SENTENZA N. 79
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CRIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 467 e 577 del Codice civile promosso con ordinanza
emessa il 26 giugno 1967 dal tribunale di Genova nel procedimento civile
vertente tra Dellepiane Giovanni Battista e Dellepiane Vittorio ed altri,
iscritta al n. 230 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 295 del 25 novembre 1967.
Visti gli atti di costituzione di Dellepiane
Giovanni Battista e di Dellepiane Vittorio ed altri;
udita nell'udienza pubblica del 20
marzo 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Nino Musio Sale, per
Dellepiane Giovanni Battista, e gli avvocati Massimo Medina e Cesare Tumedei,
per Dellepiane Vittorio ed altri.
Ritenuto in fatto
1. - Il 26 giugno 1967, nel corso
d'un procedimento civile proposto dal signor Giovanni Battista Dellepiane nei
confronti dei signori Vittorio Dellepiane ed altri, il tribunale di Genova emanava
un'ordinanza di rinvio a questa Corte, denunciando, per contrasto con gli artt.
3 e 30, comma terzo, della Costituzione, gli artt. 467 e 577 del Codice civile:
norme di cui l'una attribuisce in generale il diritto di rappresentazione ai
soli discendenti legittimi del chiamato, l'altra attribuisce un diritto
analogo, nella successione ab intestato, anche al figlio naturale del chiamato,
ma soltanto se il de cuius non lasci
parenti legittimi entro il terzo grado. Sulla questione c'e già stata pronuncia
di infondatezza (Corte costituzionale sentenza n. 54 del
1960); tuttavia il tribunale ritiene di doverla riproporre sotto un profilo
che gli pare "più ampio e diverso da quello già a suo tempo preso in esame
dalla Corte".
Secondo l'ordinanza di rinvio (che
in parte fa proprie argomentazioni dell'attore), l'art. 3 della Costituzione,
ponendo un principio fondamentale di eguaglianza, condiziona l'interpretazione
dell'art. 30, comma terzo, che perciò é "norma uguagliatrice" dei
figli nati "fuori del matrimonio" rispetto ai figli nati "nel
matrimonio": se ne dovrebbe dedurre che la "famiglia legittima",
i cui diritti possono costituire un limite alla tutela dei figli naturali, sia
quella costituitasi "col matrimonio" del loro padre: infatti solo
riguardo ad essa la estraneità del figlio naturale acquista giuridica
rilevanza, cioè solo riguardo ad essa questi può dirsi nato fuori del
matrimonio. Pertanto l'art. 577 del Codice civile, posponendolo ai parenti del
chiamato che non fanno parte di tale famiglia legittima, violerebbe gli artt. 3
e 30 della Costituzione.
Inoltre, secondo il tribunale, il
diritto di rappresentazione, sussistendo anche nella successione testamentaria,
non si fonda su un rapporto di parentela tra il de cuius e il chiamato (che non può e non vuole accettare
l'eredità): perciò il "differente trattamento legislativo tra figlio
naturale e figlio legittimo", fondandosi invece sul rapporto di parentela,
non ha alcuna giustificazione rispetto al principio d'eguaglianza (art. 3).
Infine la diversa formulazione del terzo comma dell'art. 30 della Costituzione
rispetto al quarto, in cui la posizione di limiti (alla ricerca della
paternità) é espressamente demandata al legislatore, dimostrerebbe come
l'ampiezza di tutela dei figli naturali, in quel terzo comma, non dipenda da
libere scelte legislative, ma sia già determinata costituzionalmente: del che
non avrebbe tenuto conto questa Corte nella sentenza ricordata ab initio n. 54 del 1960).
2. - La difesa di Giovanni Battista
Dellepiane, nelle deduzioni depositate il 22 settembre 1967, riprende e
sviluppa gli argomenti del tribunale di Genova, già prospettati da essa nel
giudizio di merito. E mette soprattutto l'accento sull'irrazionalità d'una
disciplina che "antepone i diritti dei terzi parenti ai diritti di un
figlio"... del chiamato: un figlio al quale
La difesa delle controparti, nelle
deduzioni presentate il 23 settembre 1967, si richiama invece alla sentenza del 1960 n. 54 della Corte costituzionale, che
avrebbe già risolto, nel senso del rigetto, il "quesito" sottopostole
ora dallo stesso tribunale di Genova. Il quale del resto avrebbe frainteso il
principio d'eguaglianza sostenendo l'assimilazione, nel sistema successorio,
del diritto del figlio naturale a quello del figlio legittimo, cioè assimilando
due posizioni diverse; diversità risultante dall'art. 30 della Costituzione,
norma particolare su cui non può prevalere la norma generale dell'art. 3.
3. - Nella memoria depositata il 5
marzo 1969 la difesa di Giovanni Battista Dellepiane risponde alle obiezioni
delle controparti concludendo che, quand'anche il terzo comma dell'art. 30
della Costituzione si riferisse ai membri della famiglia legittima del de cuius, gli artt. 467 e 577 del Codice
civile sarebbero egualmente illegittimi: l'art. 467, poiché esclude dalla
rappresentazione il figlio naturale "discriminando aprioristicamente sulla
condizione di figlio nato fuori del matrimonio" (art. 3 Cost.); l'art.
577, poiché presuppone "tutti i possibili parenti del de cuius" al figlio, "della cui rappresentazione si
tratta".
Anche le controparti hanno
presentato una memoria, il 7 marzo 1969. Vi si osserva che la differenziazione
tra figli legittimi e naturali é mantenuta, dagli artt. 467 e 577, nei limiti
della ragionevolezza: l'istituto della rappresentazione si basa sul
"presunto affetto" del de cuius
per i discendenti legittimi del vocato, affetto altrettanto presumibilmente da
escludere nei riguardi del discendente illegittimo (il quale del resto non é
parente del de cuius, mentre é
proprio l'art.
4. - Nella discussione orale si sono
ribadite e chiarite le diverse tesi.
Considerato in diritto
1. - Sono stati denunciati gli artt.
467 e 577 del Codice civile perché non riconoscono il diritto di
rappresentazione ai figli naturali di chi, figlio o fratello del de cuius, non abbia coniuge o
discendenti legittimi: le due norme contrasterebbero con gli artt. 3 e 30,
comma terzo, della Costituzione.
La questione, che pure dette luogo a
una lontana sentenza di rigetto (n. 54 del 1960),
é fondata.
Nella Costituzione non é riposto un
astratto "favore" per i figli naturali (riconosciuti o dichiarati) da
tradursi soltanto ad opera della legge ordinaria in tutela concreta nel
contenuto e nei limiti. La garanzia dei diritti del figlio naturale é invece
tutta spiegata nel terzo comma, prima parte, dell'art. 30 per il caso in cui
non urti cogli interessi" dei membri della famiglia legittima": vale
a dire che l'intervento del legislatore occorrerà solo per conciliare la
protezione del figlio naturale coi diritti di costoro (conciliazione del resto
in parte avvenuta ante litteram ad
es. con le norme del Codice civile che disciplinano la situazione dei figli
naturali, quanto ai diritti ereditari, se concorrono coi figli legittimi). Ne
deriva che, per l'ipotesi in cui non sussista una famiglia legittima, una
legiferazione speciale non é necessaria: infatti il figlio naturale gode già in
virtù dell'art. 30, di un'ampia protezione alla quale il legislatore ordinario
é vincolato, diversamente da quanto accade per altre materie (v. ad es. sent. 1969 n. 1 di questa Corte).
2. - Più precisamente
3. - Infatti nell'art. 29 la
garanzia costituzionale copre il gruppo "società naturale" fondato
sul matrimonio, quello, cioè, che, nato da tale unione, riposa appunto sulla
parità dei coniugi, anche nel governo della famiglia, e sull'unità familiare (secondo
comma dello stesso art. 29): parità ed unità che non possono esigersi né
ipotizzarsi nei riguardi degli ascendenti o collaterali di chi ha costituito
col matrimonio una società naturale.
Del resto che solo del coniuge e dei
discendenti si sia preoccupato il Costituente risulta anche dall'art. 31, dove
la famiglia e i suoi compiti sono quelli che derivano dal matrimonio; risulta
inoltre dall'art. 30, comma primo, che riconosce doveri e diritti dei genitori
nei confronti dei figli e non nei riguardi dei propri ascendenti o collaterali.
Da questo quadro non é verosimile che sia uscito il terzo comma dell'art. 30:
anche qui, l'accenno alla famiglia legittima di chi ha figli naturali,
evidentemente, non comprende gli ascendenti o i collaterali; poiché si contrappongono
i figli nati fuori del matrimonio di lui alla sua famiglia legittima, questa
non può essere che il gruppo costituitosi col suo matrimonio. In tal senso
depongono inoltre innumerevoli testimonianze dei lavori preparatori che
sovrastano a un isolato indizio contrario.
4. - D'altra parte la stessa
legislazione ordinaria, dinanzi a un soggetto che abbia contratto matrimonio,
rifugge dall'inquadrare nella famiglia di lui tutto il gruppo degli ascendenti
e dei collaterali; anzi il Codice individua, dal punto di vista di tale
soggetto riguardo a costoro, più che un legame familiare un vincolo di
parentela (ad es. art. 102 e v. Titolo V), mentre circoscrive la famiglia alla
comunità che quegli ha costituito col suo matrimonio (ad es. art. 144 e rubrica
del capo VI e v. Titolo VI). Anche la norma che sembra comprendere nel concetto
di famiglia d'un coniuge il gruppo dei suoi ascendenti e collaterali, in realtà
ha un altro senso: l'art. 299, quarto comma, parla di famiglia della moglie
(che adotta il figlio del marito) proprio perché allude alla situazione di lei
prima del matrimonio e astraendosi da esso. É d'altronde sintomatico come, a
parte le convivenze, perfino il documento detto "stato di famiglia"
non registri gli ascendenti e i collaterali di chi abbia contratto matrimonio.
Da ciò non si vuol dedurre che la
famiglia legittima d'una persona comprenda (come nello "stato di
famiglia"), oltre al coniuge, solo i figli "non coniugati"
poiché gli altri hanno formato un nuovo gruppo familiare; ma si trae piuttosto
argomento per asserire che essa non include mai né i collaterali né gli
ascendenti. A livello costituzionale, poi, come ai figli naturali d'un soggetto
é dovuta protezione anche se hanno contratto matrimonio, cosi i figli legittimi
di quel genitore vanno difesi pur quando abbiano fondato una propria società
coniugale; perciò la famiglia legittima indicata dall'art. 30, terzo comma,
ricomprende sicuramente tutti i figli, e coi loro diritti la legge dovrà
stabilire la compatibilità della tutela dei così detti illegittimi.
5. - In conclusione, se il genitore
naturale non ha coniuge né figli legittimi, manca una famiglia legittima nel
senso dell'art. 30, terzo comma, e si apre per il figlio naturale la tutela
garantita da questa norma. In particolare, qualora la persona, che non può o
non vuole accettare l'eredità od il legato del proprio genitore o fratello, non
lasci e non abbia né coniuge né figli legittimi (e loro discendenti che ne
prendano il posto ex art. 469), al suo figlio naturale deve riconoscersi il
diritto di rappresentazione che spetterebbe al legittimo; diritto che
appartiene anche quando sussista il coniuge del così rappresentato: infatti tra
il figlio naturale e tale coniuge non v'é contrasto di interessi da conciliare
(ex art. 30 Cost.), dato che questi, a differenza del figlio naturale e dai
discendenti legittimi, non può subentrare per rappresentazione al proprio
coniuge.
Di conseguenza l'art. 467 del Codice
civile, che sottrae quel diritto al figlio naturale, deve dichiararsi
illegittimo: anche perché la norma costituzionale che si riferisce alle
successioni (art. 42, quarto comma), così generica com'é, non legittima
l'arbitrio del legislatore ordinario, ma contiene soltanto una riserva di
legge.
Per giustificare la disposizione
dell'art. 467 la dottrina ha rilevato che, non essendovi "rapporto
civile" tra il figlio naturale e il genitore (il fratello) del proprio
padre, sarebbe illogico un acquisto ereditario, per rappresentazione, del primo
dal secondo. Ma può rispondersi che l'affermazione non é rigorosa se si pensa,
a tacere dell'impedimento matrimoniale (art. 87, nn. 1-3 e penultimo comma),
all'obbligo alimentare del genitore verso il figlio naturale del proprio figlio
(art. 435, terzo comma) e al rapporto di parentela che fra l'uno e l'altro ha
introdotto lo stesso articolo 577, come si notò anche durante la compilazione
del Codice; inoltre, quali che siano il fondamento e la natura della
rappresentazione, in concreto questa tutela gli interessi della famiglia
(legittima) del mancato erede o legatario, impedendo che i beni le siano tolti
solo perché il genitore non può e non vuole accettarli; perciò, una volta
assimilato, rispetto al padre, il figlio naturale al legittimo, mancando l'uno
quei beni possono essere sottratti interamente all'altro. Illogico semmai é
consentire, con la norma denunciata, che il legato, pur essendo acquisito ipso
iure al patrimonio del legatario, cioè alle aspettative dei figli naturali, ne
possa uscire per sua volontà; e più in generale sembra iniquo che il rappresentato
sia arbitro, non accettando, di frustrare volutamente quelle stesse
aspettative.
6. - Dichiarata l'illegittimità
dell'art. 467 si deve fare altrettanto, a norma dell'art. 27 legge 11 marzo
1953, n. 87, per l'art. 468; il quale riserva la successione per
rappresentazione ai soli discendenti di chi non può e non vuole accettare:
siccome per discendenti si sono intesi sempre, ovviamente, quelli legittimi,
anche questa norma é incostituzionale poiché nega il diritto al figlio naturale
in assenza di discendenti legittimi del padre.
L'art. 577 ammette alla successione ab intestato il figlio naturale del
figlio del de cuius, ma solo se
quest'ultimo non lasci né coniuge né parenti entro il terzo grado. La norma ha
come presupposto, nel Codice, l'assenza d'un diritto di rappresentazione del
figlio naturale ed é stata emanata (si dice) aequitatis causa, proprio in sostituzione di quel diritto. Perciò,
comunque si qualifichi la situazione, l'art. 577 é totalmente illegittimo,
poiché risponde a un sistema successorio che contrasta col diritto di
rappresentazione del figlio naturale. Infatti, dichiarata l'incostituzionalità
dell'art. 467, quegli succede o non succede a seconda che non vi siano o vi
siano discendenti legittimi del rappresentato; mentre a norma dell'art. 577
succederebbe o non succederebbe a seconda che non vi fossero o vi fossero
coniugi o parenti entro il terzo grado del de cuius: il che non si concili a
col principio ricavato dal raffronto dell'art. 467 con l'art. 30 della
Costituzione.
7. Superfluo aggiungere che, nei
casi in cui il figlio naturale succederà per rappresentazione, subentrerà nel
"luogo e nel grado" del suo genitore: insomma acquisterà la stessa
quota ereditaria o gli stessi beni legati che avrebbe avuto se fosse stato
figlio legittimo.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità
costituzionale:
a) dell'art. 577 del Codice civile;
b) dell'art. 467 del Codice civile
limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio
naturale di chi, figlio o fratello del de
cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia
discendenti legittimi;
c) dell'art. 468 del Codice civile,
a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti di
cui al predetto art. 467 del Codice civile.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
aprile 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 14
aprile 1969.