SENTENZA
N. 12
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice di procedura penale promosso
con ordinanza emessa il 19 ottobre 1976 dal pretore di Rovereto, nel
procedimento penale a carico di Valle Elio, iscritta al n. 741 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del
2 febbraio 1977;
udito nella
camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli
Ducci.
Ritenuto in fatto
Nel corso di
un'istruttoria penale a carico di Valle Elio, imputato del reato di omissione
di atti d'ufficio, il pretore di Rovereto, rilevata l'impossibilità di
contestare il fatto all'imputato e di interrogarlo a cagione delle sue
particolari condizioni di salute, ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 88 c.p.p. in riferimento all'art.24,
secondo comma, della Costituzione.
Osserva il
giudice a quo che la norma impugnata, prescrivendo la sospensione
obbligatoria del procedimento penale solo nel caso in cui l'imputato sia
totalmente incapace di intendere e di volere e non anche quando versi in tale
stato di infermità fisica da risultarne menomate le facoltà mentali sino a
renderlo incapace di attuare una valida forma di autodifesa, contrasterebbe con
l'invocato principio costituzionale che garantisce il diritto all'autodifesa.
Il pretore di
Rovereto non ignora che la Corte costituzionale, con sentenze 205 del
1971 e 213
del 1974 ha già dichiarata non fondata la stessa censura mossa all'art. 88
c.p.p. e, rispettivamente, al combinato disposto degli artt. 88 e 497 c.p.p.;
tuttavia, pur condividendo sostanzialmente le argomentazioni allora svolte
dalla Corte per dimostrare l'insussistenza di una lesione dei diritti della
difesa nell'ambito del processo penale, prospetta un diverso pregiudizio a
fondamento della riproposizione della questione.
Il pretore,
infatti, individua nella mancata sospensione del procedimento, con conseguente
rinvio a giudizio dell'imputato ed eventuale successiva prescrizione del reato,
la possibilità di un pregiudizio per l'infermo, qualora altro giudice, civile o
amministrativo, possa trarre, ai sensi degli artt. 27 e 28 c.p.p., dalla
pronuncia di prescrizione e dagli atti del procedimento penale, elementi di
prova a suo carico per la definizione di un distinto processo, civile o
amministrativo.
Nessuna parte
si é costituita in questa sede.
Considerato in diritto
La Corte
costituzionale é chiamata a decidere se contrasti o meno con l'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, l'art. 88 c.p.p., nella parte in cui non prevede la
sospensione obbligatoria del procedimento ove l'imputato versi in uno stato di
infermità fisica tale da renderlo mentalmente incapace di attuare una qualsiasi
forma di autodifesa.
Questa Corte,
con le sentenze
205 del 1971 e 213 del 1974,
ha già avuto occasione di respingere analoghe censure, per asserita violazione
del diritto di autodifesa, mosse alla norma oggi nuovamente impugnata. In tali
decisioni la Corte aveva osservato che anche infermità diverse da quelle
espressamente previste da detta disposizione, ma produttive di eguali effetti,
erano prese nella debita considerazione dal sistema processuale, sicché il
diritto di difesa non risultava violato dall'art. 88 c.p.p., nel quale non
potevano "ravvisarsi lacune di normativa che ne vizino il contenuto, con
effetti pregiudizievoli nell'esercizio del diritto di difesa personale" (sent. 205 del 1971).
Veniva ulteriormente precisato - nella successiva citata decisione - che non
rilevava "a fronte della guarentigia difensiva costituzionalmente
tutelata, la eventuale incidenza pratica, in punto di prescrizione del
provvedimento di sospensione, o rinvio del dibattimento".
Esaminando
nuovamente il complesso delle disposizioni processuali che, fuori dell'ipotesi
di sopravvenuta totale incapacità di intendere e di volere, disciplinano il
legittimo impedimento dell'imputato a rendere l'interrogatorio, a contrastare
le accuse o a comparire in giudizio, può affermarsi che la difesa risulta
adeguatamente garantita, in sede penale, oltre che dall'ausilio tecnico del
difensore, dal diritto dell'imputato di ottenere il rinvio o la sospensione del
dibattimento, finché non guarisca.
Non potrà
quindi mai concludersi un processo penale a suo carico con una sentenza di
condanna perdurando l'ipotizzata menomazione, sicché risulta esclusa la
denunciata violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost.
Ché se poi
l'infermità si aggravasse, il caso rientrerebbe nella espressa previsione
dell'art. 88 c.p.p., con sospensione obbligatoria del processo.
Il giudice a
quo, pur prendendo atto delle conclusioni deducibili dalla citata
giurisprudenza di questa Corte, censura la norma impugnata per il caso in cui,
verificatasi l'ipotizzata infermità nella fase istruttoria, il lungo protrarsi
nel tempo delle condizioni di menomazione psichica derivante da infermità
fisica possa determinare la prescrizione del reato.
L'eventualità
che in un distinto processo civile o amministrativo si verifichi un pregiudizio
per effetto della prescrizione intervenuta in sede penale, rappresenta l'unico
elemento di novità denunciato dal giudice a quo, come possibile causa di
violazione del diritto di difesa.
In proposito
può rilevarsi che il tipo e il grado di infermità considerato nell'ordinanza di
rimessione può, con il tempo, regredire, eliminando ogni problema, o
aggravarsi, dando luogo alla sospensione obbligatoria del procedimento. Qualora
permanesse indefinitivamente, potrebbe maturarsi la prescrizione del reato, e
la conseguente sentenza di proscioglimento - priva di efficacia di cosa
giudicata se emessa in istruttoria - non potrebbe arrecare alcun pregiudizio in
altra causa civile o amministrativa.
D'altronde in
questa - come in altra fase processuale - non può dirsi che l'imputato sia
privo di qualsiasi difesa, essendo obbligatoriamente assistito da un difensore
che potrà addurre tutti gli elementi a discolpa utili ad ottenere, nei congrui
casi, un proscioglimento con una formula più favorevole. Va anche ricordato che
l'art. 24, secondo comma, Cost. "enuncia, in termini generali, un
fondamentale principio di amplissima portata, senza peraltro... accennare al
rapporto tra difesa personale e difesa tecnica" (sent. 184/74).
Quand'anche,
poi, si dovesse ipotizzare che il proscioglimento per prescrizione avvenisse in
dibattimento, non può ignorarsi che, di regola, siffatte decisioni, anche se
divenute irrevocabili, non fanno stato in un diverso giudizio civile o
amministrativo. Risulta quindi esclusa anche sotto tale profilo la violazione
dell'art. 24 Cost. É noto infatti che quei giudici potranno e dovranno
liberamente apprezzare le prove raccolte in sede penale, e, nella formazione
del loro libero convincimento, dovranno necessariamente tener conto della
emergente circostanza che l'imputato, in quella sede, si trovava in menomate
condizioni psichiche.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 c.p.p.,
sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal
pretore di Rovereto con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 4 maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1979.