Sentenza n. 200 del 1974
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SENTENZA N. 200

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 304 bis, primo comma, e 304 quater, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Novelli Renato ed altri, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 30 agosto 1972.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza 4 marzo 1972 il giudice istruttore presso il tribunale di Ascoli Piceno, nel procedimento penale a carico di Novelli Renato ed altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente ai difensori delle parti di assistere all'assunzione dei testimoni in istruttoria, e dell'art. 304 quater dello stesso codice, nella parte in cui non consente il deposito dei relativi verbali in cancelleria, in quanto le dette disposizioni contrasterebbero con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

A sostegno della censura mossa all'art. 304 bis il giudice a quo rileva, in sostanza, che la presenza dei difensori all'escussione dei testi in istruttoria risponderebbe all'esigenza di garantire l'esercizio del diritto di difesa in ogni momento del procedimento, così come vorrebbe l'invocata norma costituzionale.

Specifico argomento a favore della esposta censura sarebbe fornito, secondo il giudice a quo, dalla circostanza che, secondo le disposizioni contenute nel citato art. 304 bis, il difensore della parte civile può assistere all'interrogatorio dell'imputato, mentre il difensore di quest'ultimo non può assistere all'interrogatorio della parte civile medesima, assunta come teste. Da ciò deriverebbe una situazione di svantaggio per l'imputato, che denunzierebbe, da sola, il contrasto dell'art. 304 bis con il diritto di difesa.

Con riguardo alla questione sollevata in relazione all'articolo 304 quater c.p.p., il giudice a quo osserva, poi, che la garanzia di difesa dovrebbe compiutamente osservarsi anche attraverso la tempestiva critica delle prove e la conseguente più rapida e giusta decisione, che sarebbero rese possibili dal deposito dei verbali in discorso entro il termine di cinque giorni previsto dalla norma impugnata per gli atti ivi elencati.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 30 agosto 1972.

Nessuna delle parti si é costituita in questa sede, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione sollevata in relazione all'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'assistenza dei difensori delle parti agli interrogatori dei testimoni, resi in istruttoria, é identica a quella già decisa con la sentenza n. 63 del 1972 di questa Corte, che l'ha dichiarata infondata sulla base della necessità di mantenere riservato lo svolgimento della detta prova in sede istruttoria, e della ripetibilità della prova stessa in dibattimento, nella pienezza del contraddittorio. Detto giudizio é stato confermato con la sentenza n. 154 del 1973.

Anche l'argomentazione prospettata a rincalzo nell'ordinanza di rinvio e relativa, sempre nell'ambito dell'art. 304 bis, alla posizione di preteso svantaggio in cui l'imputato verrebbe a trovarsi nei confronti della parte civile, il cui difensore potrebbe assistere all'interrogatorio dell'imputato stesso, senza che, reciprocamente, il difensore di quest'ultimo goda di analoga facoltà nei confronti della parte civile, é stata oggetto di espressa pronunzia di questa Corte che, con la sentenza n. 146 del 1973, ha escluso il contrasto del lamentato intervento del difensore di parte civile, con l'art. 24 della Costituzione.

Non sono stati, nella specie, addotti argomenti nuovi o tali da indurre la Corte a discostarsi dalle predette decisioni, anche per quanto riguarda i difensori delle parti diverse dall'imputato, nei cui confronti sono ovviamente validi gli argomenti contenuti nelle sovra richiamate decisioni, dato che la censura, anche nei loro riguardi, poggia sugli stessi presupposti, già disattesi in precedenza.

Pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

2. - Breve cenno a parte merita la questione sollevata nei confronti dell'art. 304 quater del codice di procedura penale. Tale disposizione, non consentendo il deposito dei verbali degli interrogatori dei testi assunti in istruttoria entro i cinque giorni dal compimento, a differenza di quanto, invece, previsto per gli altri atti ivi tassativamente elencati, comporterebbe, secondo l'ordinanza, una ulteriore lesione dei diritti della difesa dell'imputato, che sarebbe così limitata per quanto riguarda l'esercizio della critica delle deposizioni assunte e, conseguentemente, per quanto riguarda il suo contributo alla rapidità e giustizia della decisione.

Ma é agevole osservare che, anche rispetto al regime del deposito dei verbali delle deposizioni testimoniali istruttorie, non possono non ritenersi operanti i limiti riconosciuti all'intervento della difesa in relazione all'espletamento di tale mezzo istruttorio, dovendosi il deposito stesso considerare meramente strumentale ai fini dell'esercizio, da parte della difesa, delle proprie facoltà, consistenti, nella specie, nella presentazione di istanze in relazione al contenuto dei menzionati atti processuali.

Detti limiti sono già stati espressamente identificati da questa Corte con la ricordata sentenza n. 63 del 1972, la quale ha escluso che il rispetto dell'art. 24 Cost. esiga l'intervento della difesa per quanto concerne le prove testimoniali in sede istruttoria, in relazione alle quali, come si é detto, l'attività del magistrato inquirente é dominante e deve svolgersi in condizioni di riservatezza, che non compromettano, d'altra parte, il diritto di difesa, trattandosi di atti normalmente ripetibili in sede dibattimentale e previo deposito ad istruttoria conclusa, a norma dell'art. 372 cod. proc. pen.

Egualmente é pertanto anche da escludere la necessità del deposito, ai sensi dell'art. 304 quater cod. proc. pen., dei verbali in esame, ai fini dell'osservanza dell'invocata garanzia costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente ai difensori delle parti di assistere all'assunzione di testimoni in istruttoria, sollevata con l'ordinanza in data 4 marzo 1972 dal giudice istruttore presso il tribunale di Ascoli Piceno, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il deposito in cancelleria dei verbali delle prove testimoniali assunte in istruttoria, sollevata con l'ordinanza suddetta in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1974.