Ordinanza n. 40 del 1975
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ORDINANZA N. 40

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott- Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, avente per oggetto sanzioni per omessa denuncia di stranieri ed apolidi, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 settembre 1973 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Zancanaro Eugenio, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 del 2 gennaio 1974;

2) ordinanza emessa l'11 luglio 1973 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Mermine Micheline, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 24 aprile 1974.

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la stessa questione é stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 76 del 1971 e n. 78 del 1973.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 (sanzioni per omessa denuncia di stranieri ed apolidi), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 76 del 1971 e n. 78 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO -  Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO

 

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1975.