SENTENZA
N. 73
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 27
giugno 1975, depositato in cancelleria l'8 luglio successivo ed iscritto al n.
25 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
provvedimento 16 aprile 1975 della Corte dei conti - sezioni riunite per la
Regione siciliana, con il quale é stato confermato il diniego di visto adottato
dalla sezione di controllo della stessa Corte con deliberazione del 24
settembre 1974, n. 135;
udito
nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice relatore Giulio
Gionfrida;
udito l'avv.
Silvio De Fina, per il ricorrente.
Ritenuto in fatto
1. - La
Regione Sicilia ricorre, per conflitto di attribuzione, avverso la
deliberazione in data 16 aprile 1975, con la quale le Sezioni riunite per la
Regione siciliana della Corte dei conti hanno confermato la deliberazione n.
135 del 24 settembre 1974 adottata dalla Sezione di controllo della stessa
Corte, denegativa del visto e conseguente registrazione a vari decreti del
Presidente della Giunta regionale: con i quali erano stati annullati - sulla
base della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45 (recante "Norme
interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento
degli uffici e del personale") - altrettanti provvedimenti
dell'amministrazione regionale, per la parte in cui avevano fatto applicazione
dei d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 e 1079 al personale regionale e al
personale statale inquadrato nei ruoli regionali.
2. - Nel
giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Con vari
decreti, il Presidente della Regione siciliana determinava (con decorrenza 1
luglio 1970), ai sensi degli artt. 75 e 85 della legge regionale 1971, n. 7, lo
stato economico di dipendenti regionali e di dipendenti statali inquadrati nei
ruoli regionali, tenendo conto, con la stessa decorrenza, (anche) dei benefici
di cui ai decreti statali n. 1077 e 1079 del 1970 emanati in virtù della legge
di delega 1968 n. 249.
Successivamente,
con proprio atto n.59 del 23 marzo 1971, la Giunta della stessa Regione -
considerato che la decorrenza della normativa sull'inquadramento del personale
regionale era stata determinata in coincidenza con la data di decorrenza delle
disposizioni dei decreti delegati 1077 e 1079 e che, proprio per tale
coincidenza, la legge regionale (n. 7 del 1971) si poneva "in rapporto di
priorità ed alternativa" rispetto a quella statale - deliberava,
conseguentemente, che dovessero essere ritirati tutti i provvedimenti già
eventualmente adottati che avessero tenuto conto cumulativamente delle
disposizioni regionali e statuali menzionate.
Con nuova
delibera n. 155 del 1973, la Giunta invitava, poi, l'Assessore competente a
"procedere alla revoca dei decreti già adottati concernenti l'attribuzione
al personale della Regione dei benefici previsti dai d.P.R. 1970 n. 1077 e
1079".
Seguiva a ciò
una mozione dell'Assemblea regionale del 17 luglio 1973 e la presentazione di
un disegno di legge "Norme interpretative della legge 23 marzo 1971, n. 7
sull'ordinamento degli uffici e del personale della amministrazione
regionale".
Il disegno
diveniva legge della Regione n. 45 del 7 dicembre 1973: a termini della quale
"per il combinato disposto degli artt. 75, 86, 87 e 90 della legge
regionale n. 7 ai dipendenti della Regione ed a quelli dello Stato transitati
nei ruoli regionali non si applicano perché incompatibili le disposizioni dei
decreti legislativi emanati ai sensi della legge 1968 n. 249".
Richiamandosi
a detta legge, appunto, la Presidenza della Giunta regionale annullava, quindi,
i provvedimenti (di inquadramento del proprio personale) già adottati, per la
parte relativa alla "applicazione cumulativa" dei benefici
discendenti dalla normativa statuale.
In sede di
registrazione, la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione
siciliana negava, però, il visto ai decreti presidenziali di annullamento
predetti: sul rilievo che il giudizio di incompatibilità, fra normativa
regionale e statuale, quale formulato dalla menzionata legge 1973 n. 45 non
poteva, in realtà, incidere su rapporti (come quelli cui si riferivano i
decreti in questione) sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge
stessa.
Le Sezioni
riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana - alle quali il
Presidente di tale Regione aveva riproposto l'esame dei suddetti provvedimenti,
ai sensi degli artt. 2 e 6 del d.lgt. 6 maggio 1948, n. 655, nella parte non
dichiarata incostituzionale dalla sentenza di
questa Corte n. 121
del 1966 - hanno ritenuto di non poter procedere ad un riesame della
fondatezza delle cause per le quali la Sezione di controllo aveva rifiutato il
visto, ma di doversi limitare ad accertare l'eventuale cessazione di tali cause
o l'eventuale sussistenza di motivi non prospettati dall'Amministrazione
all'organo di controllo; e sotto tale profilo, hanno confermato la
deliberazione della Sezione di controllo.
2. - Contro
il diniego di visto della Sezione di controllo (confermato dalle Sezioni
riunite della Corte stessa) ricorre, dunque, sostanzialmente la Regione
Sicilia, per conflitto di attribuzione.
Sostiene,
infatti, la ricorrente che l'organo statuale - disconoscendo il carattere
interpretativo della legge regionale 1973, n. 45 e la sua retroattività -
avrebbe, in pratica, disapplicato la legge stessa e con ciò, "sicuramente
esorbitato dal suo potere ed arbitrariamente sacrificato il potere legislativo,
amministrativo e di governo della Regione siciliana, in violazione
dell'autonomia ad essa riconosciuta dalle norme statutarie (artt. 14 lett. q,
20, 21, 23 cpv.)".
3. - Il
ricorso é fondato.
Non é certo
denegabile che, nello svolgimento della funzione di controllo sugli atti
amministrativi della Regione siciliana, la (apposita Sezione della) Corte dei
conti, possa - in relazione a quella che é la premessa maggiore del sillogismo,
che si conclude con il giudizio sulla legittimità o meno dell'atto di controllo
- interpretare la normativa regionale, cui l'atto stesso si conformi o riporti:
senza che, per ciò, l'eventuale errore del processo ermeneutico si converta in
violazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite della
Regione.
Gli é, però,
che nella specie, la Corte dei conti non si é limitata a tale consentita opera
di esegesi; giacché, in pratica - invece di interpretare la legge regionale
1973, n. 45 citata in funzione del controllo da svolgere sui decreti del
Presidente della Giunta in base ad essa adottati - ha fatto cadere il suo
controllo proprio e direttamente sulla legge: derivando, poi, da tale sindacato
della norma le conseguenze in ordine alla validità degli atti applicativi.
Ciò é
dimostrato dal fatto che l'affermazione della Corte dei conti, motivativa del
diniego di visto, in ordine al carattere "innovativo e non
retroattivo" della legge regionale in parola, non già si correla alla
enucleazione di una conforme "volontà " del legislatore regionale
(che, anzi, la stessa Corte ammette che la legge intendeva proprio
"dirimere le questioni nascenti dalle pretese già avanzate" dal
personale regionale, quanto all'applicabilità di benefici previsti dai decreti
statuali delegati); sibbene conclude un ragionamento in termini di
"possibilità " giuridica. Nel senso che - con la motivazione
anzidetta, solo apparentemente svolta sotto il profilo della interpretazione -
la Corte dei conti ha in realtà e in definitiva affermato che al legislatore
(nella specie regionale) non potesse riconoscersi la "potestà " di
incidere, con la legge in questione, sul diritto anteriormente quesito dai
dipendenti della Regione all'applicazione cumulativa (per il periodo considerato)
della normativa regionale e di quella statale. Il che, evidentemente, equivale
a contestazione di legittimità della legge regionale.
4. - Ora,
proprio l'estensione così attuata del controllo dell'organo statuale su atto
normativo della Regione (soggetto al diverso regime della impugnazione delle
leggi innanzi alla Corte costituzionale) dà conferma della effettività della
lesione di competenze costituzionalmente garantite, quale dalla Regione
lamentata: in conformità a quanto, in analoga fattispecie, questa Corte già,
del resto, ha avuto occasione di ritenere, con sentenza n. 162 del
1976.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che
non spettava alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione
siciliana assoggettare al proprio controllo la legge regionale 7 dicembre 1973,
n. 45 ("Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7
sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione
regionale"); e, pertanto, annulla la deliberazione della detta Sezione di
controllo n. 135 del 24 settembre 1974 e di conseguenza la deliberazione
confermativa n. 1/75 del 16 aprile 1975 delle Sezioni riunite della Corte dei
conti per la Regione siciliana.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 maggio 1977.