SENTENZA
N. 81
ANNO 1973
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 9 giugno 1972, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 19 del registro conflitti 1972, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 30 dicembre 1971, n. 12/3507/71, del Ministero delle finanze, con la quale si afferma che alla Regione non spettano le ritenute erTimes New Romani operate sui redditi di categoria C/2 dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con sede centrale fuori del territorio della Regione, che prestino servizio in Sicilia.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino,
per
Ritenuto in fatto
Con atto notificato il 9 giugno 1972 il Presidente della
Regione siciliana, regolarmente autorizzato dalla Giunta, ha proposto ricorso
per la risoluzione del conflitto di attribuzione sorto tra
Nel menzionato atto, dopo aver fatto presente che
Nel presente giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per resistere al ricorso.
Considerato in diritto
Il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana
riguarda la spettanza alla Regione oppure allo Stato delle ritenute erTimes New Romani
sui redditi di categoria C/2 dei dipendenti dello Stato e degli enti
parastatali con sede centrale fuori del territorio regionale, i quali prestino
servizio in Sicilia.
Con sentenza n. 71
del corrente anno questa Corte, interpretando gli artt. 2 e 4 del su indicato
decreto contenente le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana
in materia finanziaria, é giunta alla conclusione che alla Regione spettano
quelle entrate tributarie, e solo quelle, che essa avrebbe potuto far proprie
ove, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, fosse
stata esercitata la competenza legislativa concorrente assegnata alla Regione
dal primo comma dell'art. 36 dello Statuto. Sulla base di questa
interpretazione,
Ciò posto, é sufficiente, per la decisione del ricorso in
esame, osservare che le ritenute erTimes New Romani sui redditi di categoria C/2 dei
dipendenti statali e dei dipendenti di enti parastatali costituiscono un
sistema che
Una ulteriore conferma della validità di siffatta conclusione si ricava per altro dall'art. 7 del decreto n. 1074, e, in particolare, dalla disposizione contenuta nel secondo comma di tale articolo. Nella già menzionata decisione n. 71 é stato messo in luce che l'art. 37 dello Statuto, lungi dall'esprimere un principio generale, attribuisce, in via eccezionale, alla Regione una quota di imposta sui redditi prodotti da imprese aventi sede fuori del territorio, commisurata al reddito prodotto da stabilimenti ed impianti situati in Sicilia, estendendo in questo modo le entrate tributarie spettanti alla Regione al di là di quanto l'art. 36 Stat. consenta. Orbene, il citato art. 37 Stat. che predispone gli strumenti procedurali attraverso i quali si perviene alla individuazione della prescritta quota, concorre a dimostrare che le stesse norme di attuazione hanno inteso come eccezionale il disposto dell'art. 37 Stat.; ed il secondo comma, che coerentemente attribuisce alla Regione i corrispondenti tributi sui redditi di lavoro, prova che, al di fuori della materia attinente alle imprese con stabilimenti ed impianti in Sicilia, e che abbiano la loro sede in altra parte del territorio nazionale, non esistono altre ipotesi nelle quali sia possibile identificare tributi che, riscossi e ritenuti da enti non aventi sede nella Regione, siano di spettanza di questa ultima.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che spettano allo Stato, e non alla Regione siciliana, le ritenute erTimes New Romani sui redditi di categoria C/2 (ricchezza mobile ed imposta complementare) dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con sede fuori del territorio della Regione, i quali prestino servizio in Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1973.