SENTENZA N. 86
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale:
a) degli artt. 2 e 5 del d.l. C.P.S. 29 luglio
1947, numero 804, recante "Riconoscimento
giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale";
b) degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo
1968, numero 249, recante "Delega al Governo per
il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle
funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti
statali", nonché dell'art. 44 bis aggiuntovi dall'articolo 20 della legge
28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18
marzo 1968, n. 249";
e) degli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile
1969, n. 153, recante "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme
in materia di sicurezza sociale", anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del d.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, recante "Attuazione delle deleghe conferite al
Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile
1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale";
d) degli artt. da
promossi con ricorsi del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano, notificati il 19 febbraio 1972, depositati in
cancelleria il 29 successivo ed iscritti ai nn. 16,
26, 35 e 37 del registro ricorsi 1972.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975
il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Umberto Coronas,
per
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 e depositato il
29 successivo, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano ha sollevato -
in riferimento agli artt. 2
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, 2, 26, 50 e 51 della legge costituzionale 10
novembre 1971, n. 1, 2 e 6 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante
"Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza
sociale".
Le norme impugnate consentirebbero, infatti, in contrasto con la tutela
costituzionalmente assicurata alle minoranze etniche linguistiche,
esclusivamente alle associazioni nazionali di lavoratori la gestione di
istituti di patronato e di assistenza e subordinerebbero, inoltre, al solo
parere di tali associazioni la ripartizione dei fondi fra gli istituti di
patronato.
Un secondo ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano,
notificato anch'esso il 19 ed il 21 febbraio 1972 e depositato il 29
successivo, ha promosso - in riferimento agli artt. 2 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5,
contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 2,
secondo comma, 45 e 51 della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, e 39
della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante
"Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato,
per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle
retribuzioni dei dipendenti statali", e dell'art. 44 bis aggiuntovi
dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed
integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249": norme tutte che limitano
la possibilità di essere collocati in aspettativa per motivi sindacali e di
essere autorizzati ad assentarsi dall'ufficio per gli stessi motivi ai soli
dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali
a carattere nazionale maggiormente rappresentative, circoscrivendo altresì il
diritto di riunione del personale stesso alla circostanza che le riunioni siano
indette dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di
amministrazione.
Una terza questione di legittimità costituzionale é poi sollevata, sempre
in via principale, dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano con
ricorso notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 e depositato il 29 successivo,
nei riguardi degli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante
"Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale", anche in relazione agli artt. 33 e
seguenti del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante
"Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt.
27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", per
contrasto con l'art. 2 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, e con gli artt. 2 e 51 della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1.
Le disposizioni denunciate violerebbero anch'esse il principio di tutela
delle minoranze, in quanto nella disciplina di enti parastatali chiamano a far
parte dei vari comitati operanti a livello regionale e provinciale soltanto
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle
confederazioni sindacali a carattere nazionale.
Infine, un ultimo ricorso dello stesso Presidente della Provincia di
Bolzano anch'esso notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 e depositato il 29
successivo, impugna con riferimento agli artt. 2
della legge cost. n. 5 del 1948, n. 2, 7, 50 e 51 della legge cost. n. 1 del 1971 e 39 della Costituzione, gli artt.
Anche queste ultime norme sarebbero lesive, per ragioni analoghe, del
principio di protezione delle minoranze, argomentando anche dalla attribuzione
alle Provincie di nuove competenze legislative nelle
materie dell'assistenza ed orientamento nel collocamento dei lavoratori e di
apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori (art.
6 n. 4 e 7 della legge cost. n. 1 del 1971).
2. - Resiste a tutti i ricorsi il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con deduzioni
depositate il 9 marzo 1972, nelle quali chiede una dichiarazione di
inammissibilità o di infondatezza delle questioni.
3. - Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive
conclusioni, convenendo peraltro sull'avvenuta cessazione delle ragioni del
contendere per quanto riguarda il ricorso n.37 del
1972, limitatamente all'asserita violazione dell'art. 7 della legge cost. n. 1
del
Considerato in diritto
1. - quattro ricorsi della Provincia di Bolzano, involgendo in primo
luogo una medesima pregiudiziale, concernente la loro ammissibilità, e
proponendo - nel merito - questioni sostanzialmente analoghe,
possono essere riuniti per unica decisione.
2. - Il quesito pregiudiziale sulla
ammissibilità dei ricorsi sorge per la circostanza che essi sono tutti rivolti
nei confronti di disposizioni di leggi statali anteriori all'entrata in vigore
della legge cost. n. 1 del 1971, portante modificazioni allo Statuto della
Regione del Trentino-Alto Adige e perciò (necessariamente) oltre i termini di
decadenza prefissati alle Regioni (ed ora anche alle Provincie
di Bolzano e di Trento) per impugnare in via di azione leggi statali: termini
sempre decorrenti dalla pubblicazione delle leggi medesime. Anche questa volta,
invece, come già nel caso deciso con la sentenza n. 13 del
1974,
Come é noto, con la ricordata sentenza n. 13 del
1974, ribadita dalla ordinanza n. 269
dello stesso anno, una tale impostazione venne
disattesa: per motivi e considerazioni, peraltro, non trasferibili alla ipotesi
che viene ora portata all'esame della Corte, e che é nettamente diversa.
Sostanzialmente, infatti, con i ricorsi in epigrafe,
Non varrebbe perciò opporre ai ricorsi della Provincia di cui é adesso
questione quel principio di continuità che questa Corte ebbe
ad enunciare nelle precedenti ricordate occasioni, in presenza di tutt'altre circostanze: con la conseguenza che i ricorsi medesimi
devono ritenersi ammissibili.
Una siffatta conclusione potrebbe dar luogo a qualche dubbio unicamente
per quanto riguarda le censure proposte con il ricorso n. 37 del 1972 nei
confronti degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio
1970, n.
3. - Nel merito, e prescindendo per quanto ora da ultimo osservato da
quel che attiene al collocamento, le questioni di legittimità costituzionale
proposte dalla Provincia ricorrente possono raggrupparsi come segue.
A) Gli artt. 2 e 5 del d.l.C.P.S.
29 luglio 1947, n. 804, consentendo alle sole associazioni
"nazionali" di lavoratori, che abbiano gli ulteriori requisiti ivi
specificati, di dar vita a Istituti di patronato e di assistenza sociale e
richiedendo esclusivamente il parere delle associazioni medesime sulla
ripartizione dei fondi tra i detti Istituti, sarebbero in contrasto con l'art.
2 del testo originario dello Statuto della Regione e con gli artt. 2, 26, 50 e 51 della citata legge cost. modificatrice
n. 1 del 1971, nonché con gli artt. 2, e 6 Cost. in
quanto implicitamente impediscono ai lavoratori appartenenti ai gruppi di
lingua tedesca e ladina della Provincia di Bolzano di costituire propri
istituti similari (ric. n. 16).
B) I menzionati artt. 2 e 51 della legge cost.
del 1971 e 2 dello Statuto del 1948 sarebbero altresì violati dagli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e 33 e
seguenti del decreto presidenziale n. 639 del 1970, emesso sulla base della
delega in quella contenuta, nella parte in cui, disciplinando i Comitati
comunali e provinciali dell'Inps, chiamano a farne parte,
in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, membri designati, dalle
"sole" organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, e in
rappresentanza dei datori di lavoro, membri designati dalle organizzazioni
sindacali di settore più rappresentative, determinando così, sempre nell'ambito
della Provincia di Bolzano, una situazione analoga a quella di cui sopra alla
lett. A), in danno degli appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e
ladina (ric. n. 35).
C) Per identiche ragioni, viene poi contestata
la legittimità costituzionale, assumendosi violazione anche dell'art. 39 Cost.: 1) degli artt.
4. - É superfluo indugiare sulle censure per violazione degli artt. 2, 6 e 39 Cost., non essendo
In realtà, la sola vera questione di costituzionalità sottoposta dai
quattro ricorsi al giudizio di questa Corte si riduce, nei suoi termini
essenziali, al preteso contrasto delle disposizioni legislative statali che si
sono qui ora menzionate con il principio di tutela delle minoranze linguistiche
tedesca e ladina nella Provincia di Bolzano, ora affermato nell'art. 51 della
legge cost. n. 1 del 1971.
Tale principio rappresenta senza dubbio qualcosa di diverso, e di più,
rispetto al principio di parità dei cittadini, indipendentemente dalla loro
appartenenza all'uno ed all'altro gruppo linguistico, enunciato già -
quest'ultimo - nella prima parte dell'art. 2 dello Statuto e logico corollario,
con specifico riferimento al tema in oggetto, del più generale principio
dell'art. 3, primo comma, Cost. (eguaglianza di tutti
i cittadini dinanzi alla legge, senza distinzioni, tra l'altro, "di
lingua"). Tutela delle minoranze tedesca e ladina, come dice adesso l'art.
51, significa, invece, esigenza di un trattamento specificamente differenziato,
in applicazione piuttosto dell'articolo 6 Cost. prescrivente che "
5. - Ciò posto, é da osservare che il principio di tutela delle minoranze
linguistiche tedesca e ladina si rivolge essenzialmente nella duplice
direzione, di assicurarne, per un verso, la permanenza contro forzate
assimilazioni (al che accennava anche la seconda parte dell'art. 2 dello
Statuto originario, laddove prescrive siano salvaguardate le rispettive
caratteristiche etniche e culturali: in questo senso si veda la sentenza n. 192 del
1970) e di garantire alle stesse, per altro verso, forme e modi di partecipazione all'organizzazione politico-amministrativa
della Provincia (e della Regione), in proporzione della loro consistenza numerica.
Ma rimane estraneo all'operare del detto principio quanto attiene alle
materie della previdenza ed assistenza sociale e delle libertà sindacali, così
dei dipendenti pubblici come di quelli privati, nei luoghi di lavoro. Gli
interessi afferenti a tali oggetti sono, infatti, comuni a tutti gli
appartenenti alla stessa categoria professionale, lavoratori o datori di lavoro
che siano, senza che le differenze di lingua o di origine etnica assumano al
riguardo giuridica rilevanza. Ciò non toglie, ovviamente, che il legislatore possa, nella sua discrezionalità, ritenere opportuna
l'emanazione di norme particolari che valgano a soddisfare aspettative di
carattere psicologico che si manifestino nella realtà sociale. Ma, sul piano
della legittimità costituzionale, non sussiste contrasto tra il principio
statutario invocato dalla Provincia ricorrente e la
legislazione statale che forma oggetto delle impugnative.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara:
a) la inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.l.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante
"Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza
sociale", degli artt. 45 e 47 della legge 18
marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento
dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il
riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali",
dell'art. 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28
ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18
marzo 1968, n.249", degli artt.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento", proposte con i ricorsi nn. 16, 26
e 37 del 1972 del Presidente della Provincia di Bolzano, in
riferimento agli articoli 2, 6 e 39 della Costituzione;
b) la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di
legittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, sopra citata, proposta con il ricorso n. 37 del
1972, dal Presidente della Provincia di Bolzano;
c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.l.C.P.S. 29
luglio 1947, n. 804, citato, degli artt. 45 e 47
della legge 18 marzo 1968, n. 249, citata e dell'art. 44 bis, aggiunto alla
predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, citata, degli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante
"Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale", anche in relazione agli artt. 33 e
seguenti del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante
"Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt.
27 e 29 della legge 30 aprile 1969, 1 n. 153", degli artt.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, della legge 20 maggio 1970, n. 300
citata, proposte, in riferimento agli artt. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,
e 2, 26, 45, 50 e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, con i
ricorsi di cui in epigrafe, dal Presidente della Provincia di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 9 aprile 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1975.