Sentenza n. 188 del 1976
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SENTENZA N. 188

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 bis del codice penale e della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (norme sulla consegna obbligatoria di esemplari degli stampati o delle pubblicazioni), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1974 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Nespoli Gianluigi, iscritta al n. 428 dei registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1976 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 2 luglio 1974 nel corso di un procedimento penale a carico di Nespoli Gianluigi, imputato del reato di cui all'art. 663 bis del codice penale per aver divulgato ciclostilati senza l'osservanza dell'obbligo, imposto dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, di consegnarne preventivamente copia alla prefettura ed alla procura della Repubblica, il pretore di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme citate per contrasto con gli artt. 2, 21 e 49 della Costituzione.

Dopo aver premesso che la giurisprudenza ordinaria ritiene responsabile della violazione dell'art. 663 bis chiunque divulghi stampati dei quali non siano state consegnate le copie d'obbligo, la motivazione dell'ordinanza si sofferma prevalentemente sulla violazione della libertà di manifestazione del pensiero, rilevando che, data la celerità dei moderni sistemi di comunicazione di massa, ogni ritardo nella circolazione della stampa che sia causato da obblighi imposti dalla legge si risolve in una menomazione illegittima del diritto sancito dall'articolo 21 della Costituzione. Non può ignorarsi, prosegue il giudice a quo, che in talune circostanze, come quella verificatasi nel processo suaccennato, vertente su fatti commessi in Ancona nel periodo degli eventi sismici del gennaio 1972, la previa consegna di stampati ad uffici dislocati in sistemazioni di fortuna la cui ubicazione sia difficilmente conoscibile, determina un rallentamento nella diffusione delle idee col mezzo della stampa, tale da rendere praticamente inutile la stessa divulgazione degli scritti.

L'ordinanza passa, poi, ad illustrare il contrasto delle norme in esame con l'art. 2 e con l'art. 49 Cost. da quest'ultimo argomentando che il rilievo costituzionale attribuito all'attività dei partiti, quale manifestazione e specificazione del più generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, non tollererebbe alcuna imposizione non costituzionalmente prevista che ostacoli la diffusione delle opinioni politiche, tenuto conto anche di quanto prescrive il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione (peraltro non espressamente invocato a parametro in dispositivo). Ciò soprattutto in considerazione della circostanza che le forze politiche tradizionali possiedono ormai un'ampia disponibilità dei mezzi di comunicazione più efficaci, mentre i raggruppamenti emergenti, come ad es. i cosiddetti "extraparlamentari", dispongono di rudimentali forme di propaganda tanto che l'obbligo della previa consegna degli stampati può gravemente compromettere le loro capacità di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite parti e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - L'ordinanza del pretore di Ancona solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto risultante dall'art. 663 bis cod. pen. e della legge 2 febbraio 1939, n. 374, nel suo insieme, dal quale si fa discendere la punibilità della divulgazione di stampati di cui non siano stati consegnati preventivamente gli esemplari d'obbligo, per contrasto con gli artt. 21, 2 e 49 della Costituzione.

La questione non é fondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, con la sentenza n. 199 del 1972, che la citata legge n. 374 del 1939, nell'imporre l'obbligo di consegnare copie degli stampati alla prefettura ed alla locale Procura della Repubblica prima che le pubblicazioni vengano comunque messe in circolazione, non viola l'art. 21 della Costituzione, non comportando alcuna restrizione della libertà di manifestazione del pensiero e neppure un apprezzabile ostacolo alla diffusione delle idee.

Tali considerazioni devono essere confermate ed estese all'art. 663 bis cod. pen., ove si voglia ricomprendere tra i comportamenti da esso previsti la divulgazione di stampati dei quali non sia stata previamente effettuata la consegna degli esemplari d'obbligo, a norma della anzidetta legge n. 374 del 1939, e pur se la violazione dell'art. 21 Cost. venga dedotta, questa volta, anche con particolare riguardo all'ipotesi in cui, a seguito di eventi calamitosi, l'ubicazione degli uffici ai quali la consegna deve essere fatta, non sia facilmente conoscibile.

Quest'ultimo argomento, infatti, si palesa privo di fondamento, considerando che l'obbligo in parola può essere adempiuto, per gran parte delle pubblicazioni, tra cui quelle di cui sorge questione nella specie, anche a mezzo della posta, secondo quanto prevede l'art. 1, quarto comma, della legge, ed espressamente dispone l'art. 10 del r.d. 12 dicembre 1940, n. 2052, contenente il regolamento di attuazione della legge medesima, non potendosi negare che la capillare organizzazione di tale pubblico servizio escluda ogni seria difficoltà di spedizione. Tanto più che lo stesso r.d. n. 2052, all'art. 12, precisa che l'obbligo s'intende adempiuto al momento della consegna del plico all'ufficio postale o ferroviario, venendo meno così il lamentato divario temporale tra la consegna degli esemplari d'obbligo e la diffusione degli stampati.

2. - Per gli stessi motivi non sussiste il lamentato contrasto con gli artt. 2 e 49 della Costituzione, di cui si assume la violazione per il pregiudizio che dall'obbligo in parola deriverebbe allo svolgimento dell'attività politica, come manifestazione della più generale tutela dei diritti inviolabili, per quelle formazioni politiche minori che, non potendo accedere ai grandi mezzi di comunicazione sociale, fanno particolare assegnamento sulla rapida diffusione delle loro pubblicazioni.

Ed infatti la rilevata possibilità, contemplata dalla legge, di avvalersi del servizio postale ed in particolare la riferita disposizione dell'art. 12 del regolamento comportano che l'obbligo di consegna può essere adempiuto agevolmente e che l'intervallo di tempo tra consegna e messa in circolazione sia praticamente trascurabile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 bis del codice penale e della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (Norme sulla consegna obbligatoria di esemplari degli stampati o delle pubblicazioni), proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 21, 2 e 49 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1976.