ORDINANZA
N. 16
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso
proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Caltanissetta, iscritto al n. 10 del registro a.r. 1978, per conflitto di attribuzione
contro il Ministro di Grazia e Giustizia, sorto a seguito dei provvedimenti di
sospensione della pena in data 11 e 22 aprile 1975 emanati dal predetto
Ministro nei confronti di Milano Giuseppe.
Udito nella
camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice relatore Antonio La
Pergola.
Ritenuto che
il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta
ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di Grazia e
Giustizia, con riguardo al potere, a quest'ultimo conferito dall'art. 589,
quinto comma, del codice di procedura penale - nei casi preveduti dall'art.
147, n. 2, del codice penale - deducendo, con ricorso 6 febbraio 1978: che la
Procura della Repubblica di Caltanissetta chiedeva, senza esito, al Ministero
di Grazia e Giustizia copia del provvedimento di sospensione emesso con
riferimento all'esecuzione della pena del pluricondannato Giuseppe Milano, ex
art. 589, quinto comma, del codice di procedura penale; che il Ministero, dal
canto suo, richiedeva successivamente alla Procura di Caltanissetta di
unificare le pene in corso di esecuzione; che detta procura provvedeva allora
al cumulo delle pene ed emetteva il conseguente ordine di scarcerazione,
sull'assunto che il provvedimento di sospensione fosse stato revocato; che il
Milano, arrestato il 2 maggio 1976, proponeva impugnazione avverso l'ordine di
carcerazione; che il tribunale di Caltanissetta, decidendo sull'incidente di
esecuzione, disponeva, con ordinanza depositata il 30 giugno 1977, la revoca
dell'ordine di carcerazione e la immediata scarcerazione del Milano, in quanto
i provvedimenti di sospensione, emessi l'11 aprile 1975 e 22 aprile 1975, non
erano stati revocati; che tali provvedimenti non sono stati revocati nemmeno in
prosieguo di tempo, col risultato che si rischierebbe di vanificare le
decisioni dell'Autorità giudiziaria.
Ritenuto,
altresì, che il ricorrente deduce: l'incostituzionalità - per contrasto, sotto
vari profili, con gli artt. 3, 13, 101,102,111 e 112 della Costituzione -
dell'art. 589, quinto comma, del codice di procedura penale che riserva il
differimento dell'esecuzione della pena all'esclusiva ed insindacabile
competenza del Ministro di Grazia e Giustizia, laddove la materia ricadrebbe
nella sfera della giurisdizione; l'illegittimità dei provvedimenti adottati in
punto di fatto dal Ministro, perché viziati da incompetenza in senso
costituzionale, oltreché da eccesso di potere amministrativo.
Ritenuto che
alla Corte viene dunque richiesto di risolvere il conflitto sottoposto al suo
esame dichiarando che il potere attribuito nella specie al Ministro di Grazia e
Giustizia spetta invece, secondo Costituzione, all'Autorità giudiziaria, e
annullando in conseguenza i decreti di sospensione impugnati, e quanti altri
successivamente emanati dal Ministro.
Considerato
che il ricorrente, assumendo che i poteri riservati nel caso in esame alla
competenza del Ministro di Grazia e Giustizia rappresentano un'indebita
interferenza dell'Esecutivo nell'ambito della giurisdizione, ne rivendica
l'attribuzione agli organi costituzionalmente investiti della funzione
giurisdizionale in senso proprio;
che però -
come la Corte ha affermato costantemente, e da ultimo nella sentenza n. 52 del
1976 - tra gli organi anzidetti non possono essere annoverati né la Procura
della Repubblica, né altro ufficio del pubblico ministero;
che,
pertanto, non concorrono i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo
prescritti per aversi conflitto di attribuzione ai sensi del primo comma
dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953;
che tali
rilievi assorbono ogni altro profilo, pure attinente all'ammissibilità.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 4 maggio 1979.
Giulio GIONFRIDA - Michele ROSSANO -
Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1979.