SENTENZA
N. 85
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. a, della legge 4
luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali,
degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), promosso con ordinanza
emessa il 12 luglio 1974 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico
di Maccari Giovanni ed altro, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre
1974.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita
nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 la relazione del Presidente;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di
un procedimento penale a carico dei responsabili della società Supermercati
G.S., imputati della contravvenzione di cui agli artt. 36, secondo comma, e 44,
primo comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580, per aver detenuto per
la vendita pasta di semola di grano duro, invasa da parassiti, il pretore di
Milano ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 42, primo comma, lett. a, della citata legge n. 580 del 1967, (recte
art. 44) in raffronto all'art. 6, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n.
283, per contrasto con il principio costituzionale d'eguaglianza.
Premette il
giudice a quo che la vendita di paste alimentari e di sfarinati invasi
da parassiti é punita con la sola pena dell'ammenda fino a lire 2.000.000 in
virtù dell'art. 44 dell'apposita legge speciale n. 580 del 1967 mentre la
vendita di altre sostanze alimentari, anch'esse invase da parassiti, é punita
con la pena congiunta dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda da lire 200.000
a 20.000.000 (art. 6, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283,
modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441). Né é possibile una diversa
interpretazione, poiché l'ultimo comma dell'art. 44 della legge n. 580 del 1967
espressamente sancisce il carattere speciale della legge sugli sfarinati.
Osserva il
pretore di Milano che la denunciata diversità di disciplina in tema di sanzioni
penali realizza una irrazionale sperequazione tra situazioni sostanzialmente
identiche, con violazione del principio costituzionale d'eguaglianza.
É intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto di deduzioni
depositato il 19 novembre 1974, sostenendo l'irrilevanza e l'infondatezza della
questione sollevata.
La difesa
dello Stato rileva, in primo luogo, che essendo stato il reato commesso
successivamente all'entrata in vigore della legge n. 580 del 1967, contenente
una sanzione meno grave, l'eventuale decisione di accoglimento della Corte
costituzionale non potrebbe produrre alcun effetto nel giudizio penale pendente
innanzi al pretore, atteso il principio secondo cui si applica la disposizione
più favorevole al reo. La questione sollevata appare quindi inammissibile per
difetto di rilevanza.
L'Avvocatura
soggiunge che la questione é anche infondata nel merito. La diversità di
sanzioni concerne due precetti distinti, la vendita della pasta e quella delle
sostanze alimentari; per la seconda il legislatore dovette tener conto della
insufficienza delle sanzioni originariamente previste, infliggendo, dopo
l'entrata in vigore della nuova disciplina stabilita dalla legge n. 283 del
1962, la pena dell'arresto introdotta dalla legge n. 441 del 1963. Il divieto
di vendere pasta alterata da parassiti si collega invece all'apposita normativa
speciale di cui alla legge 2 agosto 1948, n. 1036, emanata nel periodo
post-bellico con carattere di transitorietà. Ritenne il legislatore, nel
sostituire quella disciplina con la nuova legge speciale oggi impugnata, che le
sanzioni fossero eccessive, e deliberatamente escluse la pena dell'arresto.
Non
sussisterebbe quindi violazione dell'invocato principio costituzionale, giacché
l'art. 3 Cost. non esige una mera eguaglianza formale ma consente che il
legislatore possa stabilire norme diverse per regolare situazioni ritenute non
eguali, entro un margine di discrezionalità che giustifichi sostanzialmente il
criterio di differenziazione adottato (sentenza n. 55 del
1974).
Considerato in diritto
Il pretore di
Milano ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 44, primo comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (in
relazione agli artt. 36 e 44, ultimo comma, stessa legge), nella parte in cui
punisce la vendita di pasta alimentare invasa da parassiti con la sola pena
dell'ammenda fino a lire 2.000.000, anziché con la più grave pena congiunta
dell'arresto e dell'ammenda, prevista genericamente per le altre sostanze
alimentari nelle ipotesi corrispondenti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283,
denunziando una irrazionale diversità di sanzioni penali.
L'Avvocatura
dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di
rilevanza.
L'eccezione é fondata.
Invero i
principi generali vigenti in tema di non retroattività delle sanzioni penali
più sfavorevoli al reo, desumibili dagli artt. 25, secondo comma, della
Costituzione, e 2 del codice penale impedirebbero in ogni caso che una
eventuale sentenza, anche se di accoglimento, possa produrre un effetto
pregiudizievole per l'imputato nei processo penale pendente innanzi al giudice a
quo. Già altre volte la Corte ha dedotto da questa considerazione
l'inammissibilità per irrilevanza di siffatte questioni (sentenze n. 62 del
1969 e n. 26
del 1975).
É appena il
caso di osservare che soltanto per mero errore materiale il pretore ha
denunciato nei dispositivo dell'ordinanza di rimessione l'art. 42 anziché
l'art. 44 della legge 4 luglio 1967, n. 580.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo
comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la
lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste
alimentari (in relazione agli artt. 36 e 44, ultimo comma, della stessa legge),
sollevata con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6
aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 14 aprile 1976.