SENTENZA
N. 7
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n.
2592 (norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di credito e
risparmio), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29
successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
uditi l'avv.
Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ricorso
19 febbraio 1972 la Provincia di Bolzano, in persona del Presidente pro-tempore,
autorizzato con delibere della giunta provinciale e del Consiglio provinciale,
ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, per violazione dell'art. 5,
punto 3, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, nel testo di cui all'art. 3
della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
Si rileva,
nel ricorso, che, mentre l'art. 3 della precitata legge costituzionale n. 1 del
1971 attribuirebbe alla regione la competenza legislativa in tema di
ordinamenti degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse
di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere
regionale, tale competenza, pur esplicitamente riconosciuta dal d.P.R. 15
novembre 1952, n. 2592, ai sensi del quale spetterebbe alla Giunta regionale
adottare provvedimenti amministrativi in materia, troverebbe di contro,
notevoli limitazioni negli artt. 1 e 2 dello stesso decreto presidenziale.
L'Avvocatura
dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, osserva, in via preliminare, che, ai fini dell'ammissibilità del
ricorso, il problema della invalidità sopravvenuta delle norme di attuazione si
porrebbe non in termini di costituzionalità, ma di compatibilità, ovverosia di
abrogazione.
In sostanza,
si tratterebbe, nel caso, di un problema di mera interpretazione di leggi (art.
15 disp. sulla legge in generale), demandato al giudice ordinario o
genericamente a chiunque sia chiamato ad applicare le norme impugnate. In
conclusione la materia in esame non darebbe luogo a conflitto di norme, ma a
successione di norme, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. - Con il
ricorso indicato in epigrafe viene prospettata alla Corte questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n.
2592, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, in materia di credito e risparmio, ritenuti in contrasto
con l'art. 3 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che comporta
modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale approvato con legge
costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5.
2. - Si osserva,
da parte della Provincia proponente la questione, che, mentre l'art. 3 della
legge costituzionale del 1971 riconoscerebbe all'ente regione un più ampio
spazio di autonomia e competenza normativa in materia di istituti di credito e
risparmio aventi carattere regionale, nella realtà tale spazio rimarrebbe
notevolmente compresso dalla sopravvivenza delle norme di attuazione di cui
alla legge n. 2592 del 1952 dovuta alla mancata emanazione di nuove norme in
armonia con le modifiche apportate al testo originario dello Statuto speciale.
Infatti si
precisa che, rimanendo la competenza regionale esclusa dal settore dei
provvedimenti considerati di interesse nazionale e non trovando questo una
precisa e tassativa specificazione nella legge di attuazione, di fatto
l'incidenza dello Stato nell'ambito delle prerogative proprie della regione,
finirebbe col rappresentare non già una deroga ad un principio generale, ma un
ampio e illimitato potere incompatibile con l'autonomia e la sfera potestativa
della regione stessa.
3. -
L'Avvocatura dello Stato assume, in via preliminare, l'inammissibilità del
ricorso sia perché l'invalidità sopravvenuta delle norme di attuazione non si
porrebbe "in termini di incostituzionalità, ma di incompatibilità ",
sia perché in ogni caso difetterebbe la legittimazione della Provincia di
Bolzano a promuovere un giudizio di legittimità in materia, in quanto la natura
della lesione lamentata rientrerebbe nella competenza della Regione, alla quale
sarebbe spettato di avvalersi del potere normativo ad essa riconosciuto.
La stessa
Avvocatura, infine, fa rilevare che fino a quando non siano state emanate nuove
norme di attuazione, l'applicazione delle precedenti si inquadra in un più che
legittimo e razionale criterio di armonia del sistema e, quindi, di
conservazione dell'ordinamento e di certezza del diritto.
4. - Il
ricorso é inammissibile.
Con la sentenza n. 34 del
1974, la Corte ha preso in esame e deciso i due analoghi ricorsi delle
Provincie di Trento e di Bolzano aventi per oggetto disposizioni di legge
contenenti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-
Alto Adige (testo approvato con legge costituzionale 1948, n. 5) e delle quali
veniva dedotto il contrasto con articoli della sopravvenuta legge costituzionale
10 novembre 1971, n. 1.
La Corte, con
la predetta sentenza, ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle due Provincie
nella considerazione che le norme di attuazione, per la loro natura e funzione
strumentale, sono destinate a spiegare efficacia sino a che rimarranno in
vigore le disposizioni statutarie che esse interpretano e integrano.
Di
conseguenza la Corte ha tratto la conclusione che "con la caducazione o
modificazione delle relative norme statutarie, e nei limiti relativi, le norme
di attuazione vengono a perdere di efficacia in dipendenza della loro
intrinseca natura".
Sviluppando
ulteriormente il proprio giudizio la Corte ha altresì precisato che "per
la parte e nei limiti in cui alle nuove norme statutarie si riconoscesse
applicabilità diretta e immediata, come le Provincie ricorrenti assumono,
queste sarebbero senz'altro legittimate al concreto esercizio delle
corrispondenti funzioni legislative e amministrative. Nei limiti predetti, tale
esercizio di funzioni non potrebbe essere giudicato in termini di violazione
delle norme di attuazione precedenti le nuove norme statutarie, bensì potrebbe
soltanto dar luogo a questioni di legittimità costituzionale o a conflitti di
attribuzione.
Lo stesso é a
dire nell'ipotesi in cui si verificasse una indebita invasione da parte dello
Stato o della Regione nella sfera di competenza assegnata alla Provincia".
5. - Con ordinanza n. 270
del 1974 la Corte ha riaffermato il precedente giudizio decidendo su
numerosi ricorsi avanzati dalle Provincie di Trento e di Bolzano e con i quali
si impugnavano alcuni articoli di norme di attuazione, emanate in tempi
diversi, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige del 1948, sempre per
contrasto con norme modificative della sopravvenuta legge costituzionale n. 1
del 1971.
Uno dei
ricorsi riguardava gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, di cui
é giudizio.
6. - Stante,
pertanto, l'analoga impostazione del ricorso della Provincia di Bolzano con
quelli che hanno formato oggetto delle questioni decise con la sentenza n. 34 del
1974 e con l'ordinanza
n. 270 del 1974, la questione ad esso ricorso relativa deve essere
dichiarata inammissibile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del
d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, contenente norme di attuazione dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, per violazione dell'art. 5, punto 3, dello
statuto per il Trentino-Alto Adige, nel testo di cui al'art. 3 della legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 gennaio 1977.