SENTENZA N. 28
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott- Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 548 e 550 del codice penale, promosso con ordinanza
emessa il 17 aprile 1972 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico
di Bartolini Andrea, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 201 del 2 agosto I972.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice
relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un
procedimento penale a carico di tale Bartolini
Andrea, imputato del reato di presunta istigazione continuata all'aborto, il
pretore di Padova ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 548 e 550 del codice penale
per contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e
con il principio nullum crimen sine lege di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Osserva il
giudice a quo che le norme impugnate dovrebbero ritenersi illegittime per
effetto della sentenza
n. 49 del 1971, che tuttavia non ha provveduto a dichiararne la illegittimità in via conseguenziale
onde la necessità di un nuovo giudizio. Detta sentenza ha fatto venir meno,
secondo il pretore di Padova, la tutela dell'integrità della stirpe, e da ciò
deriverebbe l'incostituzionalità di tutta la normativa sull'aborto. Peraltro,
ove non si condividesse la tesi predetta, le disposizioni impugnate sarebbero
egualmente illegittime, perché, quand'anche i reati di istigazione all'aborto e
di procurato aborto siano plurioffensivi e mirino
anche alla protezione del feto, la pena originariamente prevista apparirebbe
oggi sproporzionata per eccesso, essendo caduto uno dei beni alla cui tutela
era preordinata. Sicché il crimen sarebbe rimasto sine lege da un punto di vista
sostanziale.
É intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 13 luglio I972,
chiedendo dichiararsi inammissibile per difetto di rilevanza la questione
concernente l'art. 550 c.p.,
ed infondata quella relativa all'art. 548 dello stesso codice. osserva la difesa dello Stato che il difetto di rilevanza
appare ictu oculi quanto
all'art. 550 c.p., non essendo il Bartolini
imputato del delitto di atti abortivi su donna ritenuta incinta. Circa
l'istigazione all'aborto, rileva che proprio la citata sentenza n. 49 del
1971 ha precisato che dalla dichiarazione di illegittimità dell'art. 553
c.p. la propaganda e l'incitamento a pratiche anticoncettive
"restano subordinate ... all'osservanza delle norme riguardanti
l'istigazione a delinquere e l'apologia del reato (art. 414 c.p.), e in
particolare l'istigazione all'aborto". L'Avvocatura dello Stato ritiene
che l'aborto sia lesivo dell'integrità e sanità della specie umana, oltre ad
essere contrastante con il diritto alla vita e produttivo
di danni alla salute, notando infine che l'eventuale incongruità tra precetto e
sanzione nella norma penale non concerne il principio di legalità di cui
all'art. 25 , secondo comma, della Costituzione.
Considerato in diritto
Il pretore di
Padova ha sottoposto alla Corte la questione concernente il preteso contrasto
con i principi di legalità e di libertà di manifestazione del pensiero (art. 25, secondo comma, e 21 Cost.) degli artt.548
e 550 del codice penale che puniscono chi, fuori dei casi di concorso
nell'aborto, "istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi
idonei" e, rispettivamente, chi "somministra a una donna creduta
incinta mezzi diretti a procurare l'aborto, o comunque commette su di lei atti
diretti a questo scopo, ... se dal fatto deriva una lesione personale o la
morte della donna".
La questione é
inammissibile per manifesta irrilevanza.
Dagli atti del
procedimento penale risulta che la questura di Padova, nel trasmettere
all'autorità giudiziaria un'accusa anonima di sfruttamento della prostituzione,
concludeva precisando di non aver potuto raccogliere alcuna prova a carico del Bartolini, indicato come persona dedita allo sfruttamento
della prostituzione. Il pretore di Padova, che solo in
presenza di elementi offerti da indagini di polizia giudiziaria e non
già in base al semplice anonimo avrebbe potuto instaurare un vero e proprio
processo penale (sent. n.
300 del 1974), ha invece elevato imputazione a carico del Bartolini
e per di più per fatti completamente diversi anche da quelli enunciati
nell'anonimo.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la
questione di legittimità costituzionale degli artt.
548, 550 del codice penale, sollevata, in riferimento
agli artt. 25, secondo comma, e 21
della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
febbraio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in
cancelleria il 18 febbraio 1975.