Ordinanza n. 37 del 1978
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ORDINANZA N. 37

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo Comma, e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva); artt. 1, 183, 195 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, promosso con ordinanza 19 dicembre 1975 del pretore di Parma, nel procedimento penale a carico di Menozzi Virginio ed altro, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Udiciale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

 

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 21, 41, e 43 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) e degli artt. 1, 183 e 195 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (t.u. delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo modificato dall'art. 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui riservano allo Stato l'installazione e l'esercizio della diffusione locale via etere di programmi radiofonici e televisivi;

 

considerato che questa Corte, con sentenza n. 202 del 1976, ha già deciso identiche questioni dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale;

 

che, per effetto di tale decisione, gli artt. 1 e 2 della legge n. 103 del 1975 e gli artt. 1, 183 e 195 del D.P.R. n. 156 del 1973, così come modificati dalla legge n. 103 del 1975, nella parte in cui riservano in esclusiva allo Stato l'installazione e l'esercizio degli impianti locali radiotelevisivi via etere, hanno cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, degli artt. 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva); 1, 183 e 195 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) così come modificati e sostituiti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 202 del 1976, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

 

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -  Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -

Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1978.