SENTENZA N. 61
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione
dei tribunali amministrativi regionali), promossi con ordinanze emesse l'11 e
il 26 aprile 1974 dal tribunale amministrativo regionale per
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975
il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
A seguito di ricorso proposto da Clelia Aiazzi
avverso un provvedimento della Commissione provinciale di controllo di
Agrigento, l'adito T.A.R. della Sicilia - ritenuto che l'atto nella specie
impugnato rientrava nella competenza del Consiglio di giustizia amministrativa
per
Identica questione di costituzionalità dell'art. 40 della legge 1971 n. 1034 citata é stata riproposta dal T.A.R. per
Innanzi a questa Corte, é intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente
del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ha
concluso nel senso di una declaratoria di infondatezza della sollevata
questione.
Considerato in diritto
1. - Con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali, il legislatore ha sopperito alla situazione
determinatasi a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della G.P.A.
e dei Consigli comunali e provinciali quali organi del contenzioso elettorale,
e, in pari tempo, ha inteso dare attuazione al precetto dell'art. 125, comma
secondo, della Costituzione, il quale, appunto, prevede che siano costituiti,
nella Regione, "organi di giustizia amministrativa di primo grado".
Per quanto, in particolare, riguarda
La legittimità di tale disposizione é appunto posta
in dubbio nelle ordinanze di rimessione.
2. - La norma violerebbe, innanzitutto, gli artt.
3 e 125 della Costituzione, giacché verrebbe a creare una
"disarmonia" tra l'ordinamento della giustizia amministrativa in
Sicilia e quello del restante territorio nazionale.
In quest'ultimo, infatti, i T.A.R. sono previsti come organi di giustizia
amministrativa decentrati con competenza di carattere generale - aventi, per di
più, giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di beni o servizi
pubblici (ex art. 5 legge 1971 cit.) - mentre in Sicilia la competenza del
locale tribunale amministrativo é - come detto - limitata alle sole materie del
contenzioso elettorale ed a quelle già di competenza delle G.P.A.; poiché permane, per il resto, la giurisdizione del
Consiglio di giustizia amministrativa per
Per di più, relativamente ai "provvedimenti definitivi delle
amministrazioni regionali e delle altre autorità aventi sede nella
Regione" - per i quali non é ammesso l'appello
all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (previsto dall'art. 5, comma
terzo, d.l. 1948 cit. contro le sole decisioni su ricorsi avverso atti
dell'Amministrazione statale) - la competenza del C.G.A.
é di unico grado. E ciò comporterebbe una ulteriore
ragione di violazione dell'art. 125 della Costituzione, sotto il profilo del
contrasto con il principio di tutela del doppio grado.
Risulterebbero, inoltre - sempre secondo il giudice a quo - violati gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto, nelle materie
di competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per
Infine, altro motivo di violazione degli artt.
24 e 113, nonché dell'art. 3 della Costituzione, sarebbe rappresentato dal
fatto che, rispetto alla giurisdizione del C.G.A., la definitività costituirebbe
tuttora presupposto per l'impugnabilità dell'atto amministrativo, laddove, per
la giurisdizione dei T.A.R. ciò non sarebbe più richiesto ex art. 20 legge 1034
del 1971 citata.
3. - Appare preliminare la questione concernente la violazione degli artt. 3 e 125 della Costituzione.
Senza dubbio, una volta che il legislatore ha deciso, in conformità del
precetto dell'art.125 Cost., istituendo i tribunali regionali quali organi di
giurisdizione di primo grado, di attuare un sistema di giustizia amministrativa
che si articola in un doppio grado di giurisdizione, un diverso sistema nell'ambito
della Regione siciliana non potrebbe ritenersi legittimo, a meno che ciò non
fosse reso necessario dal rispetto di altre norme di rango costituzionale.
Quest'ultima é, appunto, la tesi dell'Avvocatura. La quale ravvisa
l'ostacolo costituzionale anzidetto nell'art. 23 dello Statuto speciale
siciliano (approvato con legge costituzionale 1948, n. 5) - secondo cui
"gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive
sezioni per gli affari concernenti
La conseguente insopprimibilità del C.G.A. ed immodificabilità delle
sue competenze ad opera del legislatore ordinario
avrebbe, appunto, posto il problema della coesistenza, in Sicilia, di tale
organo con l'istituendo T.A.R. e necessitato la sua soluzione nel senso di attribuizione al T.A.R. siciliano delle sole competenze in
precedenza attribuite ad organi diversi dal C.G.A.
La norma denunziata, sancendo tale soluzione, si sottrarrebbe, perciò, ai
formulati rilievi di incostituzionalità.
4. - Siffatte argomentazioni non hanno consistenza.
La istituzione del T.A.R. in Sicilia con la
competenza generalizzata propria degli altri T.A.R. non contrasta con lo
Statuto siciliano, le cui norme aventi carattere speciale prevarrebbero, alla
stregua dell'art. 116 Cost., in caso di contrasto,
sulle disposizioni contenute nel titolo V della stessa Costituzione.
L'art. 23 dello Statuto attiene soltanto al decentramento degli organi
giurisdizionali centrali per gli affari concernenti
Né vale rilevare che, se al T.A.R. della Sicilia si fosse attribuita una
sfera di competenza corrispondente a quella degli altri tribunali
amministrativi regionali, ciò avrebbe inciso sulla competenza del Consiglio di
giustizia amministrativa quale prevista dal d.l. 6 maggio 1948, n.
A parte che il predetto decreto legislativo ha valore di legge ordinaria,
basta considerare che l'art. 5, comma primo, nel determinare la suaccennata
competenza del Consiglio di giustizia amministrativa si riferisce a quelle
stesse "attribuzioni devolute dalla legge al Consiglio di Stato" ed é
pienamente rispondente allo spirito della norma, anche in correlazione al
disposto dell'art. 23 dello Statuto siciliano (il quale é appunto richiamato
nell'art. 1 cpv. del decreto legislativo), che, nei limiti in cui si verifichi
la trasformazione del Consiglio di Stato in giudice di appello, questa si
rifletta corrispondentemente sulla competenza del
Consiglio di giustizia amministrativa, così come per altro previsto nel secondo
comma dello stesso art. 5, con riguardo alle funzioni in grado di appello
avverso le decisioni delle Giunte provinciali amministrative "o degli
organi di giustizia amministrativa di primo grado che eventualmente saranno ad esse sostituite".
La questione é pertanto fondata.
5. - La dichiarazione di parziale illegittimità, nei sensi sopra esposti,
della norma denunciata vale di per sé ad eliminare anche le disarmonie
prospettate dalle ordinanze di rimessione sotto gli
altri profili concernenti la giurisdizione in materia di concessioni di beni o
servizi pubblici, la difesa tecnica delle parti e la definitività
o meno dell'atto amministrativo quale presupposto della sua impugnabilità:
profili, il cui esame resta, pertanto, assorbito.
É ovvio che questa pronuncia della Corte, mentre per il
resto non tocca la disciplina dettata per il Consiglio di giustizia
amministrativa dal d.l. 6 maggio 1948, n. 654, deve intendersi di per sé
sufficiente a restringere la portata dell'ultimo inciso del secondo comma
dell'art. 40 della legge n. 1034 del 1971.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), nella parte in cui limita la competenza del tribunale
amministrativo regionale istituito nella Regione siciliana alle materie
indicate nell'art. 2, lett. a, e nell'art. 6 della legge medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.