SENTENZA
N. 39
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904,
n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli
alienati), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1974 dal pretore di
Roma, nel procedimento penale a carico di Giannini Franco, iscritta al n. 54
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975.
Udito nella
camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza
emessa il 7 dicembre 1974 nel corso di un procedimento a carico di Giannini
Franco, il pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 32
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e
2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati, nella
parte in cui conferiscono al pretore il potere di autorizzare in via
provvisoria l'ammissione di un alienato in manicomio.
Sotto il
primo profilo la normativa impugnata contrasterebbe con il principio
costituzionale del diritto alla difesa non essendo dubbio che questa esigenza
di garanzia debba essere soddisfatta anche nel giudizio pretorile, allo stesso
modo in cui la Corte costituzionale con la sentenza n. 74 del
1968 ne ha riconosciuto la fondatezza in relazione al giudizio che si
svolga innanzi al tribunale.
Sotto il
secondo profilo, la stessa normativa violerebbe il principio di tutela della
salute ed i limiti imposti dal rispetto della persona umana, in quanto l'intero
procedimento sia nei suoi presupposti formali (persone legittimate alla
istanza, certificato di un medico esercente, atto di notorietà) che in quelli
sostantivi (pericolo di violenza o di pubblico scandalo) appare ispirato più
che a quella finalità ad un obiettivo di difesa sociale tale da tradursi in
concreto "nell'affermazione della totale egemonia dei principi ideologici
della classe dominante".
Considerato in diritto
Malgrado la
imprecisione delle enunciazioni contenute nella ordinanza del pretore di Roma é
da ritenere che in essa siano state sollevate due distinte questioni di
legittimità costituzionale.
La prima, di
carattere più generale, é relativa al contrasto tra gli artt. 1 e 2 della legge
14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati, e l'art. 32 della
Costituzione: si dubita che la disciplina del procedimento ivi previsto per
l'internamento di soggetti affetti da malattie mentali, sia nei suoi presupposti
formali (persone legittimate all'istanza, certificato di un medico esercente,
atto di notorietà) che in quelli sostantivi (pericolo di violenza o di pubblico
scandalo), risulti ispirata, anziché alla tutela della salute del malato, ad un
criterio di difesa sociale che si tradurrebbe in concreto nella affermazione
della totale egemonia dei principi ideologici della classe dominante.
Peraltro la
questione non é fondata, perché le affermazioni contenute nella ordinanza sono
sostanzialmente di carattere metagiuridico e non precisano i profili di una
effettiva violazione dell'art. 32 della Costituzione.
Del resto, se
é certo auspicabile l'ammodernamento della legislazione vigente dal 1904 in
questa delicatissima materia, non si può assolutamente convenire con una
ricostruzione della normativa ancora oggi in vigore tale da far pensare
addirittura che, nel nostro paese, ricoveri doverosamente disposti a tutela
della salute dei singoli malati e della pubblica incolumità possano essere
considerati come misure coattive adottate a servizio "dei principi
ideologici della classe dominante".
La seconda
questione, sollevata in ordine all'art. 24 Cost., concerne l'art. 2
della stessa legge nella parte in cui conferisce al pretore il potere di
autorizzare in via provvisoria l'ammissione dell'alienato in un ospedale
psichiatrico, dubitandosi che tale normativa contrasti con la disciplina
costituzionale sul diritto di difesa.
Ma questa
Corte, con sentenza
n. 223 del 1976, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
2, comma secondo, della legge 14 febbraio 1904, n. 36, limitatamente alla parte
in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al
ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, nonché innanzi al
tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del pretore.
Pertanto la
seconda questione va dichiarata manifestamente infondata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata
dal pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe - dell'art. 2 della
legge 14 febbraio 1904, n. 36, limitatamente alla parte in cui non consente la
difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si
svolgono innanzi al pretore, parte già dichiarata costituzionalmente
illegittima con la sentenza 223 del
1976;
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 14 febbraio 1904, n. 36, sollevata in riferimento all'art. 32 della Costituzione
dal pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 4 gennaio 1 977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 20 gennaio 1977.