabilire che la pena medesima
"sarà sostituita" da quella prevista in suo luogo nell'ordinamento
del Paese richiesto - tutte queste convenzioni confermano l'esigenza che
corrispondenti garanzie vengano prestabilite ed offerte in ogni caso, per non
ledere l'eguaglianza fra i soggetti estradandi di qualunque condizione.
Non
prevedendo in tal senso garanzie di sorta, che le autorità giudiziarie e
politiche del nostro ordinamento siano specificamente vincolate ad applicare od
esigere, il regio decreto che ha dato esecuzione alla convenzione italo - francese
del 1870 viola pertanto gli artt. 3, primo comma, e 27, quarto comma, della
Costituzione.
7. - Fino a
quando non sarà stato concluso con la Francia il nuovo accordo
sull'estradizione, vale però il generale rimedio predisposto dall'art. 10,
secondo comma, n. 3, del codice penale, in adempimento degli obblighi
alternativi che tradizionalmente si suole ritenere gravanti sugli Stati: o
consegnare o punire. A richiesta del Ministro della giustizia, sono infatti
puniti "secondo la legge italiana" i colpevoli di delitti commessi in
territorio estero, sanzionati con almeno tre anni di reclusione, allorché
l'estradizione non sia stata o non possa esser concessa.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale del r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, nella parte in
cui consente l'estradizione per i reati sanzionati con la pena edittale della
morte nell'ordinamento dello Stato richiedente.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 21 giugno 1979.