ORDINANZA
N. 58
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 423, primo comma, e 449, primo comma,
del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1975 dalla Corte
d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Magnani Mario ed
altro, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976.
Udito nella
camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che
con l'ordinanza in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3,
comma primo, e 24, comma secondo, Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 423, comma primo, e 449, comma primo, codice penale
(nella parte in cui non subordinano la punibilità dell'incendio di cosa altrui
all'insorgenza di pericolo per l'incolumità pubblica).
Considerato
che identica questione é stata già decisa e ritenuta non fondata da questa
Corte con la sentenza
n. 286 del 1974;
che
nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che
possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli
artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 423, comma primo, e 449, comma primo, codice penale sollevata, in
riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione,
dalla Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata
non fondata con la sentenza n. 286 del 1974.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 24 marzo 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 marzo 1977.