Ordinanza n. 270 del 1974
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ORDINANZA N. 270

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi:

a) con sei ricorsi della Provincia autonoma di Trento, notificati il 18 febbraio 1972, depositati in cancelleria il 24 dello stesso mese ed iscritti ai nn. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del registro ricorsi 1972;

b) con sette ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 19 febbraio 1972, depositati in cancelleria il 29 dello stesso mese ed iscritti ai nn. 20, 21, 24, 27, 28, 30 e 31 del registro ricorsi 1972.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che con sei ricorsi notificati il 18 febbraio 1972, la Provincia di Trento ha impugnato, rispettivamente, gli articoli:

12 e 22 del d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

2, 5, 8, 10, 11, 17 a 21, 23 a 26, 29 a 32, 34 a 37, 43, 47 a 53 e 62 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

2, 4, 6 a 10, 12 e 14 del d.P.R. 27 marzo 1952, n. 354 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industria alberghiera);

1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di credito e risparmio);

1 e 2 del d.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera);

1, nn, 3, 4 e 5;-2 a 6, 8, 10 e 1-1 del d.P,R. 26 gennaio 1959, n. 28 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di case popolari);

- che, con sette altri analoghi ricorsi notificati il 19 febbraio 1972, la Provincia di Bolzano ha impugnato gli articoli: 1 e 2 del d.P.R. 21 novembre 1951, n. 1396 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige);

2, 4, 6 a 10, 12, 14 e 15 del d.P.R. 27 marzo 1952, n. 354 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industria alberghiera);

1 e 2 del d.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera);

1, 2 a 6, 8, 10 e 11 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di case popolari);

4, 5, 6, 8 e 13 del d.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca);

1, primo e quarto comma, del d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca);

2 del d.P.R. 23 maggio 1960, n. 671 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi);

- che tutte le disposizioni denunciate costituiscono norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (approvato con legge costituzionale 1948, n. 5) e che, in ogni caso, se ne deduce il contrasto con norme della sopravvenuta legge costituzionale 1° novembre 1971, n. 1, modificativa dello Statuto stesso.

Considerato che, con sentenza n. 34 del 1974, la Corte, esaminando ricorsi analogamente strutturati, ha escluso che le questioni di quel più sopra riportate si pongano in termini di legittimità costituzionale, poiché "é proprio, infatti, della natura e funzione strumentale delle norme di attuazione che esse siano destinate a spiegare efficacia sino a che rimarranno in vigore le disposizioni statutarie che esse interpretano od integrano", di modo ché "con la caducazione o modificazione delle relative norme statutarie, e nei limiti relativi, le norme di attuazione vengono a perdere efficacia in dipendenza della loro intrinseca natura";

che, pertanto, le promosse questioni sono manifestamente Inammissibili.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, promosse dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe, rispettivamente notificati il 18 e il 19 febbraio 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1974.