SENTENZA N. 221
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1
del d.l. C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 (nuove disposizioni per la disciplina
dei prezzi), e 5 del d.l. luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411
(attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione), promosso con
ordinanza emessa il 21 novembre 1973 dal tribunale di Roma nel procedimento
civile vertente tra la società COGIS - Compagnia generale interscambi e
Visti
gli atti di costituzione della società COGIS e della Cassa conguaglio zucchero,
nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 i1 Giudice relatore Michele Rossano;
uditi
l'avv. Giuseppe Guarino, per la società COGIS, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per
Ritenuto in fatto
Con
citazione 27 gennaio 1969 la soc. COGIS (Compagnia Generale Interscambi) -
premesso che aveva versato alla Cassa di conguaglio, per l'importazione di
varie partite di zucchero, la somma complessiva di lire 9.676.905.710, quale
differenza tra il costo del prodotto importato ed il prezzo interno dello
stesso prodotto, sulla base del provvedimento 27 marzo 1964, n. 1064, del
Comitato interministeriale prezzi; che tale somma era stata illegittimamente percepita
perché gli atti legislativi, che disciplinavano l'importazione dello zucchero,
violavano gli artt. 41, 97 e 23 della Costituzione -
conveniva
Il
tribunale di Roma, con ordinanza 21 novembre 1973, riteneva rilevanti e non
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla COGIS e concernenti:
1)
l'art. 1 d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 (nuove
disposizioni per la disciplina dei prezzi), e l'art. 5 d.l.l.
28 dicembre 1944, n. 411 (attribuzioni dell'Alto Commissariato
dell'alimentazione), in riferimento all'art. 97 della
Costituzione;
2)
lo stesso art. 1 decreto n. 896 del
3)
i suddetti artt. 1 decreto n. 896 del 1947 e 5
decreto n. 411 del
L'ordinanza
é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 9 ottobre 1974. Nel
giudizio davanti a questa Corte si é costituita la soc. COGIS e sono
intervenuti il Presidente del Consiglio dei ministri e
La
soc. COGIS, con atto 29 ottobre
L'Avvocatura
generale dello Stato, negli atti di intervento 24 giugno 1974 per
La
soc. COGIS, nella memoria depositata il 10 giugno
Considerato in diritto
1.
- Il tribunale di Roma ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le
questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla COGIS
e concernenti:
-
gli artt. 1 del d.l.C.P.S.
15 settembre 1947, n. 896, e 5 del d.l.l. 28 dicembre
1944, n.
-
l'art. 1 del d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n.
-
gli artt. 1 del decreto 15 settembre 1947, n. 896, e
5 del decreto 28 dicembre 1944, n.
Ha
osservato che
2.
- Secondo il tribunale la prima questione non sarebbe manifestamente infondata,
perché il decreto 25 maggio 1963 del Ministero per l'agricoltura e per le
foreste, che costituì il CIZI, indicò come sue fonti legislative la legge 6
marzo 1958, n. 199, e il d.l.l. 28 dicembre 1944, n.
411, ma la legge n. 199 del 1958 non contiene alcun conferimento di potere
regolamentare di organizzazione amministrativa e l'art. 5 del d.l.l. n. 411 del 1944 contempla il potere "di
modificare o sopprimere uffici e di istituire servizi ed organismi speciali con
partecipazione di tecnici ed esperti"; e tale norma sarebbe stata abrogata
dall'art. 1 citata legge n. 199 del 1958. Comunque, "la modificazione e
soppressione di uffici" concernerebbe un potere di organizzazione a carattere
interno, non la creazione di un organo con competenza esterna, come il Comitato
interministeriale per lo zucchero di importazione (CIZI). Né il fondamento
normativo del potere del CIZI di disporre modalità relative a contributi per
conguagli potrebbe ravvisarsi nell'art. 1 del d.l.C.P.S.
15 settembre 1947, n. 896, giacché tale norma attribuì
soltanto al CIP il potere di istituire Casse di conguaglio e stabilire le
modalità delle relative contribuzioni, non di delegare ad altri organi di
stabilire le modalità.
3.
- La questione non é fondata sotto nessuno dei due
aspetti.
L'art.
1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, stabilì, alla lettera a), che era demandato
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste "l'esercizio delle
attribuzioni statali concernenti l'alimentazione del Paese in relazione ai
bisogni ed alle disponibilità dei generi alimentari" ... e, alla lettera
f), che era demandata allo stesso Ministero "la trattazione degli affari
in corso presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione", che era
soppresso con la stessa legge. Le competenze statali, cui si riferisce il
citato art. 1, lettera a), della legge n. 199 del 1958, erano state attribuite
all'Alto Commissariato dell'alimentazione con il d.l.l.
28 dicembre 1944, n. 411. E - poiché l'art. 5 di tale decreto stabiliva che
"il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Alto Commissariato della alimentazione, é autorizzato a
modificare, a sopprimere uffici od enti operanti nel campo dell'alimentazione,
e ad istituire servizi ed organismi speciali con la partecipazione di tecnici
ed esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato da assumere nei modi
che saranno stabiliti ai sensi del successivo art. 9 del presente
decreto..." - deve conseguentemente ritenersi che il ministro per
l'agricoltura e per le foreste fu legittimato ad
emanare decreti, a norma del richiamato art. 9, con lo stesso sostanziale
contenuto e con la medesima efficacia di quelli emessi dal Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione.
La
fonte di tale potestà regolamentare, in quanto specifica disposizione di legge,
non é in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, il quale, se esclude che,
in mancanza di previsione legislativa, la pubblica Amministrazione possa
disciplinare uffici con competenza esterna, non vieta che la legge possa
istituire organi abilitati a disciplinare l'azione amministrativa di altri
organi dello stesso apparato esecutivo. Come é stato esattamente considerato in
dottrina, la riserva costituzionale prevista dall'art. 97 non
é assoluta, in quanto non vieta qualsiasi normazione diversa da quella
legislativa, né esclude che la legge consenta al potere esecutivo di emanare
norme secondarie di efficacia subordinata.
Quanto,
poi, al secondo aspetto della questione, concernente la censura dell'art. 1 del
d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, che attribuì al
CIP il potere di istituire Casse di conguaglio e stabilire modalità delle
relative contribuzioni, va considerato che tale decreto deve ritenersi
collegato con il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, e che ad entrambi
fece riferimento, come a sua fonte di legittimazione legislativa, il
provvedimento del CIP, che stabilì il criterio per la determinazione delle
contribuzioni dovute dagli importatori alla Cassa di conguaglio. E tale
provvedimento conferì anche al CIZI la determinazione, nei casi concreti,
dell'entità delle contribuzioni in relazione ai necessari singoli accertamenti.
Ora la natura del potere attribuito al CIP di emanare atti amministrativi
generali con efficacia erga omnes non giustifica la opinione
che la formulazione dell'art. 1 del d.l.C.P.S. n. 896
del 1947 - secondo cui il CIP "... ai fini dell'unificazione o
perequazione dei prezzi, può istituire Casse di conguaglio e stabilire le
modalità delle relative contribuzioni" - debba intendersi nel senso che le
modalità delle contribuzioni debbano essere stabilite
esclusivamente dal CIP. Il significato linguistico dell'espressione
"modalità" ha carattere generico di "modo", di mezzo per
conseguire uno scopo. I modi, le modalità, quindi, stabilite dal CIP, in
coerenza con lo scopo che deve essere perseguito e con il potere, ad esso attribuito, di emanare atti regolamentari o comunque
atti amministrativi di carattere generale, che consentano specificazioni, da
parte di altro organo, delle modalità per applicazioni in casi concreti.
Conseguentemente,
stante l'ampia formulazione della norma censurata, non costituisce violazione
dell'art. 97 la competenza, attribuita al CIZI, di determinare nei casi
concreti le modalità necessarie per l'applicazione di quelle stabilite dal CIP.
4.
- Relativamente alla seconda questione il tribunale di Roma dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l.C.P.S.
15 settembre 1947, n.
5.
- La questione non é fondata.
Questa
Corte, con sentenza
23 aprile 1965, n. 30, ha avuto occasione di affermare che gli artt. 23 e 41 della Costituzione concernono campi diversi,
poiché il concetto di limite e il concetto di controllo dell'iniziativa
privata, per la loro stessa natura e finalità, non sono in
alcun modo riconducibili a quello di "prestazione"; e che, per
quanto concerne in particolare l'art. 23 della Costituzione, il cui contenuto
si esaurisce nel prescrivere una riserva di legge, occorre avere riguardo alla
disciplina sostanziale della fattispecie e alle garanzie rispetto ad essa
stabilite dalla legge. Escluso, pertanto, rilievo all'assunto di una illegittima programmazione consentita dalla disposizione
legislativa censurata, che, secondo il tribunale sarebbe stata attuata dai
provvedimenti amministrativi impugnati, lo art. 1 del d.l.C.P.S.
15 settembre 1947, n. 896, va collegato, come innanzi si é rilevato, con il
d.l. 26 gennaio 1948, n. 98, al quale fa anche riferimento, come a sua fonte di
legittimazione normativa, il provvedimento del CIP 24 marzo 1964, n. 1066. Tale
decreto n. 98 del 1948, emesso su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro per il tesoro, di concerto
con i ministri per le finanze, per l'industria e il commercio, per il commercio
con l'estero e per l'agricoltura e le foreste, dispone, all'art. 1, che
"le Casse o i fondi di conguaglio, di rischi o di compensazione e, in
genere, le Casse o i fondi, comunque denominati, istituiti o da istituire per
la gestione dei sovrapprezzi, di quote di prezzo o di contribuzioni, imposte
dalle competenti autorità per la disciplina dei prezzi, sono sottoposti alla
vigilanza delle amministrazioni interessate e del Ministero del tesoro.
La
vigilanza che può essere esercitata anche a mezzo degli
organi locali delle amministrazioni rispettive. É in facoltà del Ministero del
tesoro di adottare provvedimenti cautelativi di carattere finanziario".
Questa generica formulazione dell'articolo, come hanno ritenuto anche le
sezioni unite civili della Corte di cassazione, ha carattere esemplificativo e
non tassativo e comprende versamenti a favore delle Casse o dei fondi di
conguaglio quali che ne fossero la denominazione,
l'incidenza e le modalità di imposizione. E il principio, come emerge dalle
disposizioni degli artt. 2, 4, 5 e 6 dello stesso
decreto n. 98 del 1948, é applicabile alla disciplina delle Casse istituite o
da istituire. Alla stregua di tali disposizioni l'art. 7, come affermò
Questa
disciplina delle Casse di conguaglio non é stata impugnata; e la censura,
rivolta alla Cassa di conguaglio per quanto concerne lo zucchero di
importazione, non é giustificata solo che si consideri che il decreto n. 98 del
1948 fu emanato di concerto anche con il Ministro del commercio con l'estero,
al quale é attribuita la vigilanza sull'attività della Cassa come alle altre
amministrazioni interessate.
6.
- Nemmeno é fondato il dubbio di legittimità degli artt.
1 del d.l.C.P.S. n. 896 del 1947 e 5 del d.l.l. n. 411 del 1944, con riferimento al terzo comma
dell'art. 41 della Costituzione.
Sarebbe
violata tale norma della Costituzione, perché le disposizioni legislative su
indicate non specificano "alcuno aspetto della materia, né sotto il
profilo della determinazione della materia né sotto quello della
predeterminazione del programma". In contrario va considerato che la
riserva di legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 41 riguarda la
determinazione dei programmi e dei controlli "perché l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
Le disposizioni legislative denunciate non attengono a limiti, programmi e
controlli, che debbano essere imposti sulla base di
una legge per finalità sociali, ma al diverso campo delle contribuzioni
dell'art. 23, la cui violazione si é sopra esclusa.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale
di Roma con ordinanza 21 novembre 1973 e concernenti:
a)
l'art. 1 d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 (nuove
disposizioni per la disciplina dei prezzi), e l'art. 5 d.l.l.
28 dicembre 1944, n. 411 (attribuzioni dell'Alto Commissariato
dell'alimentazione), in riferimento all'art. 97 della
Costituzione;
b)
lo stesso art. 1 decreto n. 896 del
c)
i suddetti artt. 1 decreto n. 896 del 1947 e 5
decreto n. 411 del
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 15 luglio 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 3 agosto 1976.