ORDINANZA
N. 18
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promossi con le
ordinanze emesse il 5 novembre 1976 dal Consiglio di Stato - sez. VI - , sul
ricorso di Plebe Armando c/ l'Università degli studi di Palermo e don Antonio
Serina, iscritte ai nn. 574 e 575 del registro ordinanze 1975 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976; udito
nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice relatore Antonio La
Pergola.
Ritenuto che
con le ordinanze in epigrafe la VI Sezione del Consiglio di Stato ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113 e 125 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge
n. 1034 del 1971, ai sensi del quale "fino a quando non si procederà alla
revisione dell'attuale sistema di giustizia amministrativa nella Regione
siciliana la competenza del TAR istituito in Sicilia é limitata alle materie
indicate nell'art. 2 lett. a e nell'art. 6 della presente legge", e cioè
alle materie già devolute alle giunte provinciali amministrative ed agli organi
del contenzioso elettorale;
che nessuno
si é costituito in giudizio.
Considerato
che la stessa questione é già stata decisa con la sentenza n. 61 del
1975;
che in questa
sede non sono prospettati nuovi profili né addotti motivi che possano indurre
la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sollevata con le ordinanze in epigrafe
con riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113 e 125 della
Costituzione e già decisa da questa Corte con la sentenza n. 61 del
1975.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 4 maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1979.