Sentenza n. 286 del 1974
 CONSULTA ONLINE 


 

SENTENZA N. 286

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 423, primo comma, 428, primo comma, e 449, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 marzo 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Coianiz Giovanni ed altro, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 30 agosto 1972;

2) ordinanza emessa l'11 giugno 1973 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Sammicheli Franco, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il giudice istruttore del tribunale di Venezia, con ordinanza 13 marzo 1972, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della norma contenuta nell'art. 428, primo comma, del codice penale, richiamato dal successivo art. 449, nella parte in cui non richiede - per la sussistenza del reato nella condotta di colui che determina il naufragio di nave altrui - che sia accertato l'insorgere di un pericolo concreto e reale per la pubblica incolumità.

La questione é stata sollevata nel procedimento penale a carico di Giovanni Coianiz e di Giancarlo Gianni, chiamati a rispondere, rispettivamente, di naufragio di nave di altrui proprietà e di naufragio di nave propria. L'imbarcazione di proprietà del Gianni era venuta in collisione con quella della guardia di finanza, guidata dal Coianiz, per l'inosservanza, da parte di entrambi, delle norme sulla navigazione lagunare.

Escluso che, nella ipotesi in esame, fosse derivato un pericolo effettivo per la pubblica incolumità, il giudice istruttore ha ravvisato una disparità di trattamento per essere il pericolo posto come elemento integrativo solo per il caso di naufragio di nave propria e non anche di nave altrui.

Secondo il giudice a quo, i reati previsti dal citato art. 428 sarebbero volti a tutelare esclusivamente l'incolumità pubblica, e non anche la proprietà.

Dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti private.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri, ritualmente intervenuto, l'Avvocatura generale dello Stato chiede che la questione sia dichiarata non fondata, accennando pure alla sua irrilevanza.

Al riguardo assume, anzitutto, che erroneamente sarebbero state elevate imputazioni differenti a carico dei due prevenuti: e ciò perché nella compartecipazione nel delitto colposo - sia che si profili come concorso di cause (art. 110 cod. pen.), sia che si profili come cooperazione (art. 113 cod. pen.) - l'unicità dell'evento comporterebbe unicità di reato.

Nel merito, l'Avvocatura sostiene che, comunque, il diverso trattamento punitivo non manca di una sua logica, tenuto conto del carattere plurioffensivo dei delitti contro l'incolumità pubblica, per essere le norme incriminatrici dirette a tutelare anche interessi particolari, come, nel caso, quello relativo al patrimonio. Il che renderebbe razionale che il pericolo concreto alla pubblica incolumità debba essere dimostrato allorché la lesione sia posta in essere su cosa propria e sia, invece, presunto juris et de jure allorché la lesione concerna cosa altrui.

2. - Analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 449, primo comma, e 423, primo comma, cod. pen., "nella parte in cui non subordinano la punibilità dell'incendio di cosa altrui all'insorgenza di pericolo per l'incolumità pubblica", é stata prospettata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dal tribunale di Pisa, nel procedimento penale a carico di Franco Sammicheli, con ordinanza 11 giugno 1973, nella quale si fa espresso richiamo agli argomenti addotti dal giudice istruttore del tribunale di Venezia.

Il diritto di difesa sarebbe vulnerato per la presunzione assoluta di pericolo per la pubblica incolumità, che darebbe luogo, altresì, ad una ingiustificata disparità tra proprietario e non proprietario.

Neppure in tale giudizio dinanzi a questa Corte vi é stata costituzione di parte privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il giudice istruttore del tribunale di Venezia ha denunziato a questa Corte l'art. 428, primo comma, del codice penale e il tribunale di Pisa l'art. 423, primo comma, dello stesso codice, entrambi richiamati dall'art. 449, per l'asserito contrasto col principio di eguaglianza, in quanto, mentre il pericolo per la pubblica incolumità viene presunto allorché il fatto di reato (naufragio od incendio) sia posto in essere dal non proprietario, viene richiesto il pericolo concreto allorché il soggetto attivo sia proprietario della cosa. Il tribunale di Pisa ha ravvisato il contrasto anche col diritto di difesa.

2. - Le due cause riguardano questioni analoghe e possono, quindi, essere riunite e decise con unica sentenza.

3. - Se ed in quanto, alla stregua dell'interpretazione data dalle ordinanze dei giudici a quibus (in conformità a quella accolta dalla Cassazione), l'elemento materiale dei due delitti (naufragio ed incendio) non differisca nelle ipotesi dolose e nelle ipotesi colpose, vale a dire, ammesso che, nelle ipotesi colpose, gli elementi costitutivi o integrativi restino immutati (per il non proprietario e per il proprietario) e ripetano i facsimile delle corrispondenti ipotesi dolose, la rilevanza risulta manifesta.

4. - La questione é tuttavia infondata.

Sotto il profilo del contrasto con l'art. 24 Cost. é giurisprudenza di questa Corte che la garanzia costituzionale della difesa é riconosciuta entro i confini della configurazione della situazione giuridica di diritto sostanziale. E nella specie, appunto, se a colui che cagiona l'incendio o il naufragio - allorché si tratti di cosa altrui - non é consentito di provare la mancanza di pericolo concreto per l'incolumità pubblica, ciò non dipende da una limitazione di carattere processuale, bensì dal fatto che la ricorrenza di un pericolo concreto non costituisce un elemento delle fattispecie penali previste dagli artt. 423, primo comma, e 428, primo comma, mentre, qualora si tratti di cosa altrui, il verificarsi di un pericolo concreto rientra nella configurazione delle corrispondenti fattispecie (artt. 423, secondo comma, e 428, terzo comma).

Ne consegue che il relativo profilo confluisce nell'ambito dell'art. 3 Cost., addotto - come si é sopra avvertito - a paradigma di legittimità sia dal giudice istruttore di Venezia, sia dal tribunale di Pisa.

5. - orbene, tenendo anche conto che per la sussistenza dei reati di naufragio e di incendio di cosa aliena é necessario che si verifichi un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio od incendio, cioé un evento tale che sia potenzialmente idoneo - se pur non concretamente - a creare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità (per l'incendio sono richieste la vastità, la violenza, la capacità distruttiva, la diffusibilità del fuoco), il diritto vivente finisce, se non con l'identificare, certo col ravvicinare assai le fattispecie - di cui si assume la disparità - di un naufragio o di un incendio posti in essere su cosa altrui oppure su cosa propria.

Non ricorre, comunque, la violazione dell'art. 3 Cost., rientrando la disciplina differenziata in una non irrazionale scelta legislativa che, tra l'altro, potrebbe trovare la sua giustificazione nella diversa valutazione del comportamento del soggetto, secondo che incida sulla cosa altrui o su quella propria: il che corrisponde alla osservazione contenuta nella Relazione sul progetto del vigente codice penale, che "la soluzione accolta si ispira alla conciliazione del rispetto del diritto di proprietà con la necessità di difendere la pubblica incolumità".

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 428, primo comma, e 423, primo comma, del codice penale, in relazione all'art. 449, primo comma, dello stesso codice, sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1974.