Ordinanza n. 292 del 1974
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ORDINANZA N. 292

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1972 dal pretore di Ronciglione nel procedimento penale a carico di Simeoni Francesco, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, in riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero e di stampa (art. 21, primo e secondo comma, Cost.).

Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 48 del 1964 in riferimento agli stessi principi costituzionali;

che gli argomenti addotti non presentano carattere di sostanziale novità e trovano quindi piena confutazione nell'ampia motivazione svolta nella suddetta decisione di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), sollevata, in riferimento all'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 48 del 1964.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1974.