SENTENZA
N. 28
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 415, secondo
comma, e 468, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 18 gennaio 1974 dal pretore di Cantù, nel procedimento
penale a carico di Brigliadori Riccardo, iscritta al n. 388 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284
del 30 ottobre 1974.
Visto l'atto
di costituzione di Argenziano Riccardo; udito nell'udienza pubblica del 10
novembre 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
udito l'avv.
Mario Bassani, per la parte civile Riccardo Argenziano.
Ritenuto in fatto
Nel corso del
procedimento penale presso la pretura di Cantù contro Brigliadori Riccardo -
imputato dei reati di cui agli artt. 734 c.p. e 41, primo comma, lettera b)
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - si costituiva parte civile all'udienza,
prima che venisse dichiarato aperto il dibattimento, la parte lesa Argenziano
Riccardo, chiedendo altresì l'ammissione di un teste. Al che si opponeva il
Brigliadori eccependo il contrasto con l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, degli artt. 93, secondo comma, 415, secondo comma, e 468, primo
comma, del codice di procedura penale, per il motivo che tali articoli rendono
possibile una limitazione del diritto di difesa dell'imputato in quanto
consentano al danneggiato dal reato di costituirsi parte civile in giudizio
fino a quando non siano compiute per la prima volta le formalità di apertura
del dibattimento, di precisare le proprie conclusioni in sede di discussione
finale, nonché, nei giudizi pretorili, di indicare testimoni fino a quando il
dibattimento non sia dichiarato aperto.
Il pretore,
con ordinanza 18 gennaio 1974, proponeva alla Corte la dedotta questione di
legittimità costituzionale, dopo averne asserita la non manifesta infondatezza
e ritenuta la rilevanza della sua risoluzione per la definizione del giudizio
principale. Osserva in proposito nell'ordinanza il giudice a quo che,
pur avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 108 del
1970, escluso un contrasto con il secondo comma dell'art. 24 Cost. della
disciplina contenuta negli artt. 93, secondo comma, 94, primo e secondo comma,
e 468, primo comma, del codice di procedura penale, egli riteneva, tuttavia, di
riproporre la questione, estendendola anche all'art. 415, secondo comma, c.p.p.
che autorizza la presentazione dei testi direttamente all'udienza.
Rilevava
pertanto lo stesso giudice che l'obbligo fatto al pretore dall'art. 409 del
codice di procedura penale di enunciare nel decreto di citazione a giudizio il
fatto, il titolo del reato, le circostanze aggravanti ecc., nonché di indicare
gli articoli di legge relativi ed i testimoni tanto a carico quanto a discarico
dell'imputato, ritenuti utili per l'accertamento della verità, sarebbe posto a
garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio cui si
informa, per il suo carattere accusatorio, la fase del giudizio a differenza di
quella della istruzione.
Tale diritto
e tale principio non sarebbero invece rispettati nel giudizio civile che si
inserisce nel procedimento penale, atteso che, ove il danneggiato dal reato si
avvalga della facoltà di costituirsi parte civile durante le formalità di
apertura del dibattimento (art. 93, secondo comma, c.p.p.), all'imputato o al
responsabile civile non sarebbe dato di preparare una adeguata difesa da
contrapporre alla domanda giudiziaria in tal momento proposta, specie per
quanto concerne la domanda relativa alle restituzioni e al risarcimento del
danno che la parte civile può formulare dopo l'assunzione delle prove.
Da ciò
dovrebbe indursi la illegittimità degli artt. 93, secondo comma, e 468, primo
comma, c.p.p. per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Per quanto poi concerne la facoltà concessa nei giudizi di pretura alle parti
private, e quindi anche alla parte civile, dall'art. 415, secondo comma, di
presentare i testimoni direttamente all'udienza, si osserva nell'ordinanza che
essa lederebbe ancor più gravemente il diritto di difesa dell'imputato il
quale, ignorando fino all'udienza il nome e le posizioni dei testimoni, non
potrebbe preparare tempestivamente le sue eccezioni e addurre le prove in
contrario. Donde il contrasto con il già citato articolo della Costituzione.
Il che,
secondo l'ordinanza di rimessione, avrebbe implicitamente già ammesso la Corte
costituzionale nella sentenza n. 108 del
1970, laddove, in riferimento al primo comma dello stesso articolo 415,
riferentesi ai giudizi avanti al tribunale, ha osservato che la presentazione
delle liste dei testimoni, anteriormente al dibattimento e in termini
prefissati, é preordinata alla tutela del contraddittorio e alla garanzia della
difesa.
Si é
costituito avanti alla Corte l'Argenziano, parte civile nel giudizio a quo
il quale ha sollevato preliminarmente una eccezione di non rilevanza della
proposta questione di legittimità costituzionale, in quanto il pretore, avendo,
in base allo stesso art. 415, secondo comma, del c.p.p., la facoltà di
ammettere od escludere i testi presentati all'udienza, avrebbe potuto lui
stesso, in quella sede "valutare se una eventuale ammissione dei testi
indicati dalla parte civile avrebbe leso i diritti di difesa".
Nel merito,
concludeva per la non fondatezza delle questioni proposte.
All'udienza
di discussione la difesa della parte costituita ha ulteriormente svolto le
proprie deduzioni.
Considerato in diritto
1. - Viene
proposta alla Corte questione di legittimità costituzionale degli artt. 93,
secondo comma, 415, secondo comma, e 468, primo comma, del codice di procedura
penale, concernenti i poteri concessi alla parte civile nel giudizio penale.
Secondo l'ordinanza
di rimessione, i detti articoli violerebbero il principio del contraddittorio,
e quindi il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24, secondo comma, della
Costituzione "nella parte in cui ammettono la costituzione in giudizio
della parte civile fino alla chiusura della fase degli atti preliminari al
dibattimento, consentendo alla stessa, nel processo pretorile, di indicare
testimoni fino alla chiusura della fase degli atti preliminari e di precisare
le proprie conclusioni solo al termine del dibattimento".
2. - Dalla
parte civile nel giudizio a quo, costituitasi in questa sede, é stata
sollevata eccezione di non rilevanza, assumendosi che il pretore, invece di
proporre la questione, poiché, per lo stesso impugnato art. 415, secondo comma,
ha la facoltà di ammettere o di escludere i testi presentati, poteva egli
stesso in quella sede "valutare se una eventuale ammissione dei testi
indicati dalla parte civile avrebbe leso i diritti di difesa"
dell'imputato.
La proposta
eccezione di rilevanza deve essere respinta, perché la violazione del diritto
di difesa nell'esercizio di un potere della parte ammesso dalla legge
(presentazione dei testi all'udienza, prevista nell'art. 415, secondo comma)
non può che implicare un vizio di costituzionalità della legge che lo ammette,
in rapporto al quale il giudice é sfornito di ogni potere di decisione ed ha
soltanto quello di proporre questione alla Corte costituzionale.
3. - Passando
al merito, deve, per quanto concerne gli artt. 93, secondo comma, e 468, primo
comma, rilevarsi che l'ordinanza di rimessione non aggiunge nessun argomento
nuovo a quelli già esaminati e disattesi dalla Corte nella sentenza n. 108 del
1970, che dichiarò non fondate questioni identiche a quelle ora riproposte.
Di esse va
pertanto dichiarata la manifesta infondatezza.
4. - Per ciò
che concerne invece l'art. 415, secondo comma, che, nei giudizi di pretura,
autorizza le parti private "anche se non hanno proposta lista, a
presentare i loro testimoni direttamente all'udienza fissata per il dibattimento,
salvo al pretore la facoltà di ammetterli o di escluderli", si osserva
innanzi tutto che tale facoltà é ovviamente concessa anche all'imputato; ciò
che implica già un giudizio non negativo sul punto dell'eguaglianza di
trattamento fra le parti. Cosa che non va taciuta, anche se, nell'ordinanza,
non é denunziata violazione della eguaglianza, quanto meno per porre in rilievo
che, se quella facoltà concessa in pretura alle parti venisse a cadere, gran
danno ne deriverebbe specialmente agli imputati, spesso, in quella sede,
sprovvisti di difensori di fiducia cui abbiano in anticipo confidata la propria
tutela.
Da questa
elementare considerazione si induce anche la ragione che informa la norma in
esame, e la fa considerare non contraria al diritto di difesa. Tale ragione si
rinviene nella semplicità e speditezza che si é voluto imprimere, nel pubblico
interesse, valutato anche alla stregua di considerazioni di ordine sociale, al
giudizio di pretura, pur senza omettere cautelari previsioni volte a garantirne
la lealtà e l'efficienza (sentenze n. 170 del
1963; n. 17
del 1965; n.
27 del 1966; n.
46 del 1967; nn.
16, 73 e
123 del 1970).
Così
correlativamente alla facoltà concessa alle parti di presentare all'udienza i
testi, si é dato al giudice il potere di ammetterli od escluderli con
provvedimento che, si ritiene, debba essere motivato, mentre alle parti spetta
(art. 439, secondo comma) quello di proporre opposizione contro il
provvedimento. Il che sembra sufficiente, sul piano delle garanzie processuali,
per tutelare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.
5. - Occorre
però aggiungere che, a sostegno della sua tesi, il pretore invoca l'opinione di
questa Corte, espressa nella sentenza n. 108 del
1970, traendone il criterio che in ogni caso "il potere che attiene
alla deduzione delle prove, deve essere esercitato dalla parte lesa, ai fini
della lealtà del contraddittorio, in fase predibattimentale ed entro termini
prefissati dalla legge".
Ma l'assunto
di cui alla citata sentenza si riferisce al primo comma dell'art. 415, nel
quale é appunto disposto che le liste dei testimoni debbono, a pena di
decadenza, essere presentate in cancelleria almeno tre giorni prima del
dibattimento. Ciò però concerne soltanto il giudizio avanti il tribunale, cui
la Corte intendeva ovviamente riferirsi, e non anche quello avanti il pretore,
per cui vale l'eccezione contenuta nel secondo comma dell'art. 415.
Né tale
eccezione può implicare, come pensa il giudice a quo, una menomazione del
diritto di difesa.
La Corte ha
già in proposito ritenuto (sent. n. 170 del
1963) "non solo che il diritto di difesa va inteso esclusivamente come
possibilità effettiva del suo esperimento, ma altresì che non lo ferisce né lo
pregiudica la legge che ne adegua le modalità di esercizio alle speciali
caratteristiche di struttura del singolo procedimento, essendo sufficiente che
della difesa vengono realizzati lo scopo e la funzione".
Il che, per
quanto si é detto avanti, realizzandosi anche in sede di applicazione dell'art.
415, secondo comma, induce a ritenere che la questione al riguardo proposta
deve essere dichiarata non fondata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 93, secondo comma, e 468, primo comma, del codice di procedura penale,
proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione,
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415, secondo
comma, del detto codice, proposta, con la medesima ordinanza, in riferimento
allo stesso articolo della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 gennaio 1977.