SENTENZA N. 286
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 423,
primo comma, 428, primo comma, e 449, primo comma, del codice penale,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 marzo 1972 dal giudice istruttore del tribunale
di Venezia nel procedimento penale a carico di Coianiz
Giovanni ed altro, iscritta al n. 246 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226
del 30 agosto 1972;
2) ordinanza emessa l'11 giugno 1973 dal tribunale di
Pisa nel procedimento penale a carico di Sammicheli
Franco, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974
il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice istruttore del tribunale di Venezia, con ordinanza 13
marzo 1972, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, della norma contenuta nell'art. 428, primo comma, del
codice penale, richiamato dal successivo art. 449, nella parte in cui non
richiede - per la sussistenza del reato nella condotta di colui che determina
il naufragio di nave altrui - che sia accertato l'insorgere di un pericolo
concreto e reale per la pubblica incolumità.
La questione é stata sollevata nel procedimento penale a carico di
Giovanni Coianiz e di Giancarlo Gianni, chiamati a
rispondere, rispettivamente, di naufragio di nave di altrui
proprietà e di naufragio di nave propria. L'imbarcazione di proprietà del
Gianni era venuta in collisione con quella della guardia di finanza, guidata
dal Coianiz, per l'inosservanza, da parte di
entrambi, delle norme sulla navigazione lagunare.
Escluso che, nella ipotesi in esame, fosse
derivato un pericolo effettivo per la pubblica incolumità, il giudice
istruttore ha ravvisato una disparità di trattamento per essere il pericolo
posto come elemento integrativo solo per il caso di naufragio di nave propria e
non anche di nave altrui.
Secondo il giudice a quo, i
reati previsti dal citato art. 428 sarebbero volti a tutelare esclusivamente
l'incolumità pubblica, e non anche la proprietà.
Dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti private.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri, ritualmente
intervenuto, l'Avvocatura generale dello Stato chiede che la questione sia
dichiarata non fondata, accennando pure alla sua irrilevanza.
Al riguardo assume, anzitutto, che erroneamente sarebbero
state elevate imputazioni differenti a carico dei due prevenuti: e ciò
perché nella compartecipazione nel delitto colposo - sia che si profili come
concorso di cause (art. 110 cod. pen.), sia che si
profili come cooperazione (art. 113 cod. pen.) -
l'unicità dell'evento comporterebbe unicità di reato.
Nel merito, l'Avvocatura sostiene che, comunque,
il diverso trattamento punitivo non manca di una sua logica, tenuto conto del
carattere plurioffensivo dei delitti contro
l'incolumità pubblica, per essere le norme incriminatrici
dirette a tutelare anche interessi particolari, come, nel caso, quello relativo
al patrimonio. Il che renderebbe razionale che il pericolo concreto alla
pubblica incolumità debba essere dimostrato allorché la lesione sia posta in essere su cosa propria e sia, invece, presunto juris et de jure allorché la lesione concerna cosa altrui.
2. - Analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 449, primo comma, e 423, primo comma, cod. pen., "nella parte in cui non
subordinano la punibilità dell'incendio di cosa altrui all'insorgenza di
pericolo per l'incolumità pubblica", é stata prospettata, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dal tribunale di Pisa, nel
procedimento penale a carico di Franco Sammicheli,
con ordinanza 11 giugno 1973, nella quale si fa espresso richiamo agli
argomenti addotti dal giudice istruttore del tribunale di Venezia.
Il diritto di difesa sarebbe vulnerato per la presunzione assoluta di
pericolo per la pubblica incolumità, che darebbe luogo, altresì, ad una ingiustificata disparità tra proprietario e non
proprietario.
Neppure in tale giudizio dinanzi a questa Corte vi é
stata costituzione di parte privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto, chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata.
Considerato in diritto
1. - Il giudice istruttore del tribunale di Venezia ha denunziato a
questa Corte l'art. 428, primo comma, del codice penale e il tribunale di Pisa l'art. 423, primo comma, dello stesso codice, entrambi
richiamati dall'art. 449, per l'asserito contrasto col principio di
eguaglianza, in quanto, mentre il pericolo per la pubblica incolumità viene
presunto allorché il fatto di reato (naufragio od incendio) sia posto in essere
dal non proprietario, viene richiesto il pericolo concreto allorché il soggetto
attivo sia proprietario della cosa. Il tribunale di Pisa ha ravvisato il
contrasto anche col diritto di difesa.
2. - Le due cause riguardano questioni analoghe e possono, quindi, essere
riunite e decise con unica sentenza.
3. - Se ed in quanto, alla stregua dell'interpretazione data dalle
ordinanze dei giudici a quibus (in conformità a quella accolta
dalla Cassazione), l'elemento materiale dei due delitti (naufragio ed incendio)
non differisca nelle ipotesi dolose e nelle ipotesi colpose, vale a dire,
ammesso che, nelle ipotesi colpose, gli elementi costitutivi o integrativi
restino immutati (per il non proprietario e per il proprietario) e ripetano i
facsimile delle corrispondenti ipotesi dolose, la rilevanza risulta manifesta.
4. - La questione é tuttavia infondata.
Sotto il profilo del contrasto con l'art. 24 Cost. é
giurisprudenza di questa Corte che la garanzia costituzionale della difesa é
riconosciuta entro i confini della configurazione della situazione
giuridica di diritto sostanziale. E nella specie, appunto, se a colui che cagiona l'incendio o il naufragio - allorché si
tratti di cosa altrui - non é consentito di provare la mancanza di pericolo
concreto per l'incolumità pubblica, ciò non dipende da una limitazione di
carattere processuale, bensì dal fatto che la ricorrenza di un pericolo
concreto non costituisce un elemento delle fattispecie penali previste dagli artt. 423, primo comma, e 428,
primo comma, mentre, qualora si tratti di cosa altrui, il verificarsi di un
pericolo concreto rientra nella configurazione delle corrispondenti fattispecie
(artt. 423, secondo comma, e 428,
terzo comma).
Ne consegue che il relativo profilo confluisce nell'ambito dell'art. 3 Cost., addotto - come si é sopra
avvertito - a paradigma di legittimità sia dal giudice istruttore di Venezia,
sia dal tribunale di Pisa.
5. - orbene, tenendo anche conto che per la sussistenza dei reati di
naufragio e di incendio di cosa aliena é necessario
che si verifichi un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio od
incendio, cioé un evento tale che sia potenzialmente
idoneo - se pur non concretamente - a creare la situazione di pericolo per la
pubblica incolumità (per l'incendio sono richieste la vastità, la violenza, la
capacità distruttiva, la diffusibilità del fuoco), il diritto vivente finisce,
se non con l'identificare, certo col ravvicinare assai le fattispecie - di cui
si assume la disparità - di un naufragio o di un incendio posti in essere su
cosa altrui oppure su cosa propria.
Non ricorre, comunque, la violazione dell'art. 3
Cost., rientrando la disciplina differenziata in una
non irrazionale scelta legislativa che, tra l'altro, potrebbe trovare la sua
giustificazione nella diversa valutazione del comportamento del soggetto,
secondo che incida sulla cosa altrui o su quella propria: il che corrisponde
alla osservazione contenuta nella Relazione sul progetto del vigente codice
penale, che "la soluzione accolta si ispira alla conciliazione del rispetto
del diritto di proprietà con la necessità di difendere la pubblica
incolumità".
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 428, primo comma, e 423,
primo comma, del codice penale, in relazione all'art.
449, primo comma, dello stesso codice, sollevate con le ordinanze in epigrafe,
in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1974.