ORDINANZA N. 148
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, promossi con
ordinanze emesse il 26 maggio e il 20 giugno 1975 dal pretore di Modena nei
procedimenti civili rispettivamente vertenti tra Grasso Luigi e Mazzoli Demenico ed altro e tra Dotti Giuseppe e Franchini Scaglioni Marina, iscritte ai nn. 464 e 465 del
registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 313 del 26 novembre 1975 e n. 306 del 19 novembre 1975.
Udito nella
camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Considerato che
con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 140 c.p.c.,
nella parte in cui consente di ritenere perfetta la notifica alla data di
spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della
ricezione;
Ritenuto che i
giudizi possono essere riuniti, data l'identità della questione che ne forma
oggetto.
Considerato che
la stessa questione é stata ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 213 del
1975 e che non vengono prospettati, in questa
sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura
civile, nella parte in cui consente di ritenere perfetta la notifica alla data
di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua
ricezione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 giugno 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi OGGIONI
- Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 22 giugno 1976.