SENTENZA
N. 66
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura
civile come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e degli artt. 591 a
598 e 603 del codice di navigazione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 25 febbraio 1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Tarallo Vincenzo e la Società
Sicula-Adriatica, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 23 luglio 1975;
2) ordinanza
emessa il 23 aprile 1975 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente
tra De Marco Gaetano e la Società di Navigazione Adriatica, iscritta al n. 282
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975;
3) ordinanza
emessa il 10 dicembre 1975 dal pretore di Napoli nel procedimento civile
vertente tra Di Guida Giuseppe e la Società Partenopea di Navigazione, iscritta
al n. 131 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;
4) ordinanza
emessa il 26 gennaio 1976 dal pretore di Capri nel procedimento civile vertente
tra Icario Giuseppe e la Società Navigazione libera del Golfo, iscritta al n.
227 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 118 del 5 maggio 1976.
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ordinanza 23 aprile 1975, il pretore di Napoli ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 409 codice procedura
civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 sul nuovo rito del
lavoro, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della detta legge alle
controverse di lavoro marittimo e portuale indicate nell'articolo 603 del
codice della navigazione, nonché dello stesso articolo 603 codice navigazione,
nella parte in cui é ostativo a tale applicabilità : in riferimento agli artt.
3 e 35 della Costituzione.
2. - Identica
questione ha sollevato il giudice del lavoro presso il tribunale di Napoli, con
ordinanza 25 febbraio 1975; ed ancora il pretore di Napoli (in riferimento,
questa volta, al solo art. 3 della Costituzione) con ordinanza 10 dicembre
1975.
3. - Con
altra ordinanza in data 26 gennaio 1976 l'articolo 603 codice navigazione cit.
(unitamente ai precedenti artt. 591 a 598 stesso codice) é stato, infine,
denunziato, anche dal pretore di Capri, per contrasto con il precetto
costituzionale dell'eguaglianza.
4. - Nei
giudizi relativi alle ordinanze del giudice del lavoro e del pretore di Napoli,
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha concluso per la
non fondatezza delle questioni sollevate.
Considerato in diritto
1. - In
quanto involgono questioni identiche o, comunque, tra loro collegate, i giudizi
relativi alle ordinanze in epigrafe possono riunirsi al fine della decisione
con unica sentenza.
2. - É
manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 409 codice
procedura civile, come modificato dalla legge 1973, n. 533: già dichiarata non
fondata con sentenza
della Corte n.
29 del 1976, la quale ha rilevato come, per effetto della intervenuta
abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della navigazione (ad
opera della legge 1973 citata), anche le controversie della gente del mare
restino, ora (al pari delle altre controversie di lavoro dipendente), devolute
alla esclusiva competenza del pretore e soggette alla disciplina generale sul
nuovo rito del lavoro.
3. - La
rilevata abrogazione dell'art. 603 e norme collegate codice navigazione
importa, d'altra parte, l'irrilevanza (e, quindi, l'inammissibilità) delle
questioni di legittimità costituzionale delle norme: sollevate (non già per il
periodo in cui queste vissero, ma proprio) con riferimento al tempo della
presunta coesistenza con la nuova disciplina del rito del lavoro.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
409 codice civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul
nuovo rito del lavoro), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento
agli artt. 3 e 35 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza della
Corte n. 29 del
1976;
b) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 35
della Costituzione, degli artt. 591 a 598 e 603 del codice della navigazione,
sollevate con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 aprile 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 20 aprile 1977.