SENTENZA
N. 29
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 591 a 598 e 603 a 609 del
codice della navigazione e dell'art. 409 del codice di procedura civile, come
modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanze
emesse il 18 maggio 1974 dal pretore di Augusta nelle cause dì lavoro
rispettivamente vertenti tra Ursino Cristoforo ed altro e la Compagnia
costruzioni generali ing. Ugo Rama e tra Passanisi Domenico e la Corporazione
dei piloti del porto di Augusta, iscritte ai nn. 478 e 479 del registro
ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufliciale della Repubblica n. 3 del
3 gennaio 1975; 2) ordinanza emessa il 22 ottobre 1974 dal giudice del lavoro
del tribunale di Napoli nella causa vertente tra Matarazzo Giacomo e la società
Sicula Oceanica, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975. Visto
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con due
ordinanze (di identica motivazione) emesse il 18 maggio 1974, il pretore di
Augusta ha ritenuto rilevante ai fini del decidere (nelle cause intentate dai
lavoratori marittimi Cristoforo Ursino ed altro e Domenico Passanisi,
rispettivamente, contro la Compagnia costruzioni generali Ugo Rama e la
Corporazione dei piloti di Augusta; in entrambe le quali era stata eccepita
l'incompetenza del giudice adito ex art. 603 codice della navigazione ed,
inoltre, non manifestamente infondata, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 603 menzionato - per la parte in cui attribuisce (in
primo grado) la cognizione delle controversie di lavoro dei marittimi (secondo
l'ammontare del petitum) al comandante di porto od al tribunale - e, per
connessione, degli artt. 604 a 609 nonché 591 a 598 dello stesso codice, in
riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
2. - Della
costituzionalità della attribuzione delle controversie di lavoro dei marittimi
al (comandante di porto od al) tribunale (e della legittimità della relativa
disciplina quale dettata dalle norme del codice della navigazione), ha
dubitato, altresì, il giudice del lavoro presso il tribunale di Napoli.
Il quale -
sempre sul presupposto di una disparità di trattamento che si realizzerebbe in
danno della gente di mare - ha individuato, però, diversamente la norma che
determinerebbe l'ipotizzata situazione di illegittimità, sollevando, con
ordinanza 22 ottobre 1974 (emessa nel procedimento tra il Commissario di bordo
Giacomo Matarazzo e la società Sicula Oceanica), questione di costituzionalità
- per violazione del precetto dell'eguaglianza - dell'art. 409 cod. proc. civ.
(quale sostituito dall'art. 1 della legge, sul nuovo rito del lavoro, 11 agosto
1973, n. 533): nella parte, appunto, in cui "non prevede che le disposizioni
di cui al titolo IV capo I del codice di rito civile (come dalla detta legge
modificate) si applichino anche ai rapporti di lavoro della gente del
mare".
3. - É
intervenuto - nel giudizio relativo alla ordinanza del giudice del lavoro del
tribunale di Napoli - il Presidente del Consiglio dei ministri, per sostenere:
a) in via
preliminare l'erroneità del presupposto della sollevata questione di
costituzionalità, inquantoché la norma denunziata - rettamente interpretata -
avrebbe ad oggetto, in realtà, anche il rapporto di lavoro della gente del
mare;
b) in via
subordinata, l'infondatezza della questione stessa, giacché - ove esatta fosse,
per ipotesi, la tesi del giudice a quo - la diversa disciplina sostantiva e del
modo di tutela giudiziaria del rapporto di lavoro della gente del mare
apparirebbe, comunque, giustificata dalla "peculiarità" del rapporto
stesso rispetto al generale rapporto di lavoro subordinato.
Considerato in diritto
1. - I
giudizi - involgendo questioni identiche o, comunque, collegate - si riuniscono
al fine della decisione con unica sentenza.
2. - Il
quesito (formulato dal giudice del lavoro del tribunale di Napoli) di
costituzionalità dell'art. 409 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1
della legge 1973 n. 533) si pone con carattere di logica priorità (rispetto
all'altra questione - sollevata dal pretore di Augusta - concernente l'art. 603
e norme collegate del codice della navigazione) e, pertanto, é opportuno farne
precedere l'esame.
3. - La norma
dell'art. 409 cod. proc. civ. (nella formulazione dettata dall'art. 1 legge
1973 n. 533) viene - come detto - denunziata, per la parte in cui non prevede
che la nuova introdotta disciplina del rito del lavoro si applichi anche nei
confronti dei dipendenti del settore nautico.
Questi ultimi
- le cui controversie, secondo il giudice a quo, rimarrebbero, perciò, devolute
alla competenza del comandante di porto o (in caso che superino le lire 100.000
di valore) a quella del tribunale, e disciplinate dalle norme del codice della
navigazione (artt. 603 a 609 e 591 a 598) - si troverebbero in una situazione
"ingiustificatamente" deteriore rispetto a quella degli altri
lavoratori dipendenti. Nei loro confronti non sarebbe, infatti, applicabile la
nuova disciplina delle controversie di lavoro dettata dalla legge di riforma n.
533 del 1973, improntata ad esigenze di maggiore speditezza (che si realizzano
con la previsione della competenza funzionale esclusiva del pretore) ed,
inoltre, ispirata a criteri di più intenso favore del lavoratore (attuati negli
istituti, tra l'altro, della semplificazione delle forme della domanda, della
esecutorietà della sentenza di primo grado, della possibilità di valutazione
equitativa del danno e di pronunzia di ordinanza per il pagamento delle somme
contestate o già accertate).
Da ciò,
appunto, l'ipotizzata violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza.
4. - La
questione non é fondata.
Nel formulare
l'indicato quesito di costituzionalità, il giudice a quo muove dalla
premessa che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 533 del 1973 citata,
le controversie di lavoro della gente del mare restino disciplinate dagli artt.
603 e norme collegate del codice della navigazione.
Ciò per la
ragione - esposta nella motivazione dell'ordinanza di rinvio - che, essendo il
diritto della navigazione diritto "speciale ed autonomo", le relative
norme non potrebbero essere derogate da una legge di carattere generale,
ancorché sopravvenuta, che non ne preveda espressamente l'abrogazione.
Ora, é
anzitutto da rilevare che anche se la novella del 1973 (nell'art. 409, che
delimita l'ambito della nuova procedura e nell'art. 413 che attribuisce al
pretore la competenza esclusiva, in primo grado, in funzione di giudice del
lavoro) effettivamente non fa espressa menzione delle controversie di lavoro
nautico; e anche se é indiscutibile il carattere speciale delle norme del
codice della navigazione che quelle stesse controversie contemplano, non per
questo può, a priori, escludersi l'eventualità dell'abrogazione, in forma
tacita, delle norme speciali succitate ad opera della legge di riforma
successiva.
Nell'ipotesi
di successione di una legge generale ad una legge speciale, non é vera in
assoluto la massima che lex posterior generalis non derogat priori speciali:
giacché i limiti del detto principio vanno, in effetti, di volta in volta,
sempre verificati alla stregua dell'intenzione del legislatore.
E non é
escluso che in concreto l'interpretazione della voluntas legis, da cui
dipende la soluzione dell'indicato problema di successione di norme, evidenzia
una latitudine della legge generale posteriore, tale da non tollerare
eccezioni, neppure da parte di leggi speciali: che restano, in tal modo,
tacitamente abrogate.
La Corte
ritiene che ciò appunto ricorra nella specie.
L'attribuzione
al pretore della competenza a conoscere, in via generale ed esclusiva, le
controversie del lavoro, con nuovi strumenti ispirati a principi di oralità,
concentrazione ed immediatezza, costituisce, infatti, l'elemento qualificante
della riforma del '73; il suo punto cardine, volto - nella dichiarata
intenzione del legislatore - a sintonizzare con i precetti costituzionali di
cui agli artt. 3 cpv. e 24 della Costituzione la disciplina processuale di
tutte le vertenze individuali di lavoro, che abbiano come elemento comune la
subordinazione socio-economica di una delle parti del rapporto sostanziale.
Con il
sistema così radicalmente innovato, la regolamentazione delle controversie di
lavoro marittimo, quale risalente alle norme del codice della navigazione non
ha possibilità alcuna di coordinamento.
E, pertanto,
non vi ha dubbio che proprio tale incompatibilità determini l'abrogazione,
tacita, delle disposizioni del codice della navigazione menzionate, da parte
della sopravvenuta legge 533 del 1973.
Tanto più che
- come é stato notato anche dalla Corte di cassazione (che nell'interpretazione
dell'art. 409 cod. proc. civ. citato, é pervenuta ad analoghe conclusioni,
circa la sua portata generale e l'effetto abrogativo delle precedenti
disposizioni incompatibili anche di carattere speciale) - non si comprenderebbe
la ragione del mantenimento, da parte del legislatore, della competenza
speciale del comandante di porto (sospetta, anche nella materia civile, di
essere affetta dagli stessi vizi di illegittimità, che già hanno condotto alla
declaratoria di incostituzionalità dell'analoga giurisdizione penale: cfr. sentenza di
questa Corte n.
121 del 1970); ed incomprensibile sarebbe, altresì, la ragione della
perpetuazione, nelle controversie di lavoro nautico di valore superiore, delle
soppresse attribuzioni del tribunale e (in secondo grado) della Corte di
appello, implicanti gravi problemi attinenti, non soltanto alla organizzazione
degli uffici, ma anche al coordinamento della norma di rinvio dell'art. 609 del
codice della navigazione con quelle richiamate dal codice di procedura civile,
ora sostituite dalla legge 533 del '73.
Per il
complesso delle ragioni innanzi esposte deve, quindi, concludersi che la legge
1973 n. 533 più volte citata ha tacitamente abrogato l'art. 603 e norme
collegate del codice della navigazione: per cui anche le controversie di lavoro
della gente del mare rientrano nella esclusiva competenza del pretore in funzione
di giudice del lavoro: restando, nel contempo, soggette alla disciplina
generale sul nuovo rito del lavoro.
Escluso, per
tale via, che sussista la prospettata disparità di trattamento tra lavoratori
marittimi ed altri dipendenti, resta, conseguentemente, così dimostrata la non
fondatezza della questione di costituzionalità, dell'art. 409 cod. proc. civ.
citato, sotto tale profilo sollevata.
5. - La
rilevata abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della
navigazione, ad opera della sopravvenuta legge 533 del 1973, importa, d'altra
parte, l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale delle norme
stesse: sollevata come si é detto - non già per il periodo in cui queste
vissero, ma proprio con riferimento al tempo della presunta coesistenza con la
nuova disciplina del rito del lavoro.
La detta
questione va dichiarata, pertanto, inammissibile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara
inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 603 e (per connessione) 604 a 609, 591 a 598 del
codice della navigazione: sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo,
della Costituzione, con le ordinanze del pretore di Augusta in epigrafe
indicate;
b) dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice
di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n.
533 (Norme per le controversie in materia di lavoro): sollevata, in riferimento
all'art. 3, comma primo, della Costituzione, con ordinanza 22 ottobre 1974 del
giudice del lavoro del tribunale di Napoli.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 19 febbraio 1976.