ORDINANZA N. 76
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del d.lg. 11 febbraio 1948, n. 50, recante sanzioni per omessa
denuncia di stranieri o apolidi, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre
1969 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Ridondelli
Mario, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10
marzo 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che, con ordinanza 22 novembre
1969, il pretore di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.lg. 11
febbraio 1948, n. 50, recante sanzioni per la omessa denuncia di stranieri o
apolidi (d.lg. sul quale questa Corte si é già pronunciata ad altro proposito
con sentenza n.
104 del 19 giugno 1969);
che, secondo il pretore di Genova, l'art. 2
violerebbe il principio di uguaglianza, innanzi tutto perché la mancata
denuncia di stranieri o apolidi da parte di chi li alloggia o li ospita o li
assume al lavoro comporta una pena più elevata di quella stabilita per reati
altrettanto o addirittura più gravi, come la violazione, da parte di chi dà
alloggio per mercede, " di prescrizioni della legge o dell'autorità",
prevista nell'art. 665, terzo comma, cod. pen.; in secondo luogo perché irroga
la stessa pena a ipotesi criminose diverse, cioè tanto a chi dia alloggio per
mercede quanto a chi dia ospitalità gratuita o "del tutto isolata";
che non vi é stata costituzione di parti.
Considerato che, come risulta anche
dall'art. 1 dello stesso d.lg. 1948, n. 50, il legislatore ha ritenuto più
grave la mancata denuncia di uno straniero o d'un apolide che la mancata denuncia
d'un cittadino, con valutazione politica insindacabile da questa Corte;
cosicché la pena più elevata stabilita per il primo reato ha la sua
giustificazione razionale;
che la mancata denuncia da parte di chi dà
alloggio per mercede o di chi lo fa gratuitamente o saltuariamente non dà luogo
a diverse figure di reato, ma attiene alle diverse situazioni e circostanze in
cui il reato si commette, situazioni e circostanze delle quali il giudice può
tener conto nel graduare la pena spaziando dal massimo al minimo edittale;
che perciò la questione appare ictu
oculi infondata.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio
1948, n. 50 (sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), sollevata,
con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1971.