Ordinanza n. 53 del 1978
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ORDINANZA N. 53

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 415, comma secondo, in relazione agli artt. 93, secondo cpv., e 468, primo cpv., del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1976 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Gargiuolo Margherita, iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

 

Ritenuto che con ordinanza 1 giugno 1976 il tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 415, secondo comma, c.p.p. (per il quale nei procedimenti davanti al pretore le parti private possono, anche se non hanno proposto la lista prescritta dal primo comma dello stesso articolo, presentare i loro testimoni direttamente all'udienza fissata per il dibattimento, salva al pretore la facoltà di ammetterli o di escluderli), assumendo che la norma denunziata lederebbe il diritto di difesa dell'imputato che non ha "la possibilità tecnica di ottenere un termine per preparare le sue difese in relazione alle nuove fonti di prova";

 

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

 

Considerato che la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe é identica a quella dichiarata non fondata, da questa Corte, con la sentenza n. 28 del 18 gennaio 1977; che - in questa sede - non vengono prospettati profili nuovi né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria giurisprudenza.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

 

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -  Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1978.