SENTENZA
N. 50
ANNO
1973
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 dicembre 1970 dal tribunale di San Remo nel procedimento civile vertente tra Guazzoni Romolo e Morrano Angela, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;
2) ordinanza emessa il 9 maggio 1972 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Quatrini Letteria e Quatrini Salvatore, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.
Visti gli atti di costituzione di Guazzoni Romolo e Quatrini Salvatore;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito l'avv. Vincenzo Mazzotti, per Quatrini Salvatore.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 1 dicembre 1970 nella causa vertente fra
Guazzoni Romolo e Morrano Angela il tribunale di San Remo ha sollevato
eccezione di incostituzionalità dell'art. 539 del codice civile in relazione
agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione in quanto con sentenza 14 aprile
1969, numero 79,
Con ordinanza 9 maggio 1972 nella causa vertente tra Quatrini
Letteria e Quatrini Salvatore il tribunale di Messina ha sollevato eccezione di
incostituzionalità dell'art. 539 del codice civile sotto il profilo che la
riserva a favore della filiazione naturale riconosciuta, disposta da tale
articolo, quando il de cuius non
lasci discendenti legittimi né ascendenti, né coniuge, in ragione - rispettivamente
- di un terzo o della metà del patrimonio del genitore - e quindi in misura più
ridotta rispetto a quella disposta, in ragione rispettivamente della metà o di
due terzi, dal precedente art.
Con successiva memoria Quatrini Salvatore ha insistito sulla legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice civile, richiamandosi ai principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 79 del 1969 e sostenendo che l'art. 539 può ritenersi legittimo solo quando il figlio naturale concorre alla successione con membri della famiglia legittima in quanto in questa ipotesi vale a conciliare gli interessi della filiazione naturale con quelli della famiglia legittima. Quando invece non ricorre tale concorso, gli interessi della filiazione naturale devono intendersi tutelati immediatamente e compiutamente dalla norma costituzionale ed il figlio naturale va considerato alla stregua di un figlio legittimo, in tutta l'estensione del termine e per ogni effetto giuridico. Ha rilevato che la citata sentenza ha affermato che la famiglia legittima sia quella costituita col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi, i quali nella specie mancano.
Considerato in diritto
1. - I due giudizi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza, vanno riuniti e decisi con una stessa sentenza, in quanto si riferiscono alla medesima disposizione di legge (articolo 539 del codice civile) e prospettano questione identica in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione.
2. - La questione é fondata.
Con sentenza n. 79 del
1969
Con detta sentenza
Seguendo tale interpretazione della norma costituzionale di raffronto appare evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 539 del codice civile, il quale dispone la riserva a favore dei figli naturali riconosciuti o dichiarati, stabilendo che ad essi debba essere riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lasci un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto é disposto dagli artt. 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.
Tale norma stabilisce, per la riserva ereditaria a favore dei figli naturali riconosciuti o dichiarati quando manchino figli legittimi o coniuge del de cuius e quindi non sussistano diritti dei membri della famiglia legittima, che l'art. 30, comma terzo, della Costituzione intende espressamente tutelare, una disparità rispetto alla riserva ereditaria a favore dei figli legittimi dichiarata dall'art. 537 del codice civile (metà del patrimonio del genitore se questo lascia un figlio solo; due terzi se i figli sono più, salvo quanto é disposto dagli articoli 541 e 542 per i casi di concorso).
Pertanto, l'art. 539 codice civile, in quanto in contrasto con l'art. 30, comma terzo, della Costituzione che assicura "ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima" e con l'art. 3 della Costituzione, in quanto stabilisce, in mancanza di membri della famiglia legittima, un trattamento non giuridicamente giustificato, di disparità successoria per i figli naturali rispetto ai figli legittimi, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nelle parti in cui fissa la riserva ereditaria a favore dei figli naturali riconosciuti o dichiarati nella misura di un terzo del patrimonio del genitore se questo lascia un solo figlio naturale o la metà se i figli sono più e non nella stessa misura prevista dall'art. 537 del codice civile a favore dei figli legittimi e cioè nella misura della metà se il genitore lascia un figlio solo e di due terzi se i figli sono più.
Dato l'espresso richiamo dell'art. 539 del codice civile agli
artt. 545 e 546 stesso codice,
3. - Conseguentemente, per l'attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 30, comma terzo, della Costituzione, la legge deve stabilire che a favore dei figli naturali, quando la filiazione é riconosciuta o dichiarata, é riservata la metà del patrimonio del genitore se questo lascia un solo figlio naturale o i due terzi se i figli naturali sono più, salvo quanto é disposto dagli artt. 541, 542, 543 per i casi di concorso.
4. -
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 539 del codice civile, nei sensi di cui in motivazione, limitatamente alla parte in cui a favore dei figli naturali, quando la filiazione é riconosciuta o dichiarata, é riservato, in mancanza di figli legittimi e di coniuge, soltanto un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale o la metà se i figli naturali sono più, e non, come per i figli legittimi, la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo o i due terzi se i figli sono più;
b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA.- Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1973.