SENTENZA N. 71
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 6 giugno 1972, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 17 del registro conflitti 1972, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 30 dicembre 1971, n. 12/3506/71, del Ministero delle finanze, con la quale é stata negata alla Regione l'attribuzione dei proventi dell'imposta generale sull'entrata riscossa in abbonamento da uffici finanziari dello Stato per atti economici compiuti nel territorio siciliano da filiali, depositi e stabilimenti di società, enti ed istituti di credito aventi la sede centrale in altra parte del territorio dello Stato.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore Nicola Reale;
uditi l'avv. Vittorio Ottaviano, per
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri il 6 giugno 1972
L'art. 4 delle norme di attuazione - ha precisato
A tale principio é conformato l'art. 4 del ricordato decreto legislativo di attuazione. Questo, nella parte in cui stabilisce che fra le entrate spettanti alla Regione debbano comprendersi quelle che, sebbene relative a fattispecie tributane maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici ubicati in altra parte del territorio dello Stato, dovrebbe essere interpretata nel senso che a questa devono essere versati i tributi, il cui presupposto consista in redditi o manifestazioni di ricchezza direttamente o indirettamente prodotti nell'ambito regionale.
In riferimento al disposto dell'art. 4 delle norme di attuazione la difesa della Regione ha contestato la tesi, espressa nella impugnata nota del Ministero delle finanze, secondo la quale "si hanno entrate che affluiscono per esigenze amministrative ad uffici finanziari fuori del territorio regionale, solo se l'Amministrazione può stabilire a sua discrezione il luogo della riscossione" e non quando detto luogo risulti determinato in base al sistema impositivo di ciascun tributo.
Sarebbe stato fuori di luogo - obietta la difesa della
Regione - dettare una apposita norma di attuazione per il caso che un atto
discrezionale dell'Amministrazione statale fosse risultato in contrasto con la
norma statutaria concernente il riparto dei tributi tra lo Stato e
L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri con atto 20 giugno
Alle argomentazioni della difesa regionale l'Avvocatura ha
replicato che nell'interpretare l'art. 4 del citato decreto 26 luglio 1965, n.
Ha ricordato, a questo proposito, che, secondo anche la giurisprudenza, mentre nel caso dell'imposta mobiliare il soggetto dell'imposizione risulterebbe determinato dalla sua relazione col fatto economico produttivo del reddito, costituente il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo dell'imposta indiretta, quale, appunto, l'I.G.E., viene ad identificarsi con quello cui spetta la disponibilità, in senso economico, del patrimonio sul quale rifluisce l'entrata, indipendentemente dalla definizione giuridica della natura del rapporto intercorrente fra i patrimoni tra i quali si realizza il trasferimento di ricchezza.
Sotto tale prospettiva - si assume - l'imposta generale sull'entrata relativa ad atti economici compiuti da filiali e stabilimenti aventi sede in Sicilia, di società, istituti di credito, enti, aziende e comunque imprese che hanno la loro sede centrale fuori del territorio della Sicilia, si riferirebbe a "fattispecie tributarie maturate" fuori dell'ambito regionale e, per ciò stesso, il relativo gettito dovrebbe spettare allo Stato.
Ciò, non tanto e non solo perché "l'accertamento" dell'I.G.E., nella ipotesi sopra considerata, avviene, specialmente quando si tratti di I.G.E. in abbonamento, mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, nel luogo in cui é ubicata la sede principale o centrale del "soggetto cui spetta la disponibilità" patrimoniale della ricchezza colpita, ma anche, e soprattutto, perché in tale luogo si realizza compiutamente ("si matura") la "fattispecie" preveduta per la imposizione dell'I.G.E.
Considerato in diritto
1. - La controversia promossa in via di conflitto di attribuzione con ricorso della Regione siciliana trae origine dalla nota 30 dicembre 1971 (prot. n. 12/3506/71) del Ministro per le finanze, con la quale si é assunto spettare allo Stato e non alla Regione i proventi dell'imposta generale sull'entrata corrisposta in abbonamento da società, enti ed istituti di credito aventi la sede centrale fuori del territorio siciliano, nella parte relativa ad atti economici compiuti in Sicilia da filiali delle società, enti ed istituti suddetti.
2. - La controversia va decisa in base alle vigenti norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.
Essa prende le mosse dal testo dell'art.
Secondo la prospettazione del conflitto si pone, quindi, il quesito se gli atti economici compiuti nel territorio siciliano possano correttamente configurarsi, ai fini della applicazione del predetto art. 4, come fattispecie tributarie maturate in Sicilia, ancorché l'imposta, nella specie l'I.G.E., con riferimento al complessivo volume di affari del soggetto avente sede centrale fuori del territorio regionale, sia assoggettata al regime di abbonamento, con pagamento (e quindi con riscossione nel luogo ove trovasi la detta sede centrale) di canoni ragguagliati, in base a denunzia, a determinati periodi di tempo, salvo i successivi conguagli e gli eventuali controlli degli uffici finanziari.
Al fine del decidere, l'art. 4 delle norme di attuazione non
può non essere considerato in stretta relazione col menzionato art. 2, nel
contesto della disciplina dei rapporti finanziari fra lo Stato e
3. - Va rilevato preliminarmente che con l'art. 36 dello Statuto siciliano, volto ad assicurare alla Regione i mezzi necessari a far fronte alle sue esigenze finanziarie, sono, tra l'altro, con le eccezioni stabilite nel secondo comma, ad essa assegnati i "tributi deliberati dalla medesima"; che alla Regione é, pertanto, conferita competenza legislativa in materia tributaria; che da ciò si ricava spettare alla Regione la potestà di acquisire le entrate tributarie, e solo quelle, sulle quali essa può legittimamente legiferare.
E va, al contempo, ricordato che la potestà legislativa regionale siciliana in materia tributaria, secondo un'interpretazione ormai consolidata (si confronti fra le altre la sentenza n. 9 del 1957), non é esclusiva, ma concorrente o sussidiaria, nel senso che essa deve rispettare non solo le leggi costituzionali ed i limiti territoriali, ma anche i limiti derivanti dai principi e dagli interessi generali cui si informano le leggi dello Stato, secondo quanto dispone la prima parte dell'art. 17 dello Statuto siciliano. La legislazione regionale deve sempre, come fra l'altro é affermato nella sopra citata sentenza di questa Corte, risultare coordinata con la finanza dello Stato, affinché non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale.
In particolare, quindi, la legislazione regionale non può disconoscere i principi cui si informano le leggi tributarie dello Stato, fra i quali rientra, senza dubbio, la disciplina dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria in relazione alla tipologia dei singoli tributi.
Ne discende che
4. - Né a tale conclusione osta l'art. 37 dello Statuto, a torto invocato dalla Regione per desumerne un diverso principio direttivo valevole per giungere a diversa soluzione.
Detto art. 37, lungi dall'esprimere un criterio applicabile ad ogni tributo erTimes New Romane, costituisce, invero, norma sicuramente eccezionale. Basta considerare che in base ad un principio della legislazione statale, l'imposta sui redditi grava sull'impresa nella essenziale sua unità e sorge, secondo la regola della territorialità del tributo, nel luogo in cui l'impresa ha la sua sede, escludendosi che assuma rilevanza ed autonomia, ai fini tributari, il singolo stabilimento o la singola filiale.
L'art. 37 dello Statuto, per contro, ha significato e portata
di eccezione, introdotta dal legislatore statutario per dare, limitatamente
all'imposta sul reddito (o, come risulta specificato nell'art. 7 del decreto
del 1965, sulla ricchezza mobile), ciò che
5. - Procedendosi all'esame, in questo quadro, delle norme di attuazione di cui al citato decreto n. 1074 del 1965, si deve osservare che, in considerazione della vigenza ed operatività di leggi statali tributarie, riaffermata dall'art. 6, primo comma, esse hanno la funzione di stabilire i criteri del riparto dei proventi tributari, in modo da assicurare alla Regione medesima i mezzi finanziari occorrenti alla esplicazione delle sue competenze istituzionali.
A tale scopo é preordinato, in primo luogo, l'art. 2, primo
comma, mentre l'art.
Ma, ove non si tratti di modificazioni dei principi attinenti alla struttura dei singoli tributi, alla Regione deve essere garantita l'attribuzione delle entrate nella misura di sua spettanza, ancorché la riscossione avvenga fuori del suo territorio.
6. - Facendo applicazione alla controversia in esame di quanto fin qui si é detto, si giunge a concludere Che alla Regione (la quale non avrebbe competenza legislativa per Conferire, in deroga ai principi della legge statale, soggettività tributaria agli stabilimenti, filiali, depositi, ecc. di società, enti ed istituti di credito aventi sede centrale fuori della Sicilia) non spetta la quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata secondo leggi in vigore fino alla data del 31 dicembre 1972 (art. 90 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); quota corrispondente al tributo gravante sui trasferimenti di ricchezza conseguenti ad atti economici compiuti dagli stessi stabilimenti, filiali, depositi, ecc. E ciò in quanto l'imputazione di atti a questi ultimi non é e non era prevista dalla legge dello Stato ai fini della determinazione del luogo della riscossione nel territorio della Regione.
Si può aggiungere che questa conclusione trova ulteriore conforto nel già ricordato art. 7 del decreto n. 1074 del 1965:
la circostanza che questo articolo si sia limitato a disciplinare il modus procedendi del riparto dell'imposta di ricchezza mobile, relativamente al reddito di stabilimenti ed impianti appartenenti a soggetti tributari aventi sede principale fuori della Sicilia, conferma che le norme di attuazione escludono analogo problema per l'I.G.E. in abbonamento: ciò in perfetta coerenza con la natura eccezionale della disposizione contenuta nell'art. 37 dello Statuto.
7. - Alla stregua delle considerazioni suesposte il ricorso della Regione deve essere respinto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che spettano allo Stato e non alla Regione siciliana i proventi dell'imposta generale sull'entrata riscossa in abbonamento da uffici finanziari dello Stato aventi sede fuori del territorio regionale siciliano e relativa ad atti economici compiuti in Sicilia da filiali, depositi e stabilimenti di società, enti ed istituti di credito aventi la sede centrale in altra parte del territorio dello Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1973.