Sentenza n. 5 del 1976
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SENTENZA N. 5

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 598 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione I penale - nel procedimento penale a carico di Gigli Umberto, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 22 marzo 1974, la Corte suprema di cassazione (I sezione penale), investita del ricorso avverso una sentenza di diniego di riabilitazione della Corte di appello di Roma, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dell'art. 598 del codice di procedura penale, nella parte in cui, pur ammettendo che il condannato possa presentare memoria sottoscritta da lui ovvero da un avvocato o procuratore all'uopo nominato, non prescrive che, a tal fine, sia disposto il deposito degli atti (acquisizioni probatorie e conclusioni del pubblico ministero) con conseguente avviso al condannato e al difensore se nominato e concessione di un congruo termine per la presentazione di memorie od istanze.

Poiché dopo gli adempimenti di legge non vi é stata costituzione di parte, la questione come sopra proposta viene ora alla cognizione della Corte in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 87 del 1953.

Considerato in diritto

1. - L'art. 598 c.p.p, che disciplina l'istruttoria e la decisione sulla domanda di riabilitazione, statuisce che la Corte d'appello possa assumere, anche per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, le informazioni che reputa opportune e decide in camera di consiglio "sulle requisitorie scritte del procuratore generale"; non prevede l'obbligo del deposito degli atti e la notificazione dell'avviso di deposito all'imputato e al suo difensore (se nominato), i quali possono unicamente presentare memorie.

Nell'ordinanza la Cassazione prospetta il dubbio che la norma in questione, non prevedendo come obbligatorio il deposito degli atti istruttori e la notificazione dell'avviso, violi l'art. 24 della Costituzione, in quanto non consente un adeguato esercizio del diritto di difesa, non ponendo l'istante in condizione di conoscere le risultanze istruttorie e le conclusioni del pubblico ministero.

2. - La questione é fondata.

É pacifico che il procedimento di riabilitazione - che é definito con sentenza ed ha per oggetto un vero e proprio diritto soggettivo - ha carattere giurisdizionale: dal che deriva che deve svolgersi con le garanzie previste dall'art. 24 della Costituzione.

Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, il diritto di difesa é, in primo luogo, garanzia di contraddittorio; pertanto, pur potendo variamente atteggiarsi, in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento, può dirsi assicurato solo quando l'interessato abbia la possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale (sentenze n. 199 del 1975; 255 del 1974 e 190 del 1970).

La dottrina e la giurisprudenza dei giudici ordinari sono concordi nell'interpretare l'art. 598 c.p.p nel senso che sia consentita all'istante la mera facoltà di presentare memorie, senza prevedere l'instaurazione di un vero e proprio contraddittorio, sia pure nei limiti connaturali ad un procedimento in camera di consiglio. Ma la mera facoltà di presentare memorie come giustamente rileva l'ordinanza di rimessione non é idonea ad assicurare la difesa dell'interessato se non gli é consentito di prendere cognizione delle acquisizioni probatorie e delle conclusioni del pubblico ministero, sulla base delle quali deve essere pronunciata la sentenza ed in relazione alle quali l'istante ha interesse a presentare le proprie deduzioni. Tale interesse appare particolarmente ampio ove si consideri che, se la riabilitazione é negata, l'istanza non può essere rinnovata che dopo trascorso, dal giorno in cui la sentenza é divenuta irrevocabile, un nuovo termine uguale a quello stabilito per la presentazione della prima istanza, salvo che sia negata per difetto o irregolarità di qualche documento (art. 599 c.p.p.).

3. - La disciplina in esame, pertanto, deve ritenersi sicuramente non conforme all'art. 24 della Costituzione, perché non contempla adempimenti idonei a garantire il contraddittorio, quali quelli previsti dal primo e secondo comma dell'art. 372 c.p.p. a chiusura dell'istruttoria formale.

Deve quindi estendersi all'ipotesi esaminata la normativa di cui al citato art. 372 e conseguentemente ritenersi che, prima della decisione della Corte di appello, debbano depositarsi in cancelleria gli atti e i documenti della procedura, dandosene avviso a chi abbia sottoscritto la domanda di riabilitazione (l'interessato o un suo procuratore speciale, a norma dell'art. 44 disp. att. c.p.p.), ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui al secondo comma del su menzionato art. 372 c.p.p.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dell'art. 598 c.p.p., nella parte in cui non prevede che prima della decisione della Corte d'appello si proceda agli adempimenti di cui all'art. 372, primo e secondo comma, dello stesso codice, ai fini dell'esercizio delle facoltà da questa norma previste.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI -  Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 1976.