Sentenza n. 86 del 1975
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SENTENZA N. 86

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 2 e 5 del d.l. C.P.S. 29 luglio 1947, numero 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale";

b) degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, numero 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali", nonché dell'art. 44 bis aggiuntovi dall'articolo 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249";

e) degli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale";

d) degli artt. da 19 a 28, 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori);

promossi con ricorsi del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificati il 19 febbraio 1972, depositati in cancelleria il 29 successivo ed iscritti ai nn. 16, 26, 35 e 37 del registro ricorsi 1972.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 e depositato il 29 successivo, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano ha sollevato - in riferimento agli artt. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 2, 26, 50 e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, 2 e 6 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale".

Le norme impugnate consentirebbero, infatti, in contrasto con la tutela costituzionalmente assicurata alle minoranze etniche linguistiche, esclusivamente alle associazioni nazionali di lavoratori la gestione di istituti di patronato e di assistenza e subordinerebbero, inoltre, al solo parere di tali associazioni la ripartizione dei fondi fra gli istituti di patronato.

Un secondo ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato anch'esso il 19 ed il 21 febbraio 1972 e depositato il 29 successivo, ha promosso - in riferimento agli artt. 2 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 2, secondo comma, 45 e 51 della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, e 39 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali", e dell'art. 44 bis aggiuntovi dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249": norme tutte che limitano la possibilità di essere collocati in aspettativa per motivi sindacali e di essere autorizzati ad assentarsi dall'ufficio per gli stessi motivi ai soli dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, circoscrivendo altresì il diritto di riunione del personale stesso alla circostanza che le riunioni siano indette dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione.

Una terza questione di legittimità costituzionale é poi sollevata, sempre in via principale, dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano con ricorso notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 e depositato il 29 successivo, nei riguardi degli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", per contrasto con l'art. 2 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, e con gli artt. 2 e 51 della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1.

Le disposizioni denunciate violerebbero anch'esse il principio di tutela delle minoranze, in quanto nella disciplina di enti parastatali chiamano a far parte dei vari comitati operanti a livello regionale e provinciale soltanto rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale.

Infine, un ultimo ricorso dello stesso Presidente della Provincia di Bolzano anch'esso notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 e depositato il 29 successivo, impugna con riferimento agli artt. 2 della legge cost. n. 5 del 1948, n. 2, 7, 50 e 51 della legge cost. n. 1 del 1971 e 39 della Costituzione, gli artt. 19 a 28, 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, numero 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

Anche queste ultime norme sarebbero lesive, per ragioni analoghe, del principio di protezione delle minoranze, argomentando anche dalla attribuzione alle Provincie di nuove competenze legislative nelle materie dell'assistenza ed orientamento nel collocamento dei lavoratori e di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori (art. 6 n. 4 e 7 della legge cost. n. 1 del 1971).

2. - Resiste a tutti i ricorsi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con deduzioni depositate il 9 marzo 1972, nelle quali chiede una dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza delle questioni.

3. - Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, convenendo peraltro sull'avvenuta cessazione delle ragioni del contendere per quanto riguarda il ricorso n.37 del 1972, limitatamente all'asserita violazione dell'art. 7 della legge cost. n. 1 del 1971 in materia di collocamento al lavoro.

Considerato in diritto

1. - quattro ricorsi della Provincia di Bolzano, involgendo in primo luogo una medesima pregiudiziale, concernente la loro ammissibilità, e proponendo - nel merito - questioni sostanzialmente analoghe, possono essere riuniti per unica decisione.

2. - Il quesito pregiudiziale sulla ammissibilità dei ricorsi sorge per la circostanza che essi sono tutti rivolti nei confronti di disposizioni di leggi statali anteriori all'entrata in vigore della legge cost. n. 1 del 1971, portante modificazioni allo Statuto della Regione del Trentino-Alto Adige e perciò (necessariamente) oltre i termini di decadenza prefissati alle Regioni (ed ora anche alle Provincie di Bolzano e di Trento) per impugnare in via di azione leggi statali: termini sempre decorrenti dalla pubblicazione delle leggi medesime. Anche questa volta, invece, come già nel caso deciso con la sentenza n. 13 del 1974, la Provincia ha proposto l'impugnativa entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle accennate modifiche statutarie, in forza delle quali le viene riconosciuta - a differenza che nel passato - legittimazione diretta al ricorso, per violazione - oltre che delle competenze legislative ad essa spettanti sulle singole materie - del principio di "tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina", specificamente menzionato nell'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971 (accanto ad ogni altra violazione dello Statuto) come vizio della legislazione statale censurabile da questa Corte dietro ricorso della Provincia.

Come é noto, con la ricordata sentenza n. 13 del 1974, ribadita dalla ordinanza n. 269 dello stesso anno, una tale impostazione venne disattesa: per motivi e considerazioni, peraltro, non trasferibili alla ipotesi che viene ora portata all'esame della Corte, e che é nettamente diversa. Sostanzialmente, infatti, con i ricorsi in epigrafe, la Provincia di Bolzano non denuncia invasione da parte di leggi statali anteriori di competenze legislative da essa rivendicate come proprie, per l'attribuzione fattane dalle disposizioni costituzionali modificatrici dello Statuto del 1948; denuncia, invece, l'asserito contrasto di determinate norme poste dalle leggi stesse con il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui al detto art. 51. E, non rientrando le materie che formano oggetto delle disposizioni statali impugnate tra quelle su cui sussiste una competenza legislativa della Provincia ricorrente, questa non potrebbe, evidentemente, sostituire le disposizioni legislative statali che ritenga lesive della sua autonomia legiferando essa stessa, entro i limiti costituzionalmente prefissati alle conferitele potestà normative. Soltanto lo Stato, dunque, sarebbe in grado di adeguare la propria legislazione all'esigenza di tutela delle minoranze tedesca e ladina: tanto più che tale esigenza attiene strettamente alla situazione giuridica complessiva della Provincia di Bolzano, quale ad essa garantita dallo Statuto, specie tenendo conto delle modificazioni ed integrazioni apportatevi dalla legge cost. del 1971.

Non varrebbe perciò opporre ai ricorsi della Provincia di cui é adesso questione quel principio di continuità che questa Corte ebbe ad enunciare nelle precedenti ricordate occasioni, in presenza di tutt'altre circostanze: con la conseguenza che i ricorsi medesimi devono ritenersi ammissibili.

Una siffatta conclusione potrebbe dar luogo a qualche dubbio unicamente per quanto riguarda le censure proposte con il ricorso n. 37 del 1972 nei confronti degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in relazione all'art. 15, quarto comma, della legge n. 264 del 1949, in materia di collocamento al lavoro, per contrasto con l'art. 7 della legge cost. n. 1 del 1971: il quale, oltre ad affermare il principio del diritto dei cittadini residenti nella Provincia di Bolzano alla precedenza, attribuisce alla Provincia medesima una competenza legislativa, peraltro "integrativa" delle leggi statali. Ma ogni questione al riguardo può ritenersi superata, dichiarandosi (come da esplicita richiesta della difesa della Provincia) cessata la ragione del contendere, dal momento che le norme di attuazione emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, hanno ormai provveduto in argomento, uniformandosi al predetto principio dell'art. 7.

3. - Nel merito, e prescindendo per quanto ora da ultimo osservato da quel che attiene al collocamento, le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Provincia ricorrente possono raggrupparsi come segue.

A) Gli artt. 2 e 5 del d.l.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, consentendo alle sole associazioni "nazionali" di lavoratori, che abbiano gli ulteriori requisiti ivi specificati, di dar vita a Istituti di patronato e di assistenza sociale e richiedendo esclusivamente il parere delle associazioni medesime sulla ripartizione dei fondi tra i detti Istituti, sarebbero in contrasto con l'art. 2 del testo originario dello Statuto della Regione e con gli artt. 2, 26, 50 e 51 della citata legge cost. modificatrice n. 1 del 1971, nonché con gli artt. 2, e 6 Cost. in quanto implicitamente impediscono ai lavoratori appartenenti ai gruppi di lingua tedesca e ladina della Provincia di Bolzano di costituire propri istituti similari (ric. n. 16).

B) I menzionati artt. 2 e 51 della legge cost. del 1971 e 2 dello Statuto del 1948 sarebbero altresì violati dagli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e 33 e seguenti del decreto presidenziale n. 639 del 1970, emesso sulla base della delega in quella contenuta, nella parte in cui, disciplinando i Comitati comunali e provinciali dell'Inps, chiamano a farne parte, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, membri designati, dalle "sole" organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, e in rappresentanza dei datori di lavoro, membri designati dalle organizzazioni sindacali di settore più rappresentative, determinando così, sempre nell'ambito della Provincia di Bolzano, una situazione analoga a quella di cui sopra alla lett. A), in danno degli appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina (ric. n. 35).

C) Per identiche ragioni, viene poi contestata la legittimità costituzionale, assumendosi violazione anche dell'art. 39 Cost.: 1) degli artt. 19 a 28 della legge n. 300 del 1970 ("Statuto dei lavoratori"), nella parte in cui, nell'attribuire determinati diritti e poteri alle rappresentanze sindacali aziendali, stabiliscono peraltro che queste non possono istituirsi se non nell'ambito di associazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su piano nazionale, ovvero che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro, nazionali o provinciali, applicati nell'unità produttiva (ric. n. 37); 2) degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, di delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, il decentramento e il riassetto delle carriere (che, nella parte che qui interessa, é legge disciplinante immediatamente la materia e quindi impugnabile in via di azione) e dell'articolo 44 bis aggiuntovi dall'art. 20 della legge n. 775 del 1970 (ric. n. 26).

4. - É superfluo indugiare sulle censure per violazione degli artt. 2, 6 e 39 Cost., non essendo la Provincia legittimata a proporle come censure autonome ed a sé stanti in sede di ricorso diretto contro leggi statali; come pure sui profili relativi alle disposizioni degli artt. 26 e 50 della legge cost. n. 1 del 1971, le quali, concernendo esclusivamente leggi regionali e provinciali, non vengono direttamente in considerazione nell'attuale giudizio, avente ad unico oggetto disposizioni di leggi dello Stato. Sotto il primo dei detti profili, le questioni sono perciò inammissibili; sotto il secondo, senz'altro infondate.

In realtà, la sola vera questione di costituzionalità sottoposta dai quattro ricorsi al giudizio di questa Corte si riduce, nei suoi termini essenziali, al preteso contrasto delle disposizioni legislative statali che si sono qui ora menzionate con il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina nella Provincia di Bolzano, ora affermato nell'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971.

Tale principio rappresenta senza dubbio qualcosa di diverso, e di più, rispetto al principio di parità dei cittadini, indipendentemente dalla loro appartenenza all'uno ed all'altro gruppo linguistico, enunciato già - quest'ultimo - nella prima parte dell'art. 2 dello Statuto e logico corollario, con specifico riferimento al tema in oggetto, del più generale principio dell'art. 3, primo comma, Cost. (eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, senza distinzioni, tra l'altro, "di lingua"). Tutela delle minoranze tedesca e ladina, come dice adesso l'art. 51, significa, invece, esigenza di un trattamento specificamente differenziato, in applicazione piuttosto dell'articolo 6 Cost. prescrivente che "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche": ed é questa per l'appunto l'esigenza fatta valere dalla Provincia ricorrente assumendo che con essa contrasterebbe la normativa statale impugnata.

5. - Ciò posto, é da osservare che il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina si rivolge essenzialmente nella duplice direzione, di assicurarne, per un verso, la permanenza contro forzate assimilazioni (al che accennava anche la seconda parte dell'art. 2 dello Statuto originario, laddove prescrive siano salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali: in questo senso si veda la sentenza n. 192 del 1970) e di garantire alle stesse, per altro verso, forme e modi di partecipazione all'organizzazione politico-amministrativa della Provincia (e della Regione), in proporzione della loro consistenza numerica.

Ma rimane estraneo all'operare del detto principio quanto attiene alle materie della previdenza ed assistenza sociale e delle libertà sindacali, così dei dipendenti pubblici come di quelli privati, nei luoghi di lavoro. Gli interessi afferenti a tali oggetti sono, infatti, comuni a tutti gli appartenenti alla stessa categoria professionale, lavoratori o datori di lavoro che siano, senza che le differenze di lingua o di origine etnica assumano al riguardo giuridica rilevanza. Ciò non toglie, ovviamente, che il legislatore possa, nella sua discrezionalità, ritenere opportuna l'emanazione di norme particolari che valgano a soddisfare aspettative di carattere psicologico che si manifestino nella realtà sociale. Ma, sul piano della legittimità costituzionale, non sussiste contrasto tra il principio statutario invocato dalla Provincia ricorrente e la legislazione statale che forma oggetto delle impugnative.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) la inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.l.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale", degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali", dell'art. 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n.249", degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", proposte con i ricorsi nn. 16, 26 e 37 del 1972 del Presidente della Provincia di Bolzano, in riferimento agli articoli 2, 6 e 39 della Costituzione;

b) la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sopra citata, proposta con il ricorso n. 37 del 1972, dal Presidente della Provincia di Bolzano;

c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.l.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, citato, degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, citata e dell'art. 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, citata, degli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, 1 n. 153", degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, della legge 20 maggio 1970, n. 300 citata, proposte, in riferimento agli artt. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e 2, 26, 45, 50 e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, con i ricorsi di cui in epigrafe, dal Presidente della Provincia di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1975.