SENTENZA
N. 84
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato l'8
maggio 1973, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 6 del
registro 1973, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti 25
novembre 1972, n. 3106, 9 dicembre 1972, n. 3340 e 19 dicembre 1972, n. 3425
del Ministro per i lavori pubblici con i quali sono stati assegnati al
Provveditorato regionale alle opere pubbliche, anziché alla Regione, i
contributi di cui all'art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (contributo
all'Istituto autonomo case popolari per costruzione di alloggi a totale carico
dello Stato per baraccati, ecc.).
Visto l'atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi l'avv.
Antonio Sorrentino, per la Regione, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ricorso notificato l'8 maggio 1973 il Presidente della Regione siciliana ha
proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ricorso per
regolamento di competenza diretto ad ottenere l'annullamento dei decreti del
Ministro per i lavori pubblici 25 novembre 1972, n. 3106, 9 dicembre 1972, n.
3340 e 19 dicembre 1972, n. 3425, con i quali sono stati assegnati al
Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, anziché alla
Regione, i contributi previsti dall'art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, per la costruzione, da parte degli Istituti autonomi della case popolari,
di alloggi a totale carico dello Stato destinati ai fini espressamente indicati
dal precedente art. 48, primo comma.
La Regione deduce
che nel luglio 1972 essa aveva inviato al Comitato per l'edilizia residenziale
presso il Ministero dei LL.PP. il piano di localizzazione degli interventi
previsti dagli artt. 67 e 68 della legge n. 865 del 1971, chiedendo
espressamente che le fossero accreditati i contributi destinati alla Sicilia,
ma il Ministero, in uno scambio di note con il competente Assessorato dei
LL.PP., aveva precisato che i contributi stessi sarebbero stati assegnati al
Provveditorato regionale alle OO.PP. della Sicilia.
Secondo la
difesa della Regione, i tre decreti impugnati, con i quali le assegnazioni sono
state disposte in favore del Provveditorato, sarebbero illegittimi perché
emessi in violazione non solo dell'art. 70 della legge sulla casa n. 865 del
1971, ma soprattutto della competenza della Regione siciliana in materia di
edilizia popolare.
2. - Nel
giudizio dinanzi alla Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale con deduzioni
del 24 maggio 1973 chiede che il ricorso proposto dalla Regione venga
dichiarato inammissibile o comunque infondato.
In via
pregiudiziale, l'Avvocatura deduce la inammissibilità del ricorso per
tardività, sostenendo che esso é stato proposto oltre il termine perentorio di
sessanta giorni previsto dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87; ed invero, poiché la controversia in esame riguarderebbe non una
pretesa patrimoniale della Regione ma lo stesso potere di distribuzione dei
contributi previsti dalla legge sulla casa, l'Avvocatura ritiene che, quanto
meno dalla data in cui la Presidenza della Regione contestò al Ministero i
criteri di assegnazione dei contributi, deve decorrere il termine per la
proposizione del ricorso per regolamento di competenza.
Secondo la
difesa dello Stato, il ricorso sarebbe inammissibile anche sotto un diverso
profilo, in quanto la Regione ricorrente, invece di ottemperare al disposto del
citato art. 39, che richiede l'indicazione delle disposizioni costituzionali di
cui si assume la violazione, si sarebbe limitata a denunciare la violazione di
una generica e inesistente competenza regionale in materia di edilizia popolare
nonché la violazione dell'art. 70 della legge n. 865 del 1971 in ordine al
quale non sarebbe ipotizzabile un conflitto di rango costituzionale.
Nel merito,
poi, l'Avvocatura afferma che la Regione siciliana non avrebbe alcun titolo per
ottenere in gestione i contributi destinati agli Istituti autonomi delle case
popolari, perché essa sarebbe priva di competenza in materia di edilizia
popolare.
All'udienza
di discussione le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie deduzioni.
Considerato in diritto
1. - Con
ricorso notificato in data 8 maggio 1973, il Presidente della Regione siciliana
ha proposto giudizio per regolamento di competenza nei confronti dello Stato,
assumendo che, ai sensi dell'art. 70 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i
fondi attribuiti alla Sicilia in forza dell'art. 68 della stessa legge,
avrebbero dovuto essere assegnati alla Regione e non, secondo quanto era stato
invece disposto, al Provveditorato alle OO.PP. di Palermo. Nel sollevare il
conflitto di attribuzioni, la Regione ricorrente ha impugnato tre decreti del
Ministro dei lavori pubblici, emessi il 25 novembre, 9 e 19 dicembre 1972 e
recanti rispettivamente i numeri 3106, 3340 e 3425, con i quali, in concreto, é
stato disposto l'accreditamento di tali fondi. La difesa dello Stato ha però
eccepito la inammissibilità del ricorso, sostenendo che il conflitto in esame
sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta giorni, previsto, a pena di
decadenza, dall'art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, termine che
dovrebbe decorrere dal momento in cui la Regione venne a conoscenza della
determinazione, da parte dello Stato, dei criteri di ripartizione e
assegnazione dei contributi.
2. -
L'eccezione dell'Avvocatura é fondata.
Ed invero, il
provvedimento che aveva disposto l'assegnazione dei contributi in favore del
Provveditorato, e di cui i decreti costituiscono soltanto successivi atti di
esecuzione, é il piano del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) che
costituisce l'atto terminale di un complesso procedimento introdotto e
disciplinato dalla così detta legge sulla casa, la n. 865 del 22 ottobre 1971.
Stabilisce
infatti l'art. 3 che le Regioni forniscono ogni anno al C.E.R. le indicazioni
delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare; che il
C.E.R. formula il piano di ripartizione fra le Regioni dei fondi disponibili;
che tale piano é sottoposto dal Ministro dei LL.PP. al Comitato per la
programmazione economica (CIPE), il quale lo approva e lo comunica alle
Regioni. Queste, ricevuto il piano, approvano il proprio piano di
localizzazione e lo comunicano al C.E.R. che, in riferimento ai fondi messi a
disposizione di ciascuna Regione, predispone il programma di utilizzazione dei
fondi disponibili. Seguono quindi i provvedimenti di accreditamento dei fondi
in favore degli organi indicati nel piano.
3. - Ora,
dagli atti esibiti dalle parti, e particolarmente dalla lettera della
Presidenza della Regione siciliana indirizzata ai Ministri dei LL.PP. e del
Tesoro in data 24 febbraio 1973, risulta che il piano C.E.R., con la
prescrizione che i relativi fondi sarebbero stati assegnati al Provveditorato,
era stato comunicato alla Regione il 12 settembre 1972, con nota ministeriale
n. 559, e che il Presidente ne aveva avuto piena conoscenza, perché, con
telegramma n. 7593 del 25 novembre 1972, aveva protestato col C.E.R. proprio in
ordine alla destinazione dei fondi.
Infatti la
indicata lettera della Presidenza regionale del 21 dicembre 1972, così si
esprime: "Al riguardo questa Presidenza, che aveva avuto occasione di
rilevare dalla nota ministeriale n. 559 del 12 settembre 1972 l'intendimento
del C.E.R. di accreditare direttamente in favore del suddetto Provveditorato i
fondi in argomento, con proprio telegramma n. 7593 del 25 novembre 1972, indirizzato
al predetto Comitato, ha manifestato il proprio dissenso in merito alla
determinazione adottata ed ha rivolto viva preghiera per il riesame della
decisione al fine di ottenere un sollecito accreditamento dei fondi in
argomento".
Il brano
riportato rende certo, senza alcun margine di dubbio, che il Presidente della
Regione siciliana, almeno dalla data del 25 novembre 1972 in cui spedì il
telegramma di protesta, ebbe piena conoscenza della volontà manifestata dai
competenti organi dello Stato in ordine alla designazione del Provveditorato
alle OO.PP. di Palermo come destinatario dei fondi.
E poiché tale
manifestazione di volontà, indipendentemente dalla forma nella quale veniva
resa esplicita (sentenze
nn. 87 del 1973, 171 del 1971 e 154 del 1967),
costituiva indubbia affermazione della competenza dello Stato, in materia che
la Regione sosteneva e sostiene essere ad essa esclusivamente riservata, é
evidente che dalla data della conoscenza di quella volontà cominciava a
decorrere per la Regione il termine di sessanta giorni stabilito dal secondo
comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed entro il quale il
ricorso in esame doveva essere proposto. Ond'é che quello notificato l'8 maggio
1973, risulta tardivo.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dal Presidente
della Regione siciliana con atto 8 maggio 1973 ed avente per oggetto
l'annullamento dei decreti emessi dal Ministro dei lavori pubblici in data 25
novembre, 9 e 19 dicembre 1972 e recanti i numeri 3106, 3340 e 3425.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6
aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 14 aprile 1976.