SENTENZA N. 62
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 578 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa
il 24 giugno 1967 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di
Nanni Maria Luisa, iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26
febbraio 1969 la relazione del Giudice Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento di
opposizione a decreto penale di condanna pronunziato contro Nanni Maria Luisa
per emissione di assegno a vuoto, il pretore di Bologna ordinava l'acquisizione
agli atti di copia della sentenza in data 7 ottobre 1960 della Corte d'assise d'appello
di quella città, portante condanna della prevenuta ad anni due di reclusione
per infanticidio a causa d'onore e ad una pena di pari durata per il delitto di
soppressione di cadavere.
La copia di detta sentenza veniva
richiesta al fine di valutare la sussistenza delle condizioni relative
all'applicazione di una recente amnistia, dato che il decreto del Presidente
della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332, fra l'altro, statuisce che non si deve
tener conto di precedenti penali relativi a "condanne per delitti per i
quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore
morale e sociale" (art. 6).
All'udienza fissata per il
dibattimento, il pretore, con ordinanza del 24 giugno 1967, su istanza del
pubblico ministero, alla quale si associava, in via subordinata, la difesa
dell'opponente, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 578
del Codice penale, sull'infanticidio per causa d'onore, in riferimento agli
artt. 2, 3 e 30, terzo comma, della Costituzione.
2. - Si osserva nell'ordinanza che,
per costante giurisprudenza e corrente dottrina, la "causa d'onore" é
da comprendere fra i "motivi di particolare valore morale e sociale",
ai quali si richiama l'art. 6 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 332 del 1966 nel dettare le condizioni soggettive per ottenere il
beneficio; e che, sussistendo nella specie tutti gli altri requisiti per la sua
concessione, il precedente penale non ne sarebbe di ostacolo all'applicazione.
Si deduce, peraltro, in via generale
e con riferimento alla non manifesta infondatezza della sollevata questione,
che "la causa d'onore non sembrerebbe potersi senz'altro collocare fra i
motivi di particolare valore morale e sociale che
Per quanto concerne la ratio della
norma denunziata, nell'ordinanza si fa, poi, richiamo ad una recente sentenza
della Cassazione, la quale ha escluso, per l'ipotesi criminosa ivi prevista,
l'attenuante di cui all'art. 62, n. 1, del Codice penale, non tanto perché
assorbita da quella complessa, posta come elemento costitutivo del reato,
quanto piuttosto per il rilievo che il movente dell'onore si ricollega ad un
criterio di moralità egoistica, non rispondente all'attenuante comune, che é
ispirata a valori altruistici.
Sotto questo profilo si ribadisce il
dubbio che l'intenzione dell'infanticida sia ora conforme alla morale ed al
costume attuale, per essere venuti meno i presupposti che avevano ispirato la
norma, con conseguenze sul piano della legittimità costituzionale.
Si fa, inoltre, presente che la
disposizione denunziata prevede un trattamento punitivo più severo per
l'uccisione di un nato legittimo rispetto all'illegittimo e che, oltre ad
escludere l'applicabilità delle aggravanti comuni, esclude altresì quella delle
aggravanti previste dagli artt. 576 e 577 del Codice penale per l'omicidio; ed
inoltre estende il più mite trattamento della madre infanticida ai suoi
prossimi congiunti, e riserva un ingiustificato favore anche a chi concorre nel
delitto per un fine diverso da quello di aiutare l'autore principale a salvare
l'onore.
3. - In riferimento alle assunte
violazioni della Carta costituzionale si afferma, in particolare, che l'art. 2,
nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, garantisce, quale presupposto
della stessa personalità, il diritto alla vita, la cui protezione comporta
parità di tutela, a prescindere dalla cittadinanza, dall'età, dalla razza e
dalla legittimità dei natali. A conferma di tali principi, che si assumono
ribaditi nel successivo art. 3, si richiamano le corrispondenti disposizioni
contenute negli artt. 2 e 7, ultimo comma, della Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo del 1948 e nell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo.
Si deduce, altresì, che dai precetti
costituzionali ora indicati deriverebbe che l'onore viene protetto in quanto
inteso quale attributo della persona, inestensibile per surrogazione familiare,
come si verifica, invece, nel "fatto di reato" previsto nella norma
denunziata, che opera, per di più, un'ingiustificata distinzione nell'ambito di
condizioni sociali e personali, in quanto discrimina i legittimi dagli
illegittimi (condizione sociale) e tutela con minore vigore gli infanti
(condizione personale), che sono più bisognosi del presidio dell'ordinamento.
Il pretore si dà anche carico di
confutare l'eventuale obiezione che non sarebbe violato il principio di
eguaglianza e della pari dignità sociale, per essere l'uccisione, comunque,
punita, sia pure con pena più mite in considerazione dell'apparato di paure che
agirebbe violentemente sull'animo della donna. Al riguardo argomenta che non si
spiegherebbe la degradazione del reato e la notevole riduzione della sanzione
per il sicario, che a scopo di lucro sopprima un neonato illegittimo,
ignorandone, in ipotesi, la condizione; ed aggiunge che la mitezza della pena
non é giustificata dall'autonomia del reato che, del resto, é già vulnerata per
i compartecipi per motivi propri, dato che questi, in relazione alla predetta
autonomia, avrebbero dovuto, se mai, rispondere, per l'art. 117 del Codice
penale, allo stesso titolo della madre o dei prossimi congiunti e non con pena
più rigorosa (art. 578, ultima parte del secondo comma).
L'ordinanza adduce poi ulteriori
argomenti circa la violazione del principio di eguaglianza. Assume che la
"causa d'onore", la quale attiene e perché attiene alla sfera
emotiva, non può rappresentare un presupposto logico obiettivo, idoneo a giustificare
razionalmente un trattamento differenziato del diritto alla vita; e che
siffatto trattamento, se aveva un certo fondamento nei precedenti stadi di
sviluppo della civiltà, non può ritenersi valido attualmente; al riguardo fa
richiamo alle vigenti disposizioni della Carta costituzionale concernenti la
formazione della famiglia, la protezione della maternità e dell'infanzia, i
diritti della madre lavoratrice, sia nubile sia sposata, nonché il diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale del cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.
4. - Per quanto riguarda l'assunta
violazione dell'art. 30, terzo comma, della Costituzione, l'ordinanza deduce
che la tutela giuridica ivi prevista ai "figli nati fuori del
matrimonio" comprende tutti i figli naturali e, pertanto, resta invalidata
la norma denunziata, per il ridotto presidio della vita del neonato illegittimo
rispetto a quello legittimo e per il contrasto con le mutate condizioni etiche
e sociali, rispecchiate anche nella relazione al disegno di legge governativo
sulla riforma della legislazione familiare, presentato nella scorsa
legislatura.
5. - Si afferma, infine, la
rilevanza della questione, in quanto la disposizione denunziata e la
valutazione da essa operata si inserirebbero come premessa necessaria nel
sillogismo giuridico per la "definizione del giudizio", che, nella
specie, andrebbe a realizzarsi nel momento dell'applicazione della pena, e
rispetto al quale l'intero processo si porrebbe in una relazione strumentale.
Sempre con riferimento alla
rilevanza si sostiene, inoltre, che, in caso di accoglimento della questione,
la disposizione denunziata verrebbe a perdere efficacia anche per quanto
concerne la situazione pregressa, salvo il limite del giudicato. E trattandosi
di sentenza penale irrevocabile di condanna, l'eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma dell'art. 578 del Codice penale,
comportando la reviviscenza della disciplina comune dell'omicidio, opererebbe
nel limitato senso di far cessare soltanto gli effetti penali della condanna
contrari alla Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata
e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 dell'11
novembre 1967.
6. - Nel giudizio innanzi a questa
Corte non si é costituita la parte privata. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é
intervenuto con atto depositato il 30 novembre 1967, nel quale si chiede che la
questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Sotto il primo profilo, deduce
l'Avvocatura generale che il giudice a quo era stato chiamato a dare
applicazione all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
332 del 1966, e non all'art. 578 del Codice penale, già applicato dalla Corte
d'assise d'appello di Bologna con sentenza passata in giudicato.
L'eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma denunziata, pertanto, non varrebbe ad
eliminare la sentenza, ma solo i suoi effetti penali, ai sensi dell'art. 30
della legge n. 87 del 1953. Né sarebbe accettabile l'equiparazione, affermata
nell'ordinanza, tra tali effetti e quelli contrari alla Costituzione, posto che
detto art. 30 costituirebbe una applicazione del principio affermato nel
secondo comma dell'art. 2 del Codice penale, e neppure la pronunzia di
illegittimità della disposizione denunziata potrebbe valere ad aggravare la
posizione del condannato.
Nel merito, sostiene che l'art. 578
del Codice penale, seppure preveda una pena molto meno grave di quella
comminata per l'omicidio, non crea una discriminazione, ma punisce
l'infanticidio con la sanzione che il legislatore ha ritenuto nella sua
discrezionalità adeguata, sicché non lede i diritti inviolabili dell'uomo, né,
in particolare, il diritto alla vita. Essendo, poi, diverse le situazioni
obiettive che giustificano il diverso trattamento penalistico, non sarebbe
violato neppure il principio di eguaglianza, il quale non può essere
interpretato nel senso di un'eguale tutela della vita dei singoli uomini e,
invece, consente al legislatore di tener conto, nella previsione della pena, di
tutti gli elementi obiettivi e subiettivi che compongono il reato.
Sulla pretesa violazione dell'art.
30, terzo comma, della Costituzione, l'Avvocatura deduce infine che la norma
denunziata, per il fatto stesso di punire adeguatamente l'infanticidio, non
consente al genitore di sottrarsi ai suoi doveri.
Considerato in diritto
Il pretore, nella opinabile
attribuzione di un significato più lato all'art. 6 del decreto presidenziale di
amnistia e di indulto n. 332 del 1966, accoglie la tesi più favorevole al
condannato e ricomprende nel concetto di "circostanza di particolare
valore morale e sociale" anche quella che, nell'infanticidio previsto
dall'art. 578 del Codice penale, é assunta ad elemento costitutivo del reato.
Da ciò trae poi spunto per sollevare davanti a questa Corte proprio la
questione della legittimità del trattamento penale dell'infanticidio.
Ma la questione é ictu oculi irrilevante, e deve perciò
essere dichiarata inammissibile.
Una eventuale pronunzia di
incostituzionalità non influirebbe infatti sulla decisione di merito, che
concerne l'applicazione del decreto di clemenza del 1966.
Pur ammesso - in ipotesi - che
É vero che l'art. 30, ultimo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, statuisce che "quando in applicazione
della norma dichiarata incostituzionale sia stata pronunziata sentenza
irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali":
ma gli effetti penali che vanno a cadere sono quelli pregiudizievoli, non
quelli favorevoli.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile, per
manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578
del Codice penale in riferimento agli artt. 2, 3 e 30, terzo comma, della
Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27
marzo 1969.
Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 3
aprile 1969.