Sentenza n. 41 del 1979
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SENTENZA N. 41

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, 2956, n. 1 e 2946 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1976 dal pretore di Ascoli Piceno, nel procedimento civile vertente tra Cinciripini Onorato e l'ENEL, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976.

Visti gli atti di costituzione dell'ENEL e di Cinciripini Onorato, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri ;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi gli avvocati Renato Scognamiglio ed Enrico Piacitelli per l'ENEL, l'avv. Luciano Ventura per Cinciripini e il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 6 ottobre 1974, Cinciripini onorato evocò avanti il pretore di Ascoli Piceno in funzione di giudice del lavoro l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) esponendo di aver lavorato alle dipendenze della UN.ES. e, a seguito della nazionalizzazione delle imprese elettriche, dell'ENEL, di aver conseguito il 1 ottobre 1962 la promozione dalla categoria B/S alla categoria A/1 e di aver cessato il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età il 31 gennaio 1974; ciò premesso, chiedeva dichiararsi spettargli l'inquadramento nella categoria A/1 a far tempo dal 1 luglio 1949 e sino al 30 settembre 1962 e condannarsi il convenuto ENEL al pagamento di prestazioni salariali come conseguenza del riconosciuto inquadramento ovvero come svolgimento di mansioni superiori.

Eccepì l'ENEL, tra l'altro, la prescrizione decennale in riferimento alla rivendicazione dell'inquadramento nella categoria A/1 e la prescrizione quinquennale in relazione alle richieste di ordine patrimoniale, conseguentemente invocate dall'attore.

Con ordinanza 7 giugno 1976, poi notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 6 ottobre 1976 (ord. 568/1976), l'adito pretore, premesso che la posizione del lavoratore non si esaurisce nel diritto alla stabilità, ma si articola in una serie di altri diritti scaturenti dal rapporto di lavoro, anche pubblicistico, che il lavoratore può essere indotto a non rivendicare per timore di ritorsioni di vario genere, provenienti anche dai datori di lavoro pubblico, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 2948, n. 4,2955, n. 2,2956, n. 1, del codice civile, pur dichiarati parzialmente incostituzionali con la sent. 63/1966 della Corte, in riferimento agli artt. 2, comma secondo, 36, 38, comma secondo, Cost.; premesso poi che la limitazione della parziale dichiarazione di incostituzionalità alle sole prestazioni lavorative - stante la correlazione tra la posizione occupata dal lavoratore in seno all'impresa (qualifica), la quantità e qualità del lavoro e la retribuzione - sarebbe del pari irrazionale, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost., non solo della norma già dichiarata parzialmente incostituzionale, ma anche dell'art. 2946 c.c. Avanti la Corte si sono costituiti il Cinciripini, che nell'atto 26 ottobre 1976 ha concluso per l'inammissibilità e, in ipotesi, per la infondatezza delle questioni, e l'ENEL, che, nelle deduzioni 19 luglio 1976 e nella memoria difensiva 2 marzo 1979, ha concluso per la infondatezza delle questioni;

ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 26 novembre 1976, nel quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità, di cui peraltro non ha fornito giustificazione, e la infondatezza delle questioni.

Nel corso della udienza pubblica del 21 marzo 1979, le parti e l'Avvocatura generale dello Stato hanno illustrato le già prese conclusioni.

Considerato in diritto

1. - Incolmabile é il solco che divide le parti in causa nella interpretazione dei precedenti di questa Corte: mentre l'attore afferma che le sentenze, successive alla sent. 63/1966, non hanno potuto intaccare la imprescrittibilità dei crediti patrimoniali dei lavoratori del settore privato, su cui non han presa la legislazione successiva né gli statuti speciali degli enti pubblici anche economici, che assumano la veste di datori di lavoro, l'ENEL, al quale la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, attribuisce personalità di diritto pubblico (art. 1) precisando che il rapporto di lavoro dei dipendenti é regolato da norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale (art. 13), si richiama reiteratamente alla sent. 115/1975, nella quale questa Corte, per dire irrilevante la questione di costituzionalità dell'art. 2946, in allora sollevata dalla Corte di appello di Milano, ha affermato che l'assimilazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici a quelli di diritto privato é possibile solo al fine di identificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere la relativa controversia senza mutare il carattere pubblicistico del primo rapporto.

Ambo le prospettazioni non colgono nel segno perché, anche ad ammettere, con l'attore, che il dispositivo della sentenza 63/1966 debba leggersi avulso dalla motivazione, la norma di diritto, che sorge dal connubio tra le tre disposizioni, dichiarate parzialmente illegittime, e il dispositivo, non può reputarsi di grado superiore alla legislazione, che l'ha seguita, e tale da esimere gli operatori pratici, che a vari livelli sono chiamati ad intenderla e ad applicarla, dal coglierne in tutto o in parte la incompatibilità a stregua dei criteri dettati nell'art. 12 disp. prelim. c.c..

D'altro canto, non é da pretermettere che questa Corte non si é limitata a formulare nella sent. 115 del 1975 le superiori proposizioni, ma ha soggiunto che le garanzie di stabilità, connesse al carattere pubblicistico del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici, sono "assicurate, nella regolamentazione organica o nella disciplina collettiva, dalla fine del rapporto soltanto per cause precise e determinate" e ad ammonire che "comunque, l'interpretazione delle norme contenute nei contratti collettivi e la determinazione della portata di questa attengono alla competenza del giudice ordinario (v. sent. n. 143 del 1969)". Nella quale sent. n. 143 del 1969, che ebbe a dichiarare non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma primo, d.l. 295/1939 sulla prescrizione decennale di stipendi, pensioni ed emolumenti dovuti dallo Stato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., venne affermato il principio, cui questa Corte intende mantenersi fedele, che "spetta al giudice di merito stabilire, nei singoli casi, se é stato posto in essere un rapporto di pubblico impiego, o se lo Stato o l'Ente pubblico si é assoggettato alla disciplina di diritto comune del rapporto di lavoro".

Continuità che é ribadita con ampiezza di implicazioni nella sent. 174/1972, in cui la Corte, chiamata a scrutinare il rapporto corrente tra la sentenza 63 del 1966 e la successiva legislazione, ha affermato che la legge 300/1970 rappresenta la necessaria integrazione della legge 604/1966 e che "una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare" subordinando al verificarsi delle due condizioni il corso delle prescrizioni brevi e presuntive durante il rapporto di lavoro privato.

2. - Orbene, come nel campo dei rapporti di lavoro dei dipendenti degli imprenditori privati la verifica delle due condizioni, cui la stabilità deve rispondere, rientra nella competenza del giudice della controversia individuale di lavoro, così nel campo delle controversie dei dipendenti degli enti pubblici economici, qual é l'ENEL, rientra nella competenza del giudice del lavoro la verifica del modo in cui regolamenti (se ne esistono) e contratti collettivi assicurino al dipendente quella stabilità, comprensiva, per dirla con la da ultimo richiamata sent. 174/1972, dell'annullamento giurisdizionale dell'avvenuto licenziamento e della completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente, in virtù della quale il corso della prescrizione quinquennale in costanza del rapporto di lavoro non suona, nei limiti in cui tale prescrizione opera, offesa ai precetti della Costituzione assunti dal pretore di Ascoli Piceno a parametri della questione di costituzionalità degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, del codice civile (artt. 3, 24 e 36 Cost.).

Compito - sia rilevato per inciso - tanto più impegnativo nella specie, in cui (le mansioni superiori e) le consecutive rivendicazioni salariali dell'attore vissero allo stato di pretesa nel periodo 1 luglio 1939 - 30 settembre 1962, in cui il Cinciripini operava alle dipendenze dell'azionaria UN.ES., che fu suo datore di lavoro sino al trasferimento dell'impresa di detta società all'ENEL, disposto con il d.P.R. 29 marzo 1963, n. 348 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 1 aprile 1963), emesso in virtù della legge 1643/1962.

Pertanto la questione di costituzionalità degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, anche in considerazione del fatto che l'art. 2103 (prestazione di lavoro) c.c. é stato sostituito con l'art. 13 legge 300/1970, entrata in vigore il 22 agosto 1970 (data anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro del Cinciripini avvenuta il 31 gennaio 1974 e alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, effettuata il 6 ottobre 1974) e che l'art. 40 legge 300/1970 lascia salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori, deve dirsi inammissibile.

3. - Il Cinciripini non si é limitato a chiedere, nei limiti temporali che si sono più sopra puntualizzati, il riconoscimento delle superiori mansioni e delle consecutive differenze salariali sia per il tempo anteriore al riconoscimento da parte dell'azionaria UN.ES., della qualifica, corrispondente a tali mansioni, sia per il tempo successivo a tale riconoscimento e sino alla cessazione del rapporto, ma ha chiesto accertarsi, sempre per il periodo di tempo anteriore al riconoscimento della UN.ES. (1 ottobre 1962), la sussistenza della qualifica superiore, e tale richiesta ha suscitato nell'adito pretore il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 2946 c.c., incidente sul diritto alla qualifica, inteso come autonomo dalle retribuzioni patrimoniali, in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 36, 38, comma secondo, della Costituzione.

La questione é stata ritenuta infondata da questa Corte con sentenza 40/1979 resa sull'incidente di costituzionalità dell'art. 2946 c.c. sollevato dal giudice unico del tribunale di Cosenza nella controversia promossa da Riggio Luigi contro la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania in riferimento agli artt. 3, 24 (e 36) della Costituzione.

Riassumendo quanto la Corte ha ritenuto necessario puntualizzare nella motivazione di quella sentenza, é da dire che l'affermazione di infondatezza della questione riviene proprio dagli artt. 3 e 24 quale espressione, ad un tempo sostanziale e processuale, di quei diritti, che si presentano autonomi rispetto agli altri beni tutelati nell'art. 36 Cost., al quale la questione di costituzionalità é stata coordinata nella sent. 63/1966 di questa Corte; espressione - si é scritto in quell'incontro e qui si ripete - non solo sostanziale ma anche processuale di quei diritti in quanto l'accertamento, con autorità di giudicato, della qualifica superiore, che si profila, come nel caso presente, pregiudiziale rispetto a rivendicazioni salariali, fatte valere da lavoratore che più non fa parte del contesto dell'impresa, suppone l'accertamento di condizioni dell'azione, come, a tacer d'altro, l'interesse ad agire. Accertamento che - si ripete - é riservato al giudice della controversia.

Il parametro dell'art. 38 Cost., invocato dal pretore di Ascoli Piceno e non dal giudice unico del tribunale di Cosenza, non sollecita diverso discorso anche in considerazione delle incertezze, che travagliano giurisprudenza a vari livelli e dottrina in riferimento alla ricostituzione delle posizioni assicurative e ai suoi equipollenti e ai tempi in cui le relative pretese sorgono.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., già dichiarati parzialmente illegittimi, sollevata dal pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza 7 giugno 1976 in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 36, 38, comma secondo, della Costituzione;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 C.C., nella parte in cui consente la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro, relativamente a diritti del lavoratore non aventi carattere immediatamente retributivo, sollevata con la ordinanza 7 giugno 1976 dal pretore di Ascoli Piceno in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 36 e 38, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1979.