Ordinanza n. 48 del 1978
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ORDINANZA N. 48

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promossi con ordinanze 15 marzo 1977 e 12 aprile 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Chiavari, 16 dicembre 1976 della Commissione tributaria di 2 grado di Oristano, 29 marzo 1977 della Commissione tributaria di 2 grado di Verona, 11 marzo 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Padova, 26 gennaio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Perugia, iscritte ai nn. 255, 267, 325, 359, 360, 441, 475 e 476 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 183, 193, 251, 265, 313 e 340 dell'anno 1977.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Guido Astuti.

 

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario).

 

Considerato che la stessa questione é già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63, nonché con ordinanza 6 dicembre 1977, n. 144;

 

che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, e già decisa con la sentenza n. 63 del 1977.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -  Brunetto BUCCIARELLI DUCCI  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1978.