SENTENZA
N. 5
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 598 del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1974 dalla Corte suprema di cassazione
- sezione I penale - nel procedimento penale a carico di Gigli Umberto,
iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.
Udito nella
camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza
22 marzo 1974, la Corte suprema di cassazione (I sezione penale), investita del
ricorso avverso una sentenza di diniego di riabilitazione della Corte di
appello di Roma, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 24 della
Costituzione, dell'art. 598 del codice di procedura penale, nella parte in cui,
pur ammettendo che il condannato possa presentare memoria sottoscritta da lui
ovvero da un avvocato o procuratore all'uopo nominato, non prescrive che, a tal
fine, sia disposto il deposito degli atti (acquisizioni probatorie e
conclusioni del pubblico ministero) con conseguente avviso al condannato e al difensore
se nominato e concessione di un congruo termine per la presentazione di memorie
od istanze.
Poiché dopo
gli adempimenti di legge non vi é stata costituzione di parte, la questione
come sopra proposta viene ora alla cognizione della Corte in camera di
consiglio, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 87 del 1953.
Considerato in diritto
1. - L'art.
598 c.p.p, che disciplina l'istruttoria e la decisione sulla domanda di
riabilitazione, statuisce che la Corte d'appello possa assumere, anche per
mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, le informazioni che reputa opportune
e decide in camera di consiglio "sulle requisitorie scritte del
procuratore generale"; non prevede l'obbligo del deposito degli atti e la
notificazione dell'avviso di deposito all'imputato e al suo difensore (se
nominato), i quali possono unicamente presentare memorie.
Nell'ordinanza
la Cassazione prospetta il dubbio che la norma in questione, non prevedendo
come obbligatorio il deposito degli atti istruttori e la notificazione dell'avviso,
violi l'art. 24 della Costituzione, in quanto non consente un adeguato
esercizio del diritto di difesa, non ponendo l'istante in condizione di
conoscere le risultanze istruttorie e le conclusioni del pubblico ministero.
2. - La
questione é fondata.
É pacifico
che il procedimento di riabilitazione - che é definito con sentenza ed ha per
oggetto un vero e proprio diritto soggettivo - ha carattere giurisdizionale:
dal che deriva che deve svolgersi con le garanzie previste dall'art. 24 della
Costituzione.
Secondo i
principi costantemente affermati da questa Corte, il diritto di difesa é, in
primo luogo, garanzia di contraddittorio; pertanto, pur potendo variamente
atteggiarsi, in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di
procedimento, può dirsi assicurato solo quando l'interessato abbia la
possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale (sentenze n. 199 del
1975; 255
del 1974 e 190
del 1970).
La dottrina e
la giurisprudenza dei giudici ordinari sono concordi nell'interpretare l'art.
598 c.p.p nel senso che sia consentita all'istante la mera facoltà di
presentare memorie, senza prevedere l'instaurazione di un vero e proprio
contraddittorio, sia pure nei limiti connaturali ad un procedimento in camera
di consiglio. Ma la mera facoltà di presentare memorie come giustamente rileva
l'ordinanza di rimessione non é idonea ad assicurare la difesa dell'interessato
se non gli é consentito di prendere cognizione delle acquisizioni probatorie e
delle conclusioni del pubblico ministero, sulla base delle quali deve essere
pronunciata la sentenza ed in relazione alle quali l'istante ha interesse a
presentare le proprie deduzioni. Tale interesse appare particolarmente ampio
ove si consideri che, se la riabilitazione é negata, l'istanza non può essere
rinnovata che dopo trascorso, dal giorno in cui la sentenza é divenuta
irrevocabile, un nuovo termine uguale a quello stabilito per la presentazione
della prima istanza, salvo che sia negata per difetto o irregolarità di qualche
documento (art. 599 c.p.p.).
3. - La
disciplina in esame, pertanto, deve ritenersi sicuramente non conforme all'art.
24 della Costituzione, perché non contempla adempimenti idonei a garantire il
contraddittorio, quali quelli previsti dal primo e secondo comma dell'art. 372
c.p.p. a chiusura dell'istruttoria formale.
Deve quindi
estendersi all'ipotesi esaminata la normativa di cui al citato art. 372 e
conseguentemente ritenersi che, prima della decisione della Corte di appello,
debbano depositarsi in cancelleria gli atti e i documenti della procedura,
dandosene avviso a chi abbia sottoscritto la domanda di riabilitazione
(l'interessato o un suo procuratore speciale, a norma dell'art. 44 disp. att.
c.p.p.), ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui al secondo comma del su
menzionato art. 372 c.p.p.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 24 della
Costituzione, dell'art. 598 c.p.p., nella parte in cui non prevede che prima
della decisione della Corte d'appello si proceda agli adempimenti di cui
all'art. 372, primo e secondo comma, dello stesso codice, ai fini
dell'esercizio delle facoltà da questa norma previste.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo
ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO.
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 15 gennaio 1976.